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Tasse comunali su acqua e depurazione: requisiti di motivazione del ricorso e controllo concreto delle norme

01 May 2026

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TF, 26.03.2026, 9C_572/2025

Fatti

In seguito alla fusione di comuni, il nuovo Comune di U.________ ha adottato, nel dicembre 2021, nuovi regolamenti riguardanti la distribuzione di acqua potabile (RDE) e l'evacuazione e la depurazione delle acque (REEE), applicabili da gennaio 2022. Questi ultimi hanno abrogato i regolamenti dei comuni precedenti.

Nel marzo 2023, i comproprietari A.A.________ e B.A.________ hanno ricevuto una fattura di CHF 1'500.40 per l'anno 2022, calcolata sulla base di tali nuovi regolamenti. Hanno contestato l'importo, sostenendo che l'applicazione delle vecchie tariffe del loro settore avrebbe dovuto portare a una fattura massima di CHF 866.05.

Il loro reclamo presso il Consiglio comunale è stato respinto, così come il successivo ricorso presso la Prefettura della Sarine (che ha tuttavia annullato un emolumento amministrativo). Infine, anche la Corte fiscale del Tribunale cantonale friburghese ha respinto il ricorso. I comproprietari si sono quindi rivolti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della fattura e il ricalcolo delle tasse sulla base dei vecchi regolamenti.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF).

Sottolinea l'esigenza di una motivazione rafforzata, o principio di allegazione, prevista dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Quando un ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (come il divieto di arbitrio, art. 9 Cost.) o un'applicazione errata del diritto cantonale o comunale, non può limitarsi a critiche generali. Deve esporre in modo chiaro, dettagliato e circostanziato in che modo la decisione impugnata violi il diritto invocato. Una semplice affermazione, priva di una precisa dimostrazione giuridica, è insufficiente.

Il Tribunale federale precisa inoltre le modalità del controllo di costituzionalità di una norma cantonale o comunale. Tale controllo avviene in via pregiudiziale, nell'ambito di una controversia concreta riguardante un atto di applicazione di tale norma (controllo concreto). Se la norma viene giudicata incostituzionale, il Tribunale federale non annulla la norma stessa, ma ne esclude l'applicazione nel caso di specie e modifica la decisione che ne deriva.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che il ricorso non soddisfa i requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.

In primo luogo, le censure dei ricorrenti mirate all'integralità dei nuovi regolamenti comunali (RDE e REEE) e alla loro procedura di adozione sono giudicate inammissibili. I ricorrenti non hanno fornito un'argomentazione sufficientemente dettagliata che spieghi in che modo tali regolamenti o la loro adozione sarebbero arbitrari o violerebbero altri diritti costituzionali.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'atto di applicazione concreto, ovvero la fattura fiscale stessa, i ricorrenti non hanno formulato obiezioni conformi ai requisiti di motivazione. Non hanno dimostrato in modo circostanziato per quale motivo la tassazione specifica applicata nei loro confronti sarebbe contraria alla legge.

In terzo luogo, anche le doglianze specifiche relative a un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e a una violazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) vengono respinte per il medesimo motivo. I ricorrenti hanno collegato tali critiche alla procedura di adozione dei regolamenti e all'accesso dei membri dell'Assemblea comunale alle raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi, omettendo tuttavia di precisare quali disposizioni regolamentari concrete ne sarebbero interessate e quale norma costituzionale sarebbe stata violata dalla loro applicazione.

Il Tribunale federale conclude che, in mancanza di una motivazione conforme ai requisiti legali, tutti i motivi di ricorso sollevati sono inammissibili.

Esito

Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile per motivazione insufficiente. Le spese giudiziarie, ridotte a 500 CHF, sono poste a carico dei ricorrenti. Non vengono riconosciute ripetibili al comune convenuto.





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau