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NewsletterAssistenza giudiziaria internazionale

2C_534/2026 - Assistenza amministrativa fiscale, qualità di parte, oscuramento dei dati e misure cautelari

October 23, 2026

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TF, 15.09.2026, 2C_534/2026

Fatti

Nell'ambito di una richiesta di assistenza amministrativa fiscale presentata dalla Francia sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Svizzera (CDI CH-FR), A. SA, mandataria del detentore svizzero delle informazioni, e il suo collaboratore B. richiedono all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il riconoscimento della loro qualità di parte, la sospensione del procedimento e l'oscuramento dei propri dati personali. L'AFC respinge le richieste relative alla qualità di parte e alla sospensione. Adito con ricorso, il Tribunale amministrativo federale (TAF) rifiuta di ordinare misure cautelari volte a impedire la trasmissione dei documenti non oscurati, ritenendo che le informazioni riguardanti la loro attività di rappresentanti fiscali siano verosimilmente pertinenti. Gli interessati ricorrono al Tribunale federale (TF) contro tale decisione incidentale (consid. 1.3.3).

Diritto

Secondo il principio dell'unità del procedimento, una decisione incidentale può essere oggetto di ricorso in materia di diritto pubblico solo se la decisione di merito è essa stessa suscettibile di tale ricorso. In materia di assistenza amministrativa fiscale internazionale, l'art. 84a LTF subordina l'ammissibilità del ricorso all'esistenza di una questione giuridica di principio o di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Spetta ai ricorrenti dimostrare la sussistenza di tali condizioni conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF (consid. 1.1 e 1.2).

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Una questione giuridica di principio deve avere una portata che trascende il caso particolare e necessitare di un chiarimento da parte del TF. Deve inoltre essere suscettibile di influenzare l'esito della controversia. Secondo l'art. 56 PA, l'autorità di ricorso può ordinare misure cautelari al fine di preservare una situazione esistente o di proteggere provvisoriamente interessi minacciati. Tuttavia, quando una decisione incidentale si fonda su tale disposizione generale, la questione giuridica sollevata deve essere specificamente legata all'assistenza amministrativa fiscale per soddisfare i requisiti dell'art. 84a LTF (consid. 1.2.1 e 1.3.2).

Applicazione al caso concreto

I ricorrenti sostengono che il rifiuto delle misure cautelari renderebbe illusoria la loro tutela giuridica, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della loro qualità di parte, la protezione dei dati e l'oscuramento delle informazioni personali. Invocano inoltre le garanzie costituzionali e la legislazione riveduta sulla protezione dei dati (consid. 1.3.1).

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Il TF rileva tuttavia che il TAF ha respinto le misure cautelari a causa dell'assenza di probabilità di successo delle conclusioni relative all'oscuramento, essendo le informazioni sull'identità dei rappresentanti fiscali considerate verosimilmente pertinenti. Orbene, la questione giuridica sollevata dai ricorrenti non verte su tale valutazione determinante. Essi non formulano in particolare alcuna questione di principio riguardante la verosimile pertinenza dei nomi dei consulenti fiscali figuranti nelle dichiarazioni e nei relativi allegati. La loro argomentazione non presenta dunque un interesse giuridico concreto che giustifichi l'intervento del TF (consid. 1.3.3 e 1.3.4).

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Inoltre, i ricorrenti non dimostrano alcuna violazione qualificata dei loro diritti procedurali. L'impossibilità di pronunciarsi sulle osservazioni dell'AFC prima dell'emanazione della decisione incidentale non costituisce, nel contesto delle misure cautelari, una violazione sufficientemente grave del diritto di replica. L'esistenza di un caso particolarmente importante è pertanto esclusa (consid. 1.4).

Esito

Il TF dichiara il ricorso inammissibile, in mancanza di una questione giuridica di principio o di un caso particolarmente importante. Respinge inoltre la richiesta volta a limitare la pubblicazione della sentenza oltre la sua abituale anonimizzazione su Internet, non essendo stata dimostrata alcuna lesione straordinariamente grave della personalità. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 5'000, sono poste a carico dei ricorrenti in parti uguali e con vincolo di solidarietà, senza assegnazione di ripetibili (consid. 2 e 3).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni