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1C_463/2026 - Assistenza giudiziaria internazionale, diniego di giustizia e diritto di essere sentito

October 20, 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 18.09.2026,1C_463/2026

Fatti

Nell'ambito di un procedimento penale ucraino per appropriazione indebita mediante abuso di potere, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ordina la trasmissione alle autorità ucraine del verbale di interrogatorio di A. e dei relativi allegati. A. ricorre dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) e formula diverse istanze incidentali, in particolare per ottenere l'accesso completo al fascicolo, far acquisire nuovi documenti, sospendere il procedimento e ottenere garanzie in merito alla trasmissione dei documenti. Ritenendo che il TPF tardi a pronunciarsi su tali istanze, adisce il Tribunale federale (TF) con un ricorso per diniego di giustizia, invocando una violazione del suo diritto di essere sentito (consid. 1.2).

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Diritto

Secondo gliart. 94e100 cpv. 7 LTF, un ricorso per diniego di giustizia o ritardo ingiustificato può essere presentato in qualsiasi momento qualora un'autorità si astenga, senza averne il diritto, dal rendere una decisione soggetta a ricorso. Esso presuppone che l'autorità sia stata validamente adita, che sia tenuta a statuire e che il giustiziabile sia intervenuto senza successo per ottenere una decisione entro un termine ragionevole. La decisione attesa deve inoltre poter essere oggetto di ricorso dinanzi al TF (consid. 1.1.1).

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In materia di assistenza giudiziaria internazionale, l'art. 84 LTF subordina l'ammissibilità del ricorso a due condizioni cumulative: la decisione deve riguardare in particolare un'estradizione, un sequestro o la trasmissione di informazioni coperte da segreto, e il caso deve rivestire un'importanza particolare. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta in presenza di una violazione grave e sufficientemente verosimile dei diritti procedurali fondamentali, di una questione giuridica di principio o di uno scostamento dalla giurisprudenza consolidata. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare concretamente la sussistenza di tali condizioni. La semplice invocazione di una violazione del diritto di essere sentito non è sufficiente (consid. 1.1.2).

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Applicazione al caso concreto

Il TF ritiene che il ricorrente non dimostri alcuna violazione sufficientemente grave e verosimile del suo diritto di essere sentito. L'assenza di una decisione incidentale sulle istanze di acquisizione di nuovi documenti non costituisce una violazione di tale diritto, poiché il TPF potrà esaminarli nella sua decisione finale. Allo stesso modo, l'assenza di una decisione immediata sulla sospensione richiesta non viola il diritto di essere sentito, tenuto conto del principio di celerità sancito dall'art. 17a AIMP (consid. 1.2).

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Per quanto concerne l'accesso al fascicolo, il ricorrente si limita a contrapporre la propria versione dei fatti alle indicazioni del TPF, senza dimostrare concretamente l'esistenza di un'irregolarità. Il TF respinge inoltre l'esistenza di una questione giuridica di principio riguardante l'obbligo di statuire preventivamente sulle misure cautelari. Le numerose istanze incidentali si inseriscono in un procedimento pendente che sfocerà in una decisione finale suscettibile, alle condizioni previste dalla legge, di essere impugnata. Il requisito del caso di importanza particolare non è pertanto soddisfatto (consid. 1.2).

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Il TF rinuncia di conseguenza a esaminare le altre condizioni di ammissibilità, in particolare quelle relative all'oggetto del ricorso secondo l'art. 84 cpv. 1 LTF e alle decisioni incidentali secondo l'art. 93 LTF (consid. 1.3).

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Esito

Il TF dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di un caso di importanza particolare ai sensi dell'art. 84 LTF. Respinge la domanda di assistenza giudiziaria, essendo l'esito del ricorso prevedibile sin dall'inizio, e pone a carico del ricorrente spese giudiziarie ridotte a 500 CHF. Le domande di sospensione del procedimento e di effetto sospensivo divengono prive di oggetto (consid. 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni