
TF, 05.10.2026, 1C_551/2026
Fatti
Nell'ambito di un'inchiesta penale rumena volta a indagare gli amministratori e i dirigenti di una compagnia assicurativa per appropriazione indebita e varie malversazioni che hanno portato alla revoca della licenza operativa e al conseguente fallimento, le autorità rumene hanno richiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera. Con decisione di chiusura del 20 febbraio 2026, il Ministero pubblico ginevrino ha ordinato la trasmissione alla Procura di Bucarest di documenti relativi a diversi rapporti bancari detenuti dalle società A. AD, B. AD, C. AD e D. SA (consid. 1.1).
Le prime tre società hanno contestato tale trasmissione, temendo che le informazioni bancarie potessero essere utilizzate in due procedure arbitrali pendenti dinanzi al Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative agli investimenti (ICSID), nelle quali la Romania era parte convenuta. Hanno inoltre invocato una procedura dinanzi alla Corte EDU riguardante la regolarità del fallimento. Il Tribunale penale federale (TPF) ha respinto i loro ricorsi il 14 settembre 2026, ritenendo in particolare che il principio di specialità offrisse una protezione sufficiente. Dinanzi al Tribunale federale, le ricorrenti chiedevano principalmente il divieto di trasmissione, in subordine la limitazione temporale dei documenti e la loro partecipazione alla selezione, o addirittura un divieto espresso di utilizzo in procedure civili o arbitrali (consid. 1.2).
Diritto
Secondo l’art. 84 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria internazionale è ammissibile solo se concerne, in particolare, la trasmissione di informazioni coperte dal segreto e presenta un carattere di particolare importanza. Tale seconda condizione può derivare, tra l'altro, da gravi violazioni delle garanzie procedurali, da una questione giuridica di principio o da uno scostamento dalla giurisprudenza costante. Spetta ai ricorrenti dimostrare concretamente tali circostanze in conformità con l'art. 42 cpv. 2 LTF (consid. 1).
Il principio di specialità, sancito in particolare dall'art. 67 cpv. 1 AIMPe dall'art. 2 lett. a CEAG, limita l'utilizzo delle informazioni trasmesse alle finalità autorizzate nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. Secondo il principio di fiducia tra Stati, uno Stato parte della CEAG è presunto rispettare i propri impegni internazionali e le condizioni imposte dalla Svizzera. Tale presunzione può essere superata solo da elementi probatori inconfutabili, senza che sia necessaria una dichiarazione espressa di rispetto del principio di specialità (consid. 1.2).
Tale presunzione rimane applicabile anche quando procedure civili, amministrative, fiscali o arbitrali sono condotte parallelamente all'inchiesta penale estera. La sola coesistenza di tali procedure non permette quindi di presumere un utilizzo improprio delle informazioni trasmesse (consid. 1.2).
Applicazione al caso concreto
La trasmissione di informazioni bancarie coperte dal segreto soddisfaceva la prima condizione di ammissibilità dell'art. 84 cpv. 1 LTF. Per contro, le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un caso di particolare importanza. Esse sostenevano che le autorità rumene avrebbero potuto sfruttare i documenti nelle procedure arbitrali o dinanzi alla Corte EDU, senza che tali giurisdizioni fossero esse stesse vincolate dal principio di specialità (consid. 1.1 e 1.2).
Il Tribunale federale rileva che le ricorrenti invocavano essenzialmente la coesistenza cronologica delle diverse procedure, senza presentare indizi concreti di una violazione attuale o prevedibile del principio di specialità. La Romania, parte della CEAG, beneficiava della presunzione di rispetto dei propri obblighi convenzionali. Il TPF ha potuto quindi qualificare il rischio addotto come ipotetico, senza che tale valutazione giustificasse l'intervento del Tribunale federale (consid. 1.2).
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile, in mancanza di un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84 LTF. La trasmissione delle informazioni bancarie rimane pertanto autorizzata. Le spese giudiziarie di CHF 2'000 sono poste solidalmente a carico delle tre ricorrenti. La sentenza è resa secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 LTF(consid. 2).