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NewsletterRicorso in materia penale

6B_341/2025, 6B_349/2025 - Lesioni personali gravi colpose, causalità adeguata e colpa concorrente della vittima

October 22, 2026

TF, 23.09.2026,6B_341/2025, 6B_349/2025

Fatti

Durante la consegna di materiale in un cantiere, A, autista di un camion con gru, inizia a sollevare un pallet senza avere una visibilità diretta sul carico né l'assistenza di un addetto qualificato. C, operaio presente sul pianale del camion, si trova sulla traiettoria della gru. Colpito dal carico, cade e subisce una paraplegia completa. Le analisi rivelano un tasso alcolemico compreso tra 1,36 e 1,72 g/kg. A e B, responsabile dell'azienda che impiega la vittima, vengono condannati per lesioni personali gravi colpose. L'autorità cantonale ne riconosce la responsabilità civile integrale e li condanna in solido al pagamento di 160.000 franchi a titolo di riparazione del torto morale. I ricorrenti contestano in particolare la mancata considerazione della colpa concorrente di C (consid. 1.3, 3.1 e 4.1).

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Diritto

L'art. 125 CP, in relazione all'art. 12 cpv. 3 CP, presuppone una violazione colposa di un dovere di prudenza, lesioni personali e un nesso di causalità naturale e adeguata. Quando le norme di sicurezza mirano a prevenire gli infortuni, la loro violazione permette di presumere una violazione del dovere di prudenza. La colpa della vittima non esclude, di per sé, tale violazione (consid. 3.2.2).

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La causalità adeguata sussiste anche quando altre circostanze contribuiscono al risultato. La sua interruzione presuppone una causa concomitante talmente straordinaria e preponderante da relegare in secondo piano il comportamento dell'autore. La semplice imprevedibilità del comportamento della vittima non è sufficiente (consid. 3.3.2).

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Secondo l'art. 44 cpv. 1 CO, una colpa concorrente della vittima può giustificare una riduzione del risarcimento, inclusa l'indennità per torto morale. Essa presuppone un comportamento biasimevole che abbia contribuito causalmente al danno. Il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, in particolare in funzione della gravità delle rispettive colpe (consid. 4.3.1 e 4.3.2).

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Applicazione al caso concreto

Responsabilità penale di A. L'autista ha manovrato la gru senza visibilità sul carico e senza un addetto qualificato, in violazione delle norme di sicurezza. L'intervento sporadico di un collega addetto alla circolazione non costituiva un'assistenza sufficiente. Tali mancanze configurano una violazione del dovere di prudenza. La presenza imprudente di C sul camion non era straordinaria, poiché le norme di sicurezza mirano proprio a prevenire tale pericolo. Il nesso di causalità rimane dunque intatto e la condanna penale è confermata (consid. 3.1, 3.2.2 e 3.3.3).

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Colpa concorrente e responsabilità civile. Contrariamente all'autorità cantonale, il Tribunale federale ritiene che le prescrizioni destinate a proteggere gli operai dalle loro imprudenze non escludano una riduzione dell'indennità. C è salito sui pallet ed è rimasto nelle immediate vicinanze di un carico in movimento. Il suo elevato tasso alcolemico era inoltre incompatibile con un'attività in cantiere. Tuttavia, la sua mancanza di una formazione specifica in materia di sicurezza attenua la sua colpa. Tali circostanze giustificano una colpa concorrente del 20%, nonostante la responsabilità penale dei condannati (consid. 4.3.2 e 4.4).

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Esito

Entrambi i ricorsi sono parzialmente accolti. Le condanne penali rimangono invariate, ma la responsabilità civile dei condannati è ridotta all'80%. L'indennità per torto morale passa da 160.000 a 128.000 franchi, con interessi al 5% dal 9 marzo 2018. La causa è rinviata per una nuova decisione sulle spese e sulle indennità cantonali (consid. 5).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra