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RH.2026.8 - Mandato d'arresto ai fini di estradizione e irricevibilità del ricorso

October 5, 2026

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TPF, 08.09.2026, RH.2026.8

Fatti

Il 25 giugno 2026, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso un mandato di arresto ai fini di estradizione nei confronti di A., nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria con la Francia.

Tale mandato gli è stato notificato il 21 luglio 2026 (fatto, pag. 2).

Il 26 luglio 2026, A. (di seguito: il ricorrente) ha inviato uno scritto alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, costituente ricorso contro tale mandato di arresto (fatto, pag. 2).

Con lettera del 31 luglio 2026, la Corte dei reclami penali ha constatato che il ricorso non era motivato e non conteneva alcuna conclusione.

Ha quindi assegnato al ricorrente un termine fino al 13 agosto 2026 per regolarizzare il suo atto, precisando che, in difetto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (fatto, pag. 2).

Il ricorrente non ha dato seguito a tale invito entro il termine assegnato (consid., pag. 3).

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Diritto

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a statuire sui ricorsi diretti contro i mandati di arresto ai fini di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP) (consid., pag. 2).

La procedura di ricorso è retta dalla legge sulla procedura amministrativa (PA).

Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, e deve essere firmato (consid., pag. 2).

Se un ricorso non soddisfa tali requisiti, l'autorità di ricorso deve assegnare alla parte un breve termine per regolarizzarlo (art. 52 cpv. 2 PA).

Tale avviso deve contenere l'avvertimento che, in caso di mancato rispetto del termine, l'autorità deciderà sulla base degli atti o, qualora manchino le conclusioni, le motivazioni o la firma, dichiarerà il ricorso irricevibile (art. 52 cpv. 3 PA) (consid., p. 2).

La parte il cui ricorso è dichiarato irricevibile è considerata soccombente e deve, in linea di principio, sostenere le spese processuali (art. 63 PA) (consid., p. 3).

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Applicazione al caso concreto

Il ricorso iniziale del 26 luglio 2026 non conteneva né conclusioni né motivazioni, non soddisfacendo così i requisiti di cui all'art. 52 cpv. 1 PA (consid., p. 3).

In conformità alla procedura prevista dalla legge, la Corte dei reclami penali ha correttamente assegnato al ricorrente un termine per regolarizzare il proprio atto, avvertendolo delle conseguenze di un'eventuale inerzia (consid., p. 2).

Il ricorrente non ha reagito entro il termine che gli era stato fissato.

Non ha né confermato, né motivato, né ritirato il proprio ricorso (consid., p. 3).

In assenza di regolarizzazione entro il termine assegnato, e in conformità all'avvertimento dato, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (consid., p. 3).

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Esito

Il ricorso è dichiarato irricevibile (dispositivo 1).

Date le circostanze, e a titolo eccezionale, si rinuncia al prelievo di spese processuali (dispositivo 2, consid., p. 3).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni