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NewsletterRicorso in materia penale

6B_355/2026 - Amministrazione infedele, doveri del gestore patrimoniale e dolo eventuale

October 21, 2026

TF, 28.09.2026, 6B_355/2026

Fatti

Amministratore unico di una società di gestione patrimoniale, A gestisce i beni di diversi investitori tramite una piattaforma finanziaria. Le operazioni comportano perdite considerevoli, generalmente superiori al 90% dei capitali investiti. Condannato per amministrazione infedele, vede la sua condanna confermata in appello, con una pena pecuniaria di 145 aliquote giornaliere da 100 franchi, sospesa condizionalmente per tre anni, e una multa di 3.500 franchi. Ricorre al Tribunale federale, contestando la violazione dei suoi obblighi, l'esistenza di un danno, il dolo eventuale e il rifiuto di un patrocinio d'ufficio (consid. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 e 3.1).

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Diritto

L'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP punisce l'amministrazione infedele quando sono soddisfatte quattro condizioni: una posizione di gestore del patrimonio altrui, la violazione di un dovere di gestione o di salvaguardia, un danno patrimoniale causale e un'intenzione, essendo sufficiente il dolo eventuale. L'estensione dei doveri del gestore si determina in particolare secondo gli obblighi legali e contrattuali applicabili (consid. 2.2 e 2.3.2).

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Il dovere di informazione e di rendiconto costituisce un obbligo qualificato del gestore patrimoniale. Esso permette al mandante di controllare l'esecuzione diligente del mandato, di proteggere i propri interessi patrimoniali e, eventualmente, di richiedere il risarcimento. La sua violazione può costituire amministrazione infedele (consid. 2.3.3).

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Il danno comprende in particolare una diminuzione degli attivi o una messa in pericolo che comporta un deprezzamento economico del patrimonio. La sua quantificazione esatta non è indispensabile. Il dolo eventuale è realizzato quando l'autore prospetta il danno come possibile e ne accetta nondimeno il verificarsi (consid. 2.4.2, 2.5.2 e 2.5.3).

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Applicazione al caso concreto

Perizia giudiziaria. Il ricorrente ne critica l'affidabilità e la presunta superficialità. Tuttavia, il perito ha dedicato 94 ore alla sua redazione, mentre le 6 ore e mezza invocate riguardano unicamente le spiegazioni orali. Non è dimostrato alcun apprezzamento arbitrario (consid. 1.3.1 a 1.3.4).

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Violazione dei doveri di gestione. Per B e C, il gestore non ha determinato correttamente i profili di rischio né spiegato la strategia d'investimento. Ha inoltre omesso di comunicare le perdite importanti. L'accesso teorico dei clienti alla piattaforma non eliminava i suoi obblighi contrattuali di informazione (consid. 2.3.3 e 2.3.4).

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Per quanto riguarda D, il gestore ha disatteso la limitazione contrattuale delle perdite annuali al 15%, nonché il tetto del 20% applicabile agli investimenti alternativi, che rappresentavano circa l'85% del portafoglio. Per E e F, non ha attuato le misure contrattuali che garantivano una protezione integrale del capitale (consid. 2.3.4 a 2.3.6).

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Danno e causalità. Le perdite raggiungono rispettivamente il 92%, 95%, 96% e 89% a seconda degli investitori interessati. Le inadempienze contrattuali hanno causato o aggravato tali perdite, in particolare impedendo ai clienti di intervenire per limitare la loro esposizione. Il danno non deriva quindi esclusivamente dall'evoluzione sfavorevole dei mercati (consid. 2.4.3).

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Dolo eventuale. Consapevole dei rischi elevati, il gestore ha proseguito le sue operazioni senza informare i clienti né applicare le protezioni pattuite. Ha così accettato l'eventualità di un pregiudizio patrimoniale importante (consid. 2.5.3).

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Patrocinio d'ufficio. L'indigenza non è sufficientemente comprovata, in particolare a causa di una situazione finanziaria e societaria complessa e non adeguatamente documentata (consid. 3.2 e 3.3).

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Esito

Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. La condanna per amministrazione infedele è confermata. Il gratuito patrocinio federale è negato, in particolare per mancanza di probabilità di successo, e le spese giudiziarie ridotte, fissate a 1.200 franchi, sono poste a carico del ricorrente (consid. 4.1 e 4.2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra