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RR.2026.5 - Assistenza giudiziaria internazionale, trasmissione di documenti bancari e principio di proporzionalità

October 19, 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 28.07.2026, RR.2026.5

Fatti

La Procura di Amburgo sta conducendo un procedimento penale nei confronti di B. e C. per riciclaggio di denaro. Gli imputati sono sospettati di aver immesso nel circuito economico legale circa 3,26 milioni di euro provenienti da attività criminali, in particolare tramite la società F. GmbH. Una parte dei fondi, pari a 1.162.960,72 euro, sarebbe transitata su un conto bancario svizzero detenuto da A. GmbH, prima di essere in gran parte trasferita in Germania nell'ambito di un'operazione immobiliare. Su richiesta di assistenza giudiziaria tedesca, la Procura zurighese ha ordinato la trasmissione della documentazione bancaria relativa a tale conto. A. GmbH ha presentato ricorso contro tale decisione, invocando una violazione del principio di proporzionalità e chiedendo in via subordinata che la trasmissione fosse limitata alle operazioni direttamente collegate a F. GmbH (consid. 4.1 e 4.3).

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Diritto

L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Germania è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), dai suoi strumenti complementari e dalle convenzioni applicabili in materia di riciclaggio di denaro. La Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) si applica in via sussidiaria, in particolare secondo il principio di favore. Il titolare di un conto bancario ha la legittimazione a ricorrere contro una decisione che ordina la trasmissione dei propri documenti bancari a uno Stato estero (consid. 1.1 a 2.2).

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Secondo il principio di proporzionalità, l'assistenza può essere rifiutata solo quando i documenti richiesti sono manifestamente privi di rapporto con il reato perseguito e inidonei a far progredire l'indagine. Il criterio determinante è quello dell'utilità potenziale delle informazioni. L'autorità svizzera non deve valutare la loro effettiva necessità per il procedimento estero, ma verificare l'esistenza di un legame sufficiente con i fatti oggetto di indagine. Un'interpretazione ampia della richiesta di assistenza rimane ammissibile, fatto salvo il divieto di ricerca indiscriminata di prove («fishing expedition»). In materia di riciclaggio, la trasmissione può riguardare l'insieme dei movimenti di un conto coinvolto nei fatti esaminati (consid. 4.2.1).

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Spetta alla persona colpita dal provvedimento identificare con precisione i documenti manifestamente privi di pertinenza. Essa deve collaborare alla selezione degli atti, non essendo l'autorità di ricorso tenuta a ricercare d'ufficio i documenti potenzialmente estranei al procedimento penale (consid. 4.2.2).

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Applicazione al caso concreto

Il TPF rileva che i fatti esposti nella richiesta tedesca non presentano alcuna contraddizione o lacuna manifesta. Le operazioni bancarie sospette sono state confermate e B., imputato in Germania, è anche socio, amministratore e titolare del controllo di A. GmbH. Sussiste pertanto un legame oggettivo e sufficiente tra il conto svizzero e l'indagine per riciclaggio di denaro (consid. 4.4).

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La trasmissione integrale degli estratti conto, dei documenti di apertura del conto e della corrispondenza bancaria è giustificata per ricostruire i flussi finanziari, identificare gli aventi diritto economico e determinare le responsabilità individuali. Il fatto che alcune informazioni possano essere ottenute altrimenti non ne annulla l'utilità potenziale. Allo stesso modo, limitare la trasmissione alle sole operazioni già note alle autorità tedesche comprometterebbe l'obiettivo dell'indagine. La ricorrente non identifica alcun documento manifestamente privo di pertinenza (consid. 4.4).

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Esito

Il TPF respinge integralmente il ricorso e le conclusioni subordinate. Conferma che la trasmissione dei documenti bancari rispetta il principio di proporzionalità, sia sotto il profilo materiale che temporale. Le spese giudiziarie, fissate a 4.000 CHF, sono poste a carico della ricorrente (consid. 4.4 a 6).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni