
TF, 17.09.2026,2C_535/2026
Fatti
Le autorità fiscali ucraine hanno inviato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il 18 e il 24 settembre 2024, diverse richieste di assistenza amministrativa basate sugli art. 5 e 18 della Convenzione concernente l'assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale (MAC). Esse richiedevano informazioni bancarie detenute da un istituto svizzero riguardanti sei società ucraine e una società cipriota. L'AFC ha concesso l'assistenza con decisioni del 20 e 24 marzo 2025 (consid. 1.2.2).
Le società interessate hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), contestando in particolare il rispetto dei principi di disponibilità, reciprocità e sussidiarietà. Hanno prodotto una perizia privata che metteva in dubbio le assicurazioni ucraine e hanno chiesto, in via subordinata, la sospensione dei procedimenti. Dopo la reiezione dei loro ricorsi il 24 agosto 2026, si sono rivolte al Tribunale federale, chiedendo essenzialmente il rifiuto di trasmettere le informazioni bancarie controverse (consid. 1.2.2 e 1.3).
Diritto
In virtù degli art. 83 lett. he84a LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico nel campo dell'assistenza amministrativa fiscale è ammissibile solo quando solleva una questione giuridica di principio o concerne un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Una questione giuridica di principio presuppone in particolare una problematica che necessita di un chiarimento giurisprudenziale, suscettibile di orientare la prassi o di riguardare numerosi casi analoghi. Spetta alla parte ricorrente dimostrare tale condizione di ammissibilità (consid. 1.1).
Il principio della buona fede tra Stati, sancito dall'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, fonda il principio di fiducia applicabile all'assistenza amministrativa fiscale. Lo Stato richiesto deve, in linea di principio, fare affidamento sulle dichiarazioni dello Stato richiedente, in particolare per quanto riguarda la verosimile pertinenza delle informazioni richieste. Tale presunzione non è tuttavia assoluta: può essere confutata da indizi concreti e comprovati. In presenza di seri dubbi, lo Stato richiesto può esigere chiarimenti supplementari (consid. 1.2.1).
Una questione giuridica, anche se potenzialmente fondamentale, non giustifica l'entrata nel merito se la sua risoluzione rimane priva di incidenza sull'esito della controversia. Il ricorso richiede quindi un interesse concreto al chiarimento sollecitato, escludendo qualsiasi esame puramente astratto (consid. 1.3).
Applicazione al caso concreto
Le ricorrenti chiedevano come confutare la presunzione di buona fede attribuita alle dichiarazioni dell'autorità ucraina. Il Tribunale federale considera tale questione già risolta dalla sua giurisprudenza costante: solo elementi concreti e dimostrati permettono di rimettere in discussione le assicurazioni dello Stato richiedente. La determinazione delle prove sufficienti rientra nell'apprezzamento delle circostanze particolari e non costituisce una nuova questione giuridica di principio (consid. 1.2.3).
L'autorità ucraina aveva espressamente confermato di poter ottenere, in conformità al proprio diritto interno, informazioni analoghe e di poterle comunicare alla Svizzera. La perizia privata prodotta non rivelava alcun errore manifesto, lacuna o contraddizione tale da scalfire tali assicurazioni. Il TAF poteva quindi considerare i principi di disponibilità e reciprocità come rispettati (consid. 1.2.2).
Le ricorrenti chiedevano inoltre se tali principi costituissero obblighi giuridicamente vincolanti e invocabili in giudizio. Tuttavia, essendo stato constatato il loro rispetto, tale interrogativo non poteva modificare l'esito della controversia. Il Tribunale federale rifiuta pertanto di decidere in astratto la loro portata giuridica, in mancanza di un interesse concreto e di una questione giuridica di principio determinante (consid. 1.3).
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile, non essendovi alcuna questione giuridica di principio che ne giustifichi l'esame. L'assistenza amministrativa autorizzata rimane pertanto invariata. Le spese giudiziarie di CHF 5'000 sono ripartite in parti uguali tra le ricorrenti, con vincolo di solidarietà. Non vengono assegnate ripetibili (consid. 1.4 e 2).