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NewsletterRicorso in materia penale

7B_1149/2026 - Detenzione preventiva, compatibilità con lo stato di salute e art. 3 CEDU

October 29, 2026

TF, 29.09.2026,7B_1149/2026

Fatti

A.________ è imputato di molteplici reati contro il patrimonio, in particolare truffa professionale, usura, abuso di fiducia, uso fraudolento di un computer, nonché sottrazione di valori sotto mano di giustizia e infrazioni alla LCStr (fatto A.a).

Arrestato il 29 gennaio 2026 e posto in detenzione preventiva, tale misura è stata regolarmente prorogata senza opposizione da parte sua, prima che egli richiedesse una valutazione medica completa a fronte di un presunto deterioramento del suo stato di salute (fatti A.b e A.d).

Il 7 luglio 2026, A.________ ha richiesto la propria scarcerazione, il che ha indotto il Ministero pubblico a adire il Tribunale delle misure coercitive (TMC) (fatto B.a).

Con ordinanza del 15 luglio 2026, il TMC ha respinto l'istanza ravvisando rischi di fuga, di collusione e di recidiva, ritenendo al contempo che lo stato di salute dell'imputato rimanesse compatibile con la detenzione, previo adattamento delle condizioni e il supporto degli HUG (fatto B.b).

La Camera penale di ricorso della Corte di giustizia di Ginevra ha respinto il ricorso dell'imputato con sentenza del 7 agosto 2026 (fatto B.c).

A.________ (di seguito: il ricorrente) interpone ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo la sua immediata scarcerazione e l'accertamento di una violazione degli art. 3 CEDU e 7 Cost. (fatto C).

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Diritto

Il ricorso in materia penale è esperibile contro le decisioni relative alla detenzione prima del giudizio (art. 78 cpv. 1 LTF) (consid. 1.1).

Qualora un'irregolarità riguardi le condizioni di esecuzione della detenzione, essa non comporta in linea di principio la scarcerazione, bensì dà luogo a una decisione di accertamento che consente al giudice di merito di indennizzare il detenuto o di ridurre la pena (consid. 1.2.2).

L'art. 3 CEDU, al pari degli art. 7e10 cpv. 3 Cost., impone allo Stato di vigilare affinché le condizioni di detenzione non sottopongano l'individuo a una sofferenza che ecceda il livello inerente alla privazione della libertà, dovendo la salute del detenuto essere preservata in modo appropriato (consid. 2.2.1 e 2.2.2).

L'obbligo di fornire cure mediche rientra nella diligenza ragionevole e costituisce un'obbligazione di mezzi, non di risultato; pertanto, il deterioramento della salute non è di per sé sufficiente a stabilire una violazione convenzionale se cure adeguate vengono prestate tempestivamente (consid. 2.2.3).

In linea di principio, la malattia non giustifica la scarcerazione del detenuto, a meno che la misura non comporti conseguenze gravi senza un rapporto ragionevole con il suo scopo (art. 197 cpv. 1 lett. d CPP), segnatamente quando il proseguimento dell'incarcerazione metta concretamente in pericolo la vita o crei un rischio serio e irreparabile per la salute a cui le strutture mediche non possono porre rimedio (consid. 2.2.4).

Il Tribunale federale è vincolato dagli accertamenti di fatto cantonali, a meno che non siano arbitrari ai sensi dell'art. 9 Cost. (consid. 2.3).

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Applicazione al caso concreto

Il ricorrente non contesta l’esistenza dei motivi di detenzione di cui all’art. 221 cpv. 1 CPP, ma concentra le proprie doglianze esclusivamente sull’incompatibilità del suo stato di salute con la carcerazione (consid. 1.2.1).

La ricevibilità di una conclusione volta alla liberazione immediata o puramente dichiarativa appare pertanto dubbia, ma la questione rimane indecisa dato l’esito della causa (consid. 1.2.2, 1.3.2 e 1.4).

Nel merito, il certificato medico del 14 luglio 2026 dimostra una presa a carico medica e psichiatrica intensiva e continua da parte del servizio di medicina penitenziaria degli HUG (numerose consultazioni, esami del sangue e cardiologici, intervento chirurgico e supporto nutrizionale) (consid. 2.4.1).

Il ricorrente non riesce a dimostrare, con una motivazione priva di arbitrio, che le sue patologie deriverebbero dalla detenzione stessa o che le istanze precedenti siano incorse nell’arbitrio rifiutandosi di ascoltare i medici (consid. 2.4.2).

Il ricorrente ammette di aver avuto accesso a cure regolari e non sostiene che la sua prognosi vitale sia compromessa (consid. 2.4.3).

Il fatto che una diagnosi definitiva non sia ancora stata stabilita per alcuni sintomi non oggettivati clinicamente, o che le cure non abbiano prodotto una remissione immediata, non configura una violazione dell’obbligo di mezzi incombente alle autorità mediche, rimanendo le cure continue e adeguate (consid. 2.4.3 e 2.4.4).

Di conseguenza, non è dimostrata alcuna violazione dell’art. 3 CEDU, né sproporzione nel mantenimento della detenzione (consid. 2.4.4).

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Esito

Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile (dispositivo 1).

L’istanza di assistenza giudiziaria è respinta per mancanza di probabilità di successo (dispositivo 2, consid. 3).

Le spese giudiziarie, fissate a 1’200 CHF, sono poste a carico del ricorrente (dispositivo 3).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra