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RR.2025.198 - Assistenza giudiziaria, diritto di essere sentiti e doppia incriminazione in materia di riciclaggio

30 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 26.08.2026, RR.2025.198

Fatti

Il 10 luglio 2020, le autorità ucraine hanno inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro, corruzione ed evasione fiscale.

L’indagine riguarda principalmente C., un ex ministro ucraino vicino all'ex presidente D., sospettato di aver creato un'organizzazione criminale per sottrarre ricchezze allo Stato.

A. è sospettato di aver aiutato C. a predisporre le strutture finanziarie necessarie per dare una parvenza di legalità ai fondi sottratti e trasferirli all'estero (fatto A).

‍La richiesta di assistenza mira in particolare a ottenere la documentazione bancaria relativa a un rapporto d'affari aperto a nome di A. e B. presso la banca I. per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° maggio 2020 (fatto A).

Dopo diversi scambi e integrazioni di informazioni, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l'esecuzione della richiesta al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) il 27 aprile 2021 (fatto C).

Il MPC ha dato seguito alla richiesta, dichiarando tuttavia l'assistenza irricevibile per il reato di evasione fiscale (fatto D).

Con decisione di chiusura del 7 novembre 2025, il MPC ha ordinato la trasmissione all'Ucraina dei documenti di apertura e degli estratti conto del rapporto bancario a nome di A. e B. (fatto E).

A. e B. (di seguito: i ricorrenti) hanno presentato ricorso contro tale decisione.

Essi invocano principalmente una violazione del loro diritto di essere ascoltati, a causa di importanti omissis nella richiesta di assistenza, e contestano la sussistenza della condizione della doppia incriminazione per il riciclaggio di denaro (fatto F).

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Diritto

L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Ucraina è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e da diverse altre convenzioni internazionali (Convenzione sul riciclaggio, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione), integrate dal diritto interno (AIMP) (consid. 1.1 e 1.2).

Il diritto di essere ascoltati in materia di assistenza giudiziaria (art. 80b AIMP) implica il diritto di consultare l'incarto, compresa la richiesta di assistenza e i suoi allegati.

Tale diritto può essere limitato, in particolare mediante l'oscuramento di alcuni passaggi, per tutelare gli interessi del procedimento estero o di terzi.

Tuttavia, la parte deve essere in grado di comprendere l'oggetto e lo scopo della richiesta per poter far valere efficacemente i propri diritti, in particolare per quanto riguarda la doppia punibilità e la proporzionalità (consid. 2.2.1).

La consultazione si estende solo agli atti pertinenti ai fini della decisione (consid. 2.2.2).

Il requisito della doppia punibilità (art. 64 AIMP) è soddisfatto quando i fatti descritti nella domanda di assistenza corrispondono, prima facie, agli elementi oggettivi di un reato punibile secondo il diritto svizzero.

Il giudice dell'assistenza non si pronuncia sulla veridicità dei fatti e può discostarsi dall'esposizione contenuta nella domanda solo se questa è inficiata da errori o contraddizioni manifeste (consid. 3.2.1).

In materia di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), non è necessario che il reato presupposto sia provato o dettagliato con precisione nella domanda di assistenza.

È sufficiente un semplice sospetto oggettivamente fondato.

L'esistenza di transazioni sospette, prive di apparente giustificazione economica, o l'utilizzo di strutture societarie complesse e internazionali, possono bastare a fondare il sospetto di riciclaggio e a giustificare l'assistenza (consid. 3.2.3).

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Applicazione al caso concreto

I ricorrenti, in qualità di titolari del conto, hanno legittimazione a ricorrere contro la trasmissione della documentazione bancaria (consid. 1.4).

Per quanto concerne la violazione del diritto di essere sentiti, la Corte respinge il gravame.

Sebbene la domanda di assistenza sia stata parzialmente oscurata, i ricorrenti hanno avuto accesso alla decisione di entrata in materia del MPC, che riassume i fatti, le persone coinvolte e i reati perseguiti.

Tali elementi hanno permesso loro di comprendere l'essenziale della richiesta e di far valere le proprie argomentazioni in merito alla doppia punibilità e alla proporzionalità, come dimostra il loro ricorso dettagliato.

Le parti oscurate riguardano terzi e la loro consultazione non è necessaria per la difesa dei ricorrenti (consid. 2.3.1).

Il diritto di essere sentiti non è stato dunque violato (consid. 2.3.3).

In merito alla doppia incriminazione, i ricorrenti ritengono che il reato presupposto del riciclaggio non sia sufficientemente dimostrato.

La Corte respinge tale argomento basandosi sulla giurisprudenza costante in materia.

L’esposizione dei fatti nella domanda di assistenza giudiziaria descrive uno schema complesso che coinvolge personalità politiche, flussi finanziari ingenti e società schermo internazionali, elementi sufficienti a fondare un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (consid. 3.1.2 e 3.2.3).

In questa fase, non è necessario provare il reato presupposto.

La condizione della doppia incriminazione è pertanto soddisfatta (consid. 3.1.2).

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Esito

Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.

La decisione di chiusura del MPC che ordina la trasmissione dei documenti bancari all’Ucraina è confermata.

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni