
TPF, 28.07.2026,RR.2026.18
Fatti
Il 1° dicembre 2025, A. è stato arrestato in Svizzera sulla base di una segnalazione delle autorità francesi nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e posto in detenzione in vista della sua estradizione.
È sospettato di aver partecipato a un'aggressione con arma bianca (fatti A e B).
Il 22 gennaio 2026, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso una decisione che autorizza la sua estradizione verso la Francia.
Tale decisione è stata notificata ad A. in carcere il 2 febbraio 2026 (fatto C).
L'8 febbraio 2026, A. ha redatto un ricorso manoscritto contro la decisione di estradizione.
Il ricorso è pervenuto all'UFG il 12 febbraio 2026.
L'UFG ha immediatamente informato via e-mail la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) dell'esistenza di tale ricorso. La Corte ha confermato la ricezione e ha ricordato all'UFG che il ricorso aveva effetto sospensivo (fatto D).
Il 13 febbraio 2026, la Corte ha formalmente notificato all'UFG l'apertura della procedura di ricorso. Nonostante ciò, lo stesso giorno, A. è stato consegnato alle autorità francesi (fatto E).
Diritto
L'estradizione può essere eseguita se la persona perseguita non dichiara, entro cinque giorni dalla notifica della decisione, la propria intenzione di ricorrere (art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP).
Si tratta di una facoltà (“Kann-Bestimmung”) lasciata all'apprezzamento dell'UFG (consid. 3.2.1 e 3.2.2).
La dottrina critica tale disposizione, poiché può condurre a una situazione in cui una persona viene estradata prima della scadenza del termine di ricorso ordinario di 30 giorni, svuotando così di sostanza l'effetto sospensivo del ricorso (consid. 3.2.3).
Un ricorso contro una decisione di estradizione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. a AIMP) (consid. 3.2.3).
L'esecuzione di un'estradizione nonostante un ricorso validamente presentato e notificato è illegale e può comportare l'obbligo per lo Stato di rimpatriare la persona estradata (consid. 3.3.3).
L'estradizione deve essere rifiutata se la persona rischia di subire trattamenti inumani o degradanti contrari all'art. 3 CEDU.
Tuttavia, in virtù del principio di fiducia, si presume che gli Stati parte della CEDU, come la Francia, rispettino i propri obblighi.
Le garanzie sono richieste solo in presenza di indizi concreti e seri di un rischio di violazione (consid. 4.3).
Applicazione al caso concreto
La Corte esamina innanzitutto la legalità dell'esecuzione dell'estradizione. La decisione di estradizione è stata notificata ad A. il 2 febbraio 2026.
Il termine di cinque giorni per annunciare l'intenzione di ricorrere (art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP) scadeva lunedì 9 febbraio 2026 (consid. 3.3.1).
Il ricorso di A. è datato 8 febbraio 2026. Anche se è pervenuto all'UFG solo il 12 febbraio, è stato redatto entro il termine di cinque giorni.
Tenuto conto dei tempi di trasmissione inerenti all'ambiente carcerario, la Corte ritiene che l'intenzione di ricorrere sia stata manifestata tempestivamente (consid. 3.3.1).
Di conseguenza, l'UFG non aveva il diritto di eseguire l'estradizione il 13 febbraio 2026.
L'estradizione è stata eseguita nonostante fosse stato presentato un ricorso valido e l'UFG fosse stato informato del suo effetto sospensivo.
La Corte constata quindi che l'UFG ha violato l'art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP (consid. 3.3.2, 3.3.3 e 3.4). La Corte esamina in seguito il merito del ricorso.
Il ricorrente teme per la propria vita nelle carceri francesi a causa della presenza di una mafia (fatti, pag. 8). La Corte ritiene che tali allegazioni siano troppo generiche e non supportate da alcun elemento concreto.
Il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un rischio personale e serio di violazione dell'art. 3 CEDU (consid. 4.3).
In conformità alla prassi e al principio di fiducia, non vi è motivo di esigere garanzie da parte della Francia (consid. 4.3). Il ricorso nel merito è pertanto respinto (consid. 4.3).
Esito
La Corte constata formalmente che l'UFG ha violato l'art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP eseguendo l'estradizione nonostante un ricorso con effetto sospensivo (dispositivo 1).
Tuttavia, essendo il ricorso infondato nel merito, la Corte lo respinge (dispositivo 2).
Tale esito rende privo di oggetto un eventuale rimpatrio del ricorrente. Non vengono prelevate spese giudiziarie (dispositivo 3).