
TF, 23.09.2026, 1C_492/2026
Fatti
Il 18 marzo 2026, l'Italia richiede l'estradizione di A. al fine di eseguire una pena detentiva di quattro anni e sei mesi inflitta dal Tribunale di Roma per bancarotta fraudolenta e altri reati. Arrestato in Svizzera, l'interessato si oppone all'estradizione. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) concede parzialmente l'estradizione, decisione confermata dal Tribunale penale federale (TPF). A. ricorre al Tribunale federale (TF), invocando in particolare irregolarità nella procedura penale italiana e chiedendo in subordine la sospensione della procedura di estradizione in attesa di un'eventuale esecuzione della pena in Svizzera o di un nuovo calcolo della stessa in Italia (consid. 2.1).
Diritto
Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LTF, un ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale è ammissibile solo se concerne, tra l'altro, un'estradizione e costituisce un caso particolarmente importante. Tale situazione può derivare da una violazione dei principi fondamentali di procedura, da gravi carenze della procedura estera, da una questione giuridica di principio o da uno scostamento dalla giurisprudenza costante. Questa condizione è interpretata in modo restrittivo e la sua sussistenza deve essere dimostrata dal ricorrente conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF (consid. 1.2 e 1.3).
L'art. 6 CEDU osta eccezionalmente a un'estradizione solo in presenza di un diniego di giustizia flagrante nello Stato richiedente. Una semplice irregolarità procedurale non è sufficiente: la lesione delle garanzie del giusto processo deve presentare una gravità particolare. Gli eventuali vizi della procedura estera devono essere fatti valere prioritariamente dinanzi alle autorità dello Stato richiedente, specialmente quando quest'ultimo è parte della CEDU e beneficia, in linea di principio, di una presunzione di rispetto delle garanzie convenzionali (consid. 2.2).
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente sostiene che il suo diritto al doppio grado di giudizio, garantito dall'art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU, sarebbe stato violato. Il suo appello contro la condanna italiana è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione di un mandato specifico richiesto da una normativa procedurale temporanea. Tale inammissibilità, confermata dalla Corte di cassazione italiana, lo avrebbe privato di un riesame nel merito della sua condanna (consid. 2.1).
Il TF rileva tuttavia che il ricorrente ha beneficiato dell'assistenza di un avvocato e ha esercitato i mezzi di ricorso ordinari previsti dal diritto italiano. L'assenza di un esame nel merito in appello, derivante dall'applicazione delle norme procedurali allora in vigore, non costituisce di per sé un diniego di giustizia flagrante. Il giudice svizzero dell'assistenza non deve rivedere l'applicazione del diritto procedurale estero né il fondamento di una condanna penale straniera. Il ricorrente non dimostra quindi alcuna violazione sufficientemente grave da giustificare l'intervento del TF (consid. 2.2).
Per quanto riguarda le altre gravi carenze invocate ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP, il ricorrente non rende verosimile il loro carattere irrimediabile, essendo tra l'altro pendente una procedura di revisione in Italia. Tale disposizione, del resto, non è in linea di principio applicabile quando la Convenzione europea di estradizione disciplina la procedura. Anche la censura di violazione del diritto di essere sentito è respinta, avendo il TPF motivato a sufficienza la propria decisione conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. Infine, le censure relative alla doppia incriminazione e all'art. 37 AIMP, in relazione all'art. 8 CEDU, non sono sufficientemente collegate al requisito del caso particolarmente importante (consid. 2.2).
Esito
Il TF dichiara il ricorso inammissibile, in mancanza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF. Conferma così l'assenza di motivi che giustifichino il suo intervento nella procedura di estradizione e pone le spese giudiziarie, fissate a CHF 2'000, a carico del ricorrente (consid. 3).