
TF, 29.09.2026, 6B_624/2025
Fatti
Nel marzo 2023, due imputati pubblicano dei messaggi su gruppi WhatsApp. Il primo (A) diffonde, in un gruppo di circa 250 membri, diverse affermazioni rivolte a persone in ragione della loro origine etnica, tra cui «Ça c un bon noir» (Questo è un buon nero), accompagnato dalla fotografia di un calciatore nero. Il secondo (B) condivide, in un gruppo che riunisce diverse decine di persone, una svastica e un montaggio di Kanye West con le scritte «Non è mai successo» e «Se lo meritavano», in riferimento alla Shoah. Condannati in primo grado per discriminazione razziale, i due imputati vengono assolti in appello per mancanza di un movente discriminatorio accertato. Il Ministero pubblico ricorre al Tribunale federale (consid. 2.1, 2.3 e 3.1).
Diritto
L’art. 261bis cpv. 4 CP punisce due comportamenti commessi pubblicamente: da un lato, l'umiliazione o la discriminazione che lede la dignità umana in ragione dell'appartenenza razziale, etnica o religiosa o dell'orientamento sessuale; dall'altro, la negazione, la minimizzazione grossolana o la giustificazione di un genocidio o di un crimine contro l'umanità. La pubblicità presuppone che gli atti avvengano al di fuori di una cerchia privata. La loro portata si valuta secondo la comprensione di un destinatario medio, tenuto conto del contesto. Si tratta di un reato di pericolo astratto che tutela principalmente la dignità umana e l'uguaglianza (consid. 1.1, 1.2, 1.2.1 e 1.2.2).
Sul piano soggettivo, l'infrazione richiede un'intenzione, essendo sufficiente il dolo eventuale, nonché un movente discriminatorio che esprima principalmente odio o disprezzo verso un gruppo protetto. Tale movente può essere dedotto da indizi esterni. Esso è praticamente intrinseco alla giustificazione di un genocidio e, in linea di principio, alla negazione della Shoah, in particolare quando veicola la «menzogna di Auschwitz» (consid. 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1 e 1.4.2).
Il Tribunale federale è vincolato dagli accertamenti cantonali relativi ai fatti interni, salvo arbitrio. Esso riesamina tuttavia l'applicazione giuridica della nozione di intenzione, in particolare quando questa è dedotta da circostanze oggettive (consid. 1.5 e 1.6).
Applicazione al caso concreto
Per quanto riguarda B, le immagini costituiscono manifestamente una negazione e una giustificazione della Shoah. Il loro significato antisemita non poteva sfuggirgli. Diffondendole spontaneamente a decine di persone, egli ha necessariamente accettato, almeno a titolo di dolo eventuale, la lesione della dignità delle persone ebree. Il suo movente discriminatorio deve essere riconosciuto (consid. 2.3, 2.4.1 e 2.4.2).
Le giustificazioni basate sull'umorismo, la provocazione, l'alcol, la giovane età o l'assenza di precedenti non sono sufficienti a escludere tale movente. Ammettere sistematicamente tali scuse svuoterebbe la norma della sua sostanza. Altre motivazioni possono coesistere con una volontà principalmente discriminatoria. L'assoluzione si basa dunque su un apprezzamento arbitrario e viola il diritto federale (consid. 2.4.2 e 2.4.3).
Per quanto riguarda A, la corte cantonale non ha esaminato le condizioni oggettive dell'infrazione, in particolare la portata discriminatoria del messaggio «Ça c un bon noir». Il Tribunale federale non può pertanto controllare correttamente l'elemento soggettivo. L’art. 112 LTF impone una motivazione sufficiente e giustifica il rinvio (consid. 3.1, 3.2 e 3.3).
Esito
Il ricorso è accolto. B è dichiarato colpevole di discriminazione razziale; la causa è rinviata per fissare la pena e regolare le spese cantonali. Per A, l'assoluzione è annullata e viene ordinato un nuovo esame degli elementi costitutivi. B sostiene 1'500 franchi di spese giudiziarie; A riceve 3'000 franchi di ripetibili a carico del Cantone di Vaud (consid. 4.1 e 4.2).