
TPF, 04.09.2026, RR.2026.88
Fatti
Il 26 luglio 2024, A., cittadino rumeno, è stato arrestato in Svizzera sulla base di tre segnalazioni inserite nel Sistema d'informazione Schengen (SIS). Avendo rinunciato alla procedura ordinaria, è stato oggetto di un'estradizione semplificata verso la Romania, autorizzata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). Tale estradizione riguardava tre sentenze penali rumene emesse tra il 2021 e il 2022. L'UFG aveva espressamente ricordato alle autorità rumene l'obbligo di rispettare il principio di specialità, al quale A. non aveva rinunciato (consid. 4.3 e 4.4).
Il 25 marzo 2026, la Romania ha presentato una domanda complementare di estradizione per consentire l'esecuzione di una sentenza del 10 luglio 2025 che fissava una nuova pena complessiva di quattro anni, sei mesi e venti giorni. Tale sentenza raggruppava quattro condanne precedenti, tra cui una relativa a minacce reiterate, non coperta dall'autorizzazione iniziale. Avendo A. rifiutato nuovamente di rinunciare al principio di specialità, il consenso svizzero era necessario. L'UFG lo ha concesso il 27 maggio 2026. A. ha presentato ricorso, invocando in particolare una violazione del principio di specialità e un'insufficiente motivazione della decisione (consid. 4.1, 4.3 e 4.4).
Diritto
L'estradizione tra la Svizzera e la Romania è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr), completata dal diritto procedurale dello Stato richiesto. Le decisioni dell'UFG possono essere impugnate dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro un termine di 30 giorni, conformemente agli art. 55 cpv. 3e25 cpv. 1 AIMP. La Corte esamina liberamente i motivi sollevati, senza essere vincolata dalle conclusioni delle parti (consid. 1, 2.1 e 3).
Il principio di specialità, sancito dall'art. 14 par. 1 lett. a CEEstr e dall'art. 38 cpv. 1 lett. a AIMP, vieta allo Stato richiedente di perseguire, condannare o privare della libertà una persona estradata per fatti anteriori alla sua consegna che non sono coperti dall'autorizzazione di estradizione. Tale protezione non è tuttavia assoluta: lo Stato che ha concesso l'estradizione può acconsentire successivamente all'estensione dei procedimenti o all'esecuzione di altre pene (consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Tale consenso presuppone una domanda complementare corredata dai documenti previsti dall'art. 12 CEEstr e dal verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona estradata. Esso deve essere concesso quando l'infrazione supplementare è essa stessa suscettibile di dar luogo a estradizione secondo la Convenzione. Il rifiuto di rinunciare al principio di specialità non impedisce dunque allo Stato richiesto di autorizzare successivamente un'estensione (consid. 4.2.2).
Applicazione al caso concreto
Il TPF rileva che la Romania ha espressamente richiesto un'autorizzazione complementare per rispettare il principio di specialità. L'UFG ha esaminato il carattere estradabile delle minacce reiterate oggetto della quarta sentenza. Nessun elemento del fascicolo né argomento del ricorrente ha dimostrato che tale valutazione fosse errata. Il consenso svizzero costituiva dunque un'eccezione convenzionalmente ammissibile, e non una violazione del principio di specialità (consid. 4.3).
Il ricorrente non poteva nemmeno ottenere, in occasione di questa procedura complementare, un riesame delle tre condanne già coperte dall'estradizione semplificata del 2024. Le sue altre critiche rimanevano insufficientemente motivate. L'UFG non aveva pertanto violato il suo obbligo di motivazione (consid. 4.4 e 4.5).
Esito
Il ricorso è respinto, senza scambio di scritti, non essendo stato stabilito alcun ulteriore ostacolo all'estradizione. Le spese giudiziarie di 300 CHF sono poste a carico del ricorrente. In mancanza di designazione di un domicilio di notificazione in Svizzera nonostante l'invito del Tribunale, la decisione è versata agli atti senza notifica formale all'interessato (consid. 5, 6 e 7).