
TF, 18.09.2026, 7B_20/2025
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale ucraino avviato, tra l'altro, contro A. per riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ordina la trasmissione alle autorità ucraine di documenti bancari riguardanti A. e B., dichiarando al contempo irricevibile la domanda di assistenza giudiziaria per i reati fiscali invocati. Il Tribunale penale federale (TPF) respinge il loro ricorso, ritenendo in particolare che essi non possano avvalersi dell'art. 2 AIMP. Gli interessati adiscono il Tribunale federale (TF), chiedendo l'annullamento della decisione di assistenza giudiziaria, in subordine un nuovo esame dei documenti, nonché la sospensione del procedimento fino al termine della guerra in Ucraina (consid. 1.2 e 1.2.1).
Diritto
Secondo l'art. 84 cpv. 1 LTF, un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale è ammissibile solo se concerne, tra l'altro, un sequestro o la trasmissione di informazioni coperte da segreto e costituisce un caso particolarmente importante. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta quando il procedimento estero viola principi fondamentali, presenta gravi vizi, solleva una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si discosta dalla giurisprudenza costante. Una violazione manifesta e grave dei diritti procedurali può parimenti giustificare l'entrata nel merito. Spetta al ricorrente dimostrare concretamente la sussistenza di tali condizioni conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF (consid. 1).
In materia di trasmissione di documenti, la giurisprudenza subordina la legittimazione a invocare l'art. 2 AIMP, relativo in particolare alle garanzie fondamentali del procedimento estero, a condizioni particolari. La persona interessata deve segnatamente risiedere nello Stato richiedente ed essere esposta ai rischi procedurali denunciati. Una persona che non è perseguita nel procedimento estero non può, in linea di principio, avvalersi di tale disposizione (consid. 1.2.1).
Applicazione al caso concreto
Il TF constata che la trasmissione delle informazioni bancarie soddisfa la prima condizione di ammissibilità prevista dall'art. 84 cpv. 1 LTF. I ricorrenti sostengono tuttavia che la corruzione del sistema giudiziario ucraino, la sua mancanza di indipendenza e il mantenimento della legge marziale da diversi anni giustificherebbero la messa in discussione della presunzione di rispetto delle garanzie fondamentali da parte dell'Ucraina. Essi ritengono che tale problematica costituisca una questione giuridica di principio (consid. 1.1 e 1.2).
Il TF rileva che i ricorrenti non dispongono della legittimazione per invocare l'art. 2 AIMP. Da un lato, B. non è imputata nel procedimento penale ucraino. Dall'altro, nessuno dei ricorrenti afferma di risiedere in Ucraina, condizione richiesta dalla giurisprudenza in materia di consegna di documenti. Le loro allegazioni generali riguardanti le carenze del sistema giudiziario ucraino non sono dunque sufficienti a stabilire l'esistenza di un caso particolarmente importante (consid. 1.2.1).
Il TF sottolinea inoltre che la sua giurisprudenza conferma regolarmente la concessione dell'assistenza giudiziaria all'Ucraina dal 2022. Le relazioni tra i due Stati sono disciplinate da accordi internazionali e si fondano sul principio della fiducia reciproca. In tali circostanze, il proseguimento della cooperazione giudiziaria con l'Ucraina non solleva una questione giuridica di principio che giustifichi l'intervento del TF (consid. 1.2.1).
Esito
Il TF dichiara il ricorso irricevibile, per mancanza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. Esso rifiuta la concessione di un termine supplementare secondo l'art. 43 LTF e rileva che la domanda di sospensione della procedura di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 2'000, sono poste a carico dei ricorrenti, conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF (consid. 2).