
TPF, 21.07.2026, RR.2025.194
Fatti
La Procura di Mühlhausen (Germania) sta conducendo un procedimento penale per bancarotta nei confronti di B.
È sospettato di aver occultato elementi del proprio patrimonio nell'ambito della sua procedura di insolvenza personale, in particolare avvalendosi di società a lui economicamente riconducibili, tra cui la società svizzera A. AG (fatto G, consid. 6.3).
In tale contesto, il 30 luglio 2025 la Procura tedesca ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria volta a ottenere informazioni su una carta di credito emessa in Svizzera a nome di A. AG (fatti B e C).
Il Ministero pubblico III del Cantone di Zurigo (di seguito: l'autorità di esecuzione) ha ordinato l'esibizione dei documenti relativi a tale carta di credito presso l'emittente, la società E. SA (fatto D).
Dopo aver ricevuto i documenti, l'autorità di esecuzione ha invitato A. AG a pronunciarsi in merito a una trasmissione semplificata, richiesta che quest'ultima ha respinto (fatti E e F).
Con decisione di chiusura del 5 novembre 2025, l'autorità di esecuzione ha ordinato la consegna alle autorità tedesche dei documenti di apertura del conto della carta di credito e delle copie degli estratti conto per il periodo dal 6 agosto 2024 al 12 agosto 2025 (fatto G).
A. AG (di seguito: la ricorrente) ha presentato ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro tale decisione, chiedendo il diniego dell'assistenza e invocando una violazione del principio di proporzionalità (fatto H).
Diritto
L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Germania è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (CEAG) e da vari accordi complementari, nonché, in via sussidiaria, dal diritto svizzero (AIMP) (consid. 1.1 e 1.2).
Il principio di proporzionalità richiede un nesso di connessione tra i documenti richiesti e l'indagine estera.
Un diniego è possibile solo se i documenti sono manifestamente inidonei a far progredire l'indagine, configurandosi la richiesta come una "pesca di informazioni" (fishing expedition).
È sufficiente che i documenti siano potenzialmente pertinenti per l'indagine, il che include gli elementi a discarico (consid. 6.2.1).
La persona colpita da una misura di assistenza ha l'obbligo di collaborare alla selezione dei documenti.
Le incombe l'onere di indicare in modo chiaro e preciso, già dinanzi all'autorità di esecuzione, quali documenti o passaggi di documenti non dovrebbero essere trasmessi e per quali ragioni (ad esempio, totale assenza di pertinenza).
Se non lo fa in tale fase, essa è in linea di principio decaduta dal diritto di sollevare tali argomenti per la prima volta nell'ambito di un ricorso (preclusione) (consid. 6.2.2).
L’autorità di ricorso non è tenuta a ricercare d’ufficio documenti che potrebbero essere irrilevanti per l’indagine estera se la parte ricorrente non lo fa in modo dettagliato (consid. 6.2.2).
Applicazione al caso concreto
La ricorrente, in qualità di titolare del conto della carta di credito, ha legittimazione a ricorrere (consid. 2.2).
La Corte respinge innanzitutto le argomentazioni della ricorrente relative a errori nel numero della carta di credito nelle comunicazioni dell’autorità di esecuzione.
Ritiene che si trattasse di errori manifesti e che la ricorrente potesse facilmente comprendere, leggendo i documenti allegati, quali conti fossero realmente oggetto dell’indagine (consid. 4 e 5).
Nel merito, la ricorrente contesta la pertinenza delle informazioni per l’indagine tedesca e allega una “pesca di informazioni” (fishing expedition) (consid. 6.1).
La Corte rileva che l’esposizione dei fatti nella domanda di assistenza giudiziaria è sufficientemente dettagliata.
Essa descrive uno schema di occultamento di patrimonio nell’ambito di un fallimento, nel quale si sospetta che la ricorrente abbia un ruolo.
Il nesso di connessione tra l’indagine tedesca e il conto della carta di credito della ricorrente è pertanto stabilito (consid. 6.3 e 6.4).
La Corte rileva poi che la ricorrente non ha rispettato il suo dovere di collaborazione.
Dinanzi all’autorità di esecuzione, si è limitata a rifiutare la trasmissione in blocco, senza indicare precisamente quali documenti o transazioni fossero, a suo avviso, privi di pertinenza.
Ha mantenuto questo approccio generale nel suo ricorso, senza procedere a un’argomentazione dettagliata documento per documento (consid. 6.2.2).
Non adempiendo al suo obbligo di collaborare e di motivare precisamente le proprie censure, la ricorrente decade dal diritto di contestare la pertinenza dei documenti in sede di ricorso (consid. 6.2.2).
Non spetta alla Corte procedere autonomamente a una cernita dettagliata che la ricorrente ha omesso di effettuare.
Esito
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.
La decisione di chiusura che ordina la consegna dei documenti bancari è confermata.