
TF, 28.09.2026, 6B_355/2026
Fatti
Amministratore unico di una società di gestione patrimoniale, A gestisce i beni di diversi investitori tramite una piattaforma finanziaria. Le operazioni comportano perdite considerevoli, generalmente superiori al 90% dei capitali investiti. Condannato per amministrazione infedele, vede la sua condanna confermata in appello, con una pena pecuniaria di 145 aliquote giornaliere da 100 franchi, sospesa condizionalmente per tre anni, e una multa di 3.500 franchi. Ricorre al Tribunale federale, contestando la violazione dei suoi obblighi, l'esistenza di un danno, il dolo eventuale e il rifiuto di un patrocinio d'ufficio (consid. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 e 3.1).
Diritto
L'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP punisce l'amministrazione infedele quando sono soddisfatte quattro condizioni: una posizione di gestore del patrimonio altrui, la violazione di un dovere di gestione o di salvaguardia, un danno patrimoniale causale e un'intenzione, essendo sufficiente il dolo eventuale. L'estensione dei doveri del gestore si determina in particolare secondo gli obblighi legali e contrattuali applicabili (consid. 2.2 e 2.3.2).
Il dovere di informazione e di rendiconto costituisce un obbligo qualificato del gestore patrimoniale. Esso permette al mandante di controllare l'esecuzione diligente del mandato, di proteggere i propri interessi patrimoniali e, eventualmente, di richiedere il risarcimento. La sua violazione può costituire amministrazione infedele (consid. 2.3.3).
Il danno comprende in particolare una diminuzione degli attivi o una messa in pericolo che comporta un deprezzamento economico del patrimonio. La sua quantificazione esatta non è indispensabile. Il dolo eventuale è realizzato quando l'autore prospetta il danno come possibile e ne accetta nondimeno il verificarsi (consid. 2.4.2, 2.5.2 e 2.5.3).
Applicazione al caso concreto
Perizia giudiziaria. Il ricorrente ne critica l'affidabilità e la presunta superficialità. Tuttavia, il perito ha dedicato 94 ore alla sua redazione, mentre le 6 ore e mezza invocate riguardano unicamente le spiegazioni orali. Non è dimostrato alcun apprezzamento arbitrario (consid. 1.3.1 a 1.3.4).
Violazione dei doveri di gestione. Per B e C, il gestore non ha determinato correttamente i profili di rischio né spiegato la strategia d'investimento. Ha inoltre omesso di comunicare le perdite importanti. L'accesso teorico dei clienti alla piattaforma non eliminava i suoi obblighi contrattuali di informazione (consid. 2.3.3 e 2.3.4).
Per quanto riguarda D, il gestore ha disatteso la limitazione contrattuale delle perdite annuali al 15%, nonché il tetto del 20% applicabile agli investimenti alternativi, che rappresentavano circa l'85% del portafoglio. Per E e F, non ha attuato le misure contrattuali che garantivano una protezione integrale del capitale (consid. 2.3.4 a 2.3.6).
Danno e causalità. Le perdite raggiungono rispettivamente il 92%, 95%, 96% e 89% a seconda degli investitori interessati. Le inadempienze contrattuali hanno causato o aggravato tali perdite, in particolare impedendo ai clienti di intervenire per limitare la loro esposizione. Il danno non deriva quindi esclusivamente dall'evoluzione sfavorevole dei mercati (consid. 2.4.3).
Dolo eventuale. Consapevole dei rischi elevati, il gestore ha proseguito le sue operazioni senza informare i clienti né applicare le protezioni pattuite. Ha così accettato l'eventualità di un pregiudizio patrimoniale importante (consid. 2.5.3).
Patrocinio d'ufficio. L'indigenza non è sufficientemente comprovata, in particolare a causa di una situazione finanziaria e societaria complessa e non adeguatamente documentata (consid. 3.2 e 3.3).
Esito
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. La condanna per amministrazione infedele è confermata. Il gratuito patrocinio federale è negato, in particolare per mancanza di probabilità di successo, e le spese giudiziarie ridotte, fissate a 1.200 franchi, sono poste a carico del ricorrente (consid. 4.1 e 4.2).