
TF, 22.09.2026, 6B_153/2026
Fatti
Il 21 agosto 2024, alcuni agenti di polizia in pattuglia in un parco pubblico alla ricerca di un terzo hanno avvicinato A.________, che dormiva su una panchina in pieno giorno (consid. 2.6).
Dopo aver verificato che non fosse in stato di necessità, gli agenti hanno proceduto al controllo della sua identità e a verifiche nel sistema RIPOL, che hanno rivelato un provvedimento di espulsione giudiziaria in vigore; hanno poi perquisito il suo zaino, rinvenendovi un'arma giocattolo che imitava un'arma vera (consid. 2.6 e 2.7).
Il 22 maggio 2025, il Tribunale di polizia di Ginevra ha condannato A.________ per rottura del bando (art. 291 cpv. 1 CP) e contravvenzione alla legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) a una pena detentiva di 120 giorni (fatto A).
Statuendo in appello il 22 gennaio 2026, la Camera penale d'appello e di revisione della Corte di giustizia ginevrina ha assolto integralmente A.________, ritenendo che il controllo iniziale fosse privo di un motivo oggettivo, configurasse una presunzione di profilazione razziale ai sensi degli art. 8e14 CEDU e che gli atti d'indagine successivi costituissero una ricerca di prove illecita ("fishing expedition"), rendendo le prove inutilizzabili (fatto B, consid. 2.6).
Il Ministero pubblico ginevrino ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo la condanna di A.________ (fatto C).
Diritto
Il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost., art. 14 CEDU combinato con l'art. 8 CEDU) vieta qualsiasi trattamento differenziato basato sulla razza, l'origine o il colore senza una giustificazione oggettiva e ragionevole; una volta reso verosimile un trattamento differenziato, l'onere di provare l'esistenza di una giustificazione spetta alle autorità (consid. 2.1 e 2.2.2).
Le operazioni di controllo d'identità da parte della polizia, che rientrino nella prevenzione generale (art. 47 della legge ginevrina sulla polizia [LPol]) o nel perseguimento penale (art. 215 CPP), costituiscono ingerenze nella libertà personale e nella vita privata che non possono essere compiute per curiosità o arbitrariamente, ma devono basarsi su motivi oggettivi, circostanze particolari o elementi sospetti concreti (consid. 2.3.1).
L'interpellazione e il fermo di polizia ai sensi dell'art. 215 cpv. 1 CPP presuppongono l'esistenza di un legame oggettivamente possibile, anche sotto forma di un vago sospetto, tra la persona fermata e un'infrazione penale (consid. 2.3.1).
La perquisizione preventiva o di sicurezza di una persona senza mandato del pubblico ministero è ammessa dall'art. 241 cpv. 4 CPP solo nei confronti di una persona preventivamente e validamente fermata (art. 215 CPP) o arrestata (art. 217 CPP) (consid. 2.3.2).
L'attuazione di misure coercitive in assenza di qualsiasi sospetto iniziale, allo scopo di ottenere fortuitamente prove di reati indeterminati, costituisce una "fishing expedition" illecita che inficia la validità dell'intervento (consid. 2.8).
L'applicazione del diritto cantonale di polizia è riesaminata dal Tribunale federale solo sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e con riserva di una motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF) (consid. 2.5).
Applicazione al caso concreto
La legittimazione a ricorrere del Ministero pubblico ginevrino, rappresentato da una procuratrice in conformità al diritto cantonale di organizzazione giudiziaria, è ammessa (consid. 1).
Nel merito del controllo d'identità preventivo, l'istanza cantonale non è incorsa nell'arbitrio ritenendo che il solo fatto per l'intimato di dormire su una panchina pubblica in pieno giorno, in un luogo non criminogeno e senza disturbare l'ordine pubblico, non fornisse alcuna circostanza oggettiva che legittimasse un controllo d'identità ai sensi dell'art. 47 LPol una volta verificata la sua integrità fisica (consid. 2.6 e 2.7).
L'argomentazione del Ministero pubblico secondo cui il risultato (la scoperta successiva di reati) giustificherebbe retroattivamente l'intervento disattende l'esigenza di motivi preliminari oggettivi e non dimostra alcun arbitrio nell'accertamento di una presunzione di profilazione discriminatoria stabilita dalla giurisdizione cantonale (consid. 2.7).
Riguardo alla consultazione del RIPOL e alla perquisizione dello zaino, il Tribunale federale conferma che nessun sospetto, nemmeno vago, della commissione di un reato esisteva al momento dell'approccio da parte degli agenti di polizia (consid. 2.8).
Non essendo soddisfatte le condizioni dell'art. 215 CPP, l'intimato non aveva lo status di persona regolarmente fermata; di conseguenza, la polizia non poteva procedere a una perquisizione accessoria di sicurezza fondata sull'art. 241 cpv. 4 CPP (consid. 2.8).
È dunque a ragione che la corte cantonale ha qualificato tali atti come indagini esplorative illecite ("fishing expedition") e ha rifiutato di utilizzare le risultanze che ne sono derivate (consid. 2.8).
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile (consid. 2.7 e 2.8).
L'assoluzione di A.________ per i reati di rottura del bando e infrazione alla legge sulle armi è confermata (consid. 2.8).
Non vengono prelevate spese giudiziarie, poiché il Ministero pubblico ricorrente soccombe nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF).