
TF, 01.10.2026, 1C_530/2026
Fatti
Il 7 settembre 2021, le autorità italiane hanno richiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera per ottenere il sequestro e la restituzione di un frammento di affresco proveniente da scavi archeologici illeciti nella zona di Pompei. Il bene, acquisito nel 1994, si trovava presso una galleria ginevrina gestita da A. SA. Il Ministero pubblico vodese ne ha ordinato il sequestro il 22 ottobre 2021, lasciandone tuttavia la custodia alla galleria (consid. 1.1 e 1.2).
Nell'aprile 2023, le autorità italiane hanno archiviato il procedimento penale relativo al furto, alla ricettazione e all'esportazione illecita del frammento, ordinandone al contempo la confisca e la restituzione all'Italia. Tale decisione non è stata contestata. L'8 maggio 2026, il Ministero pubblico vodese ha ordinato il dissequestro e la consegna del bene allo Stato italiano. Il Tribunale penale federale (TPF) ha confermato tale decisione l'8 settembre 2026. A. SA ha presentato ricorso al Tribunale federale, invocando in particolare la violazione del principio della doppia incriminazione e il divieto di retroattività (consid. 1.1 e 1.2).
Diritto
Secondo l’art. 84 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria penale è ammissibile solo se concerne, tra l'altro, la consegna di oggetti o valori patrimoniali e costituisce un caso di particolare importanza. Tale seconda condizione può essere soddisfatta in presenza di una grave violazione delle garanzie procedurali, di una questione giuridica di principio o di uno scostamento dalla giurisprudenza costante. Spetta al ricorrente dimostrare concretamente tali circostanze in conformità con l’art. 42 cpv. 2 LTF (consid. 1).
La doppia incriminazione si valuta secondo il diritto svizzero in vigore al momento in cui l'autorità statuisce sulla richiesta di assistenza, e non secondo quello applicabile al momento della commissione dei fatti o dell'acquisizione del bene. Essendo la procedura di assistenza di natura amministrativa, il principio di non retroattività proprio del diritto penale non si applica a tale esame, ivi compreso per quanto concerne le disposizioni materiali pertinenti (consid. 1.2).
Inoltre, l'archiviazione del procedimento penale estero non esclude automaticamente l'assistenza, in particolare quando interviene per motivi formali o di opportunità. Una decisione definitiva di confisca può pertanto giustificare una cooperazione internazionale ai fini della restituzione del bene in questione (consid. 1.2).
Applicazione al caso concreto
La ricorrente sosteneva che la Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC) e l'accordo bilaterale Svizzera-Italia non potessero giustificare la restituzione di un bene acquisito nel 1994, prima della loro entrata in vigore. Il Tribunale federale respinge tale argomento: la doppia incriminazione doveva essere esaminata secondo il diritto applicabile nel 2026. L’art. 33 LTBC, che esclude la retroattività, era dunque irrilevante ai fini di tale esame. Essendo la questione già risolta da una giurisprudenza costante, essa non costituiva una questione giuridica di principio (consid. 1.2).
L'archiviazione del procedimento italiano non costituiva un ostacolo all'assistenza. Nulla indicava che essa derivasse da un'assenza di punibilità dei fatti. Al contrario, era accompagnata da una decisione di confisca passata in giudicato, che consentiva la restituzione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria penale. Nessun motivo giustificava dunque un riesame della giurisprudenza esistente (consid. 1.2).
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile, in mancanza di un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF. La consegna del frammento di affresco all'Italia rimane pertanto confermata. Le spese giudiziarie di CHF 2'000 sono poste a carico della ricorrente, senza assegnazione di ripetibili. La sentenza è resa secondo la procedura semplificata dell’art. 109 cpv. 1 LTF (consid. 2).