
TF, 11.09.2026, 6B_266/2026
Fatti
Il 21 maggio 2021 si è verificato un grave infortunio sul lavoro durante le operazioni di scarico di un camion su una rampa di carico presso una filiale dell'azienda C.________ a U.________.
Mentre le operazioni preliminari di scarico erano iniziate e il fissaggio del carico era stato rimosso, A.________, direttore della filiale e responsabile della sicurezza, ha ordinato all'autista del camion di arretrare ulteriormente verso la rampa, poiché la piastra di collegamento sovrapponeva il rimorchio solo per pochi centimetri.
Durante tale manovra, la piastra si è ribaltata e il dipendente B.________, che vi si era posizionato sopra, è caduto nel vuoto tra la rampa e il rimorchio, venendo poi schiacciato dal camion in retromarcia e riportando lesioni personali gravi che ne hanno messo in pericolo la vita (in particolare un'insufficienza epatica acuta e un'insufficienza renale acuta) (Fatti A, consid. 1.2.1).
Il Tribunale distrettuale di Svitto ha inizialmente assolto A.________ il 13 novembre 2024.
Statuendo in seguito all'appello della parte lesa B.________, il Tribunale cantonale di Svitto ha riformato tale sentenza il 25 novembre 2025, riconoscendo A.________ colpevole di lesioni personali gravi colpose (art. 125 cpv. 2 CP), condannandolo a una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere con la condizionale (Fatto A).
A.________ (di seguito: il ricorrente) ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale l'assoluzione e, in via subordinata, il rinvio della causa per un nuovo giudizio (Fatto B).
Diritto
Secondo il principio di accusa (art. 9 e 325 CPP, art. 29 cpv. 2e32 cpv. 2 Cost.), l'atto di accusa definisce l'oggetto del contendere (funzione di delimitazione) e tutela i diritti di difesa dell'imputato (funzione di informazione).
Nei reati commessi per negligenza e mediante omissione impropria, l'atto di accusa deve descrivere in modo sufficientemente preciso le circostanze di fatto che concretizzano la posizione di garante, la violazione colposa del dovere di diligenza, nonché la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso (consid. 1.1).
Il reato di lesioni personali gravi colpose (art. 125 cpv. 2 CP) punisce chiunque, per negligenza, cagiona ad altri una grave lesione (art. 12 cpv. 3 CP).
Un comportamento viola il dovere di prudenza quando l'autore crea o aumenta un rischio non autorizzato, pur potendo e dovendo prevedere il pericolo concreto in base alle circostanze e alle proprie capacità personali, in particolare ignorando le norme di sicurezza applicabili o il principio generale di sicurezza che vieta di creare un pericolo senza adottare le misure di salvaguardia (consid. 2.1.1).
L'imputazione dell'evento presuppone un nesso di causalità adeguata: il corso degli eventi deve essere stato oggettivamente prevedibile secondo l'ordinario andamento delle cose e l'esperienza della vita.
Una colpa concorrente della vittima o di un terzo interrompe il nesso di causalità adeguata solo se costituisce un fattore imprevedibile e del tutto straordinario, tale da relegare in secondo piano il comportamento dell'autore (consid. 2.1.1).
Infine, l'evento deve essere evitabile, il che implica che l'adempimento dell'atto dovuto avrebbe impedito il verificarsi del danno con alta probabilità (consid. 2.1.1).
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sostiene innanzitutto che il Tribunale cantonale abbia violato il principio di accusazione ritenendo che egli dovesse prevedere che la vittima sarebbe rimasta nel rimorchio o sulla passerella, laddove l'atto d'accusa descriveva una salita spontanea e immediata della vittima sulla lamiera al momento della manovra (consid. 1.3.1).
Il Tribunale federale respinge tale censura: l'atto d'accusa descriveva con precisione i preparativi di scarico ai quali la vittima partecipava e imputava al ricorrente sia un'azione (aver dato l'ordine di manovrare) sia un'omissione impropria (non aver verificato né ordinato che nessuno si trovasse nella zona di pericolo); il ricorrente conosceva perfettamente l'oggetto delle accuse e ha potuto esercitare utilmente la propria difesa (consid. 1.3.2).
Nel merito, il ricorrente contesta la violazione del dovere di prudenza e sostiene che l'atto temerario della vittima abbia interrotto il nesso di causalità (consid. 2).
Il Tribunale federale conferma il ragionamento dell'istanza cantonale: ordinando all'autista di fare retromarcia mentre i preparativi di scarico erano già iniziati e senza essersi preventivamente assicurato dell'evacuazione della zona di pericolo, il ricorrente ha creato un rischio diretto e illecito (consid. 2.3.1).
In qualità di direttore di filiale e responsabile della sicurezza — peraltro avvertito due mesi prima da una direttiva interna a seguito di un incidente analogo verificatosi in un'altra succursale —, il ricorrente aveva l'obbligo e la capacità di impedire tale rischio (consid. 2.2.3 e 2.3.1).
Il ribaltamento della passerella e la caduta della vittima erano oggettivamente prevedibili secondo l'esperienza generale della vita.
Inoltre, il comportamento della vittima, sebbene imprudente, non era aberrante o imprevedibile al punto da interrompere la catena di causalità adeguata, dato che il processo di scarico era già in corso con l'ausilio del ricorrente (consid. 2.3.1).
Se il ricorrente si fosse conformato al suo dovere di diligenza assicurandosi che nessuno sostasse sulla rampa prima di ordinare la manovra, l'evento sarebbe stato evitato con alta probabilità (consid. 2.3.1).
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso (consid. 2.3.1).
La condanna di A.________ per lesioni personali gravi colpose pronunciata dal Tribunale cantonale di Svitto è confermata (consid. 2.3.1).