
TPF, 19.08.2026, RR.2026.36, RP.2026.23
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale belga che vede A. indagato, tra l'altro, per falsificazione di titoli, abuso di fiducia, truffa, riciclaggio di denaro, furto e partecipazione a un'organizzazione criminale, le autorità belghe hanno richiesto, il 13 giugno 2012, il sequestro di beni immobili a lui appartenenti in Svizzera. Nel 2013, il Ministero pubblico argoviese ha ordinato una restrizione del diritto di disporre di un immobile, mantenuta fino alla decisione definitiva sui valori patrimoniali. Nel febbraio 2024, ha autorizzato la vendita del bene, ponendo sotto sequestro il ricavato di 134’228,65 CHF. Una sentenza belga del 2018 aveva condannato A. a una pena detentiva di tre anni, parzialmente sospesa, oltre a una multa e a ingenti confische (consid. 1.4 e 3.1).
Nel luglio 2025, il Tribunale distrettuale di Baden ha rifiutato di entrare nel merito della richiesta di exequatur della sentenza belga, in particolare a causa di incertezze riguardanti il suo carattere definitivo ed esecutivo. A. ha richiesto a più riprese lo svincolo dei fondi, denunciando l'eccessiva durata del procedimento e le sue conseguenze finanziarie. Il 17 febbraio 2026, il Ministero pubblico gli ha espressamente indicato che poteva richiedere una decisione formale impugnabile. A. ha tuttavia presentato all'autorità un reclamo per ritardo ingiustificato, trasmesso al Tribunale penale federale, chiedendo contestualmente l'immediato dissequestro (consid. 2.1 e 3.1).
Diritto
L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e il Belgio è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, dal suo secondo Protocollo addizionale e dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. La AIMP e l'OAIMP si applicano in via sussidiaria, fatto salvo il principio di favore e il rispetto dei diritti fondamentali (consid. 1.1 e 1.2).
Secondo gliart. 80ee80h AIMP, le decisioni relative al sequestro possono essere contestate dalle persone direttamente colpite. Il titolare di un conto può richiedere in qualsiasi momento lo svincolo del blocco. Tuttavia, il ricorso presuppone in linea di principio una decisione impugnabile, non potendo la Corte dei reclami penali statuire come autorità di prima istanza su una richiesta di liberazione dei beni (consid. 1.3, 1.4 e 2.1).
Gli art. 17a cpv. 3 AIMPe46a PA consentono di ricorrere contro un diniego di giustizia o un ritardo ingiustificato. Il diniego di giustizia si verifica quando un'autorità rifiuta indebitamente di statuire, mentre il ritardo ingiustificato presuppone un'inazione che supera il termine ragionevole. Il giustiziabile deve tuttavia disporre di un diritto a una decisione e aver preventivamente sollecitato l'intervento dell'autorità competente (consid. 1.5 e 2.2).
Applicazione al caso concreto
La Corte rileva che nessuna decisione impugnabile recente riguardava il mantenimento del sequestro. Nonostante l'esplicito invito del Ministero pubblico, A. non aveva formalmente richiesto una nuova decisione prima di depositare il suo reclamo. La richiesta di immediato dissequestro era pertanto inammissibile, per carenza di oggetto del ricorso (consid. 2.1 e 3.1).
Non è stato possibile ravvisare alcun ritardo ingiustificato, poiché il Ministero pubblico si era dichiarato disposto a emettere una decisione formale. Spettava ad A. percorrere preventivamente tale via. Un reclamo per diniego di giustizia non consentiva di ottenere direttamente lo svincolo dei fondi. Una nuova richiesta di decisione rimaneva tuttavia possibile qualora il sequestro fosse perdurato (consid. 3.1 e 3.2).
Il gratuito patrocinio è stato parimenti negato, essendo il ricorso privo di probabilità di successo ai sensi dell'art. 65 PA (consid. 3.3).
Esito
Il Tribunale penale federale dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la proporzionalità del sequestro né ordinare la restituzione dei 134’228,65 CHF. Il gratuito patrocinio è negato e le spese giudiziarie di 1’000 CHF sono poste a carico di A., che aveva espressamente mantenuto il suo ricorso (consid. 3.1, 3.3 e 4).