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RR.2025.82 - Assistenza giudiziaria, proporzionalità e dovere di collaborazione

October 7, 2026

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TPF, 21.07.2026, RR.2025.82

Fatti

La Procura di Mühlhausen (Germania) sta conducendo un procedimento penale per bancarotta nei confronti di B., cittadino tedesco (fatto A).

È sospettato di aver occultato elementi del proprio patrimonio nell'ambito della sua procedura di insolvenza personale, in particolare avvalendosi di società a lui economicamente riconducibili, tra cui la società svizzera A. AG (fatto C, consid. 4.3).

In tale contesto, il 13 gennaio 2025 la Procura tedesca ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria volta a ottenere informazioni su una carta di credito emessa in Svizzera a nome di A. AG (fatto B).

La Procura III del Cantone di Zurigo (di seguito: l'autorità di esecuzione) ha ordinato l'esibizione dei documenti relativi a tale carta di credito presso l'emittente, la società E. SA (fatti D ed E).

Dopo aver ricevuto i documenti, l'autorità di esecuzione ha invitato A. AG a esprimersi in merito a una trasmissione semplificata, richiesta cui quest'ultima si è opposta (fatto F).

‍Con decisione di chiusura dell'8 maggio 2025, l'autorità di esecuzione ha ordinato la consegna alle autorità tedesche dei documenti di apertura del conto della carta di credito e delle copie degli estratti conto per il periodo dal 23 settembre 2020 al 12 giugno 2024 (fatto G).

A. AG (di seguito: la ricorrente) ha presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro tale decisione, chiedendo il diniego dell'assistenza e invocando una violazione del principio di proporzionalità (fatto H).

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Diritto

L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Germania è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e da vari accordi complementari, nonché, in via sussidiaria, dal diritto svizzero (AIMP) (consid. 1.1 e 1.2).

Il principio di proporzionalità richiede un nesso di connessione tra i documenti richiesti e l'indagine estera.

Un diniego è possibile solo se i documenti sono manifestamente inidonei a far progredire l'indagine, configurandosi in tal caso la richiesta come una "pesca di informazioni" (fishing expedition).

È sufficiente che i documenti siano potenzialmente pertinenti per l'indagine, il che include gli elementi a discarico (consid. 4.2.1).

La persona colpita da una misura di assistenza ha l'obbligo di collaborare alla selezione dei documenti.

Spetta a essa indicare in modo chiaro e preciso, già dinanzi all'autorità di esecuzione, quali documenti o passaggi di documenti non dovrebbero essere trasmessi e per quali ragioni (ad esempio, totale assenza di pertinenza).

Se non lo fa in questa fase, decade in linea di principio dal diritto di sollevare tali argomenti per la prima volta in sede di ricorso (preclusione) (consid. 4.2.2).

L'autorità di ricorso non è tenuta a ricercare d'ufficio i documenti che potrebbero essere irrilevanti per l'inchiesta estera se la parte ricorrente non lo fa in modo dettagliato (consid. 4.2.2).

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Applicazione al caso concreto

La ricorrente, in qualità di titolare del conto della carta di credito, è legittimata a ricorrere (consid. 2.2).

Nel merito, la ricorrente contesta la pertinenza delle informazioni per l'inchiesta tedesca e allega una "pesca di informazioni" (fishing expedition), sostenendo che la richiesta non sia sufficientemente mirata e che il legame con l'imputato B. non sia provato (consid. 4.1).

La Corte rileva che l'esposizione dei fatti nella domanda di assistenza giudiziaria è sufficientemente dettagliata.

Essa descrive uno schema di occultamento di patrimonio nell'ambito di un fallimento, nel quale la ricorrente è sospettata di svolgere un ruolo come struttura controllata dall'imputato.

Il nesso di connessione tra l'inchiesta tedesca e il conto della carta di credito della ricorrente è pertanto stabilito (consid. 4.3 e 4.4).

La Corte rileva inoltre che la ricorrente non ha rispettato il suo dovere di collaborazione.

Dinanzi all'autorità di esecuzione, si è limitata a rifiutare la trasmissione in blocco, senza indicare precisamente quali documenti o transazioni fossero, a suo avviso, privi di pertinenza.

Ha mantenuto questo approccio generale nel suo ricorso, senza procedere a un'argomentazione dettagliata documento per documento (consid. 4.2.2).

‍Non adempiendo al suo obbligo di collaborare e di motivare precisamente le proprie censure, la ricorrente decade dal diritto di contestare la pertinenza dei documenti in sede di ricorso (consid. 4.2.2).

Non spetta alla Corte procedere essa stessa a una cernita dettagliata che la ricorrente ha omesso di fare.

La censura di violazione del principio di proporzionalità è pertanto respinta (consid. 4.4).

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Esito

Il ricorso è respinto (dispositivo 1).

La decisione di chiusura che ordina la consegna dei documenti bancari è confermata (consid. 5).

Le spese giudiziarie, fissate a 4’000 CHF, sono poste a carico della ricorrente (dispositivo 2, consid. 6).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni