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Deduzione per persona a carico: sostegno finanziario a un genitore all'estero e onere della prova

02 March 2026

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TF, 05.02.2026, 9C_537/2025

Fatti

Dei coniugi domiciliati nel Cantone di Vaud hanno richiesto, per gli anni fiscali 2012 e dal 2015 al 2018, una deduzione per persona a carico a titolo di sostegno finanziario versato alla madre del marito, residente all'estero. Le autorità fiscali cantonali, e successivamente il Tribunale cantonale vodese, hanno negato tale deduzione, ritenendo che le prove fornite fossero insufficienti. I contribuenti si sono quindi rivolti al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni per la concessione della deduzione per persona a carico in materia di imposta federale diretta (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD) e di imposta cantonale vodese (art. 40 cpv. 1 LI). Per beneficiarne, il contribuente deve in particolare provvedere al mantenimento di una persona inabile all'esercizio di un'attività lucrativa e dimostrare che l'aiuto finanziario versato raggiunga almeno l'importo della deduzione legale.

In conformità al principio generale dell'onere della prova (art. 8 CC), spetta al contribuente provare i fatti che giustificano una deduzione fiscale. La giurisprudenza esige prove particolarmente rigorose quando la persona sostenuta risiede all'estero, a causa delle difficoltà di verifica per le autorità fiscali.

Infine, dinanzi al Tribunale federale, la produzione di fatti e prove nuovi è in linea di principio inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale dichiara inammissibili i nuovi documenti prodotti dai ricorrenti, poiché non hanno dimostrato per quale motivo non avrebbero potuto presentarli dinanzi all'istanza cantonale.

Nel merito, il Tribunale federale conferma l'analisi del Tribunale cantonale. I contribuenti non hanno fornito una prova sufficiente delle condizioni per la deduzione. Da un lato, lo stato di indigenza della madre e la sua dipendenza finanziaria non sono stati accertati. Dall'altro, i versamenti finanziari non sono stati provati in modo concludente. I ricorrenti non hanno fornito alcun documento bancario e una dichiarazione scritta dei fratelli e delle sorelle del ricorrente, giudicata lacunosa (priva di importi e date), è stata considerata insufficiente.

Il Tribunale federale ritiene che le argomentazioni dei ricorrenti siano semplici affermazioni generiche che non dimostrano in che modo la decisione cantonale sarebbe arbitraria o violerebbe il diritto federale. Il dovere di collaborazione rafforzato dei contribuenti in questo tipo di situazione non è stato rispettato.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso dei contribuenti. Conferma la decisione del Tribunale cantonale di negare la deduzione per persona a carico ai fini dell'imposta federale diretta e delle imposte cantonali e comunali per i periodi fiscali in questione. Le spese processuali sono a carico dei ricorrenti.






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau