
TPF, 10.09.2026, RR.2026.41
Fatti
Il Ministero pubblico austriaco di Feldkirch sta conducendo un'indagine penale nei confronti di A., domiciliato in Svizzera, per attività nazionalsocialiste proibite dal diritto austriaco. Gli viene contestato di aver effettuato un saluto hitleriano davanti a una caserma a Bregenz, il 20 luglio 2024, mentre un terzo lo filmava. Il 20 dicembre 2024, su un treno, avrebbe inoltre diffuso una suoneria telefonica a carattere nazionalsocialista e dichiarato che il «popolo tedesco» o il «Reich tedesco» sarebbero rinati (consid. 5.1).
Su richiesta di assistenza giudiziaria austriaca, le autorità sangallesi hanno proceduto a una perquisizione, sequestrato vari oggetti a carattere nazionalsocialista e analizzato i dati elettronici del ricorrente. Dopo una selezione dei file, hanno autorizzato la trasmissione degli elementi ritenuti pertinenti. A. ha presentato ricorso contro tale decisione, contestando principalmente la doppia incriminazione e la proporzionalità delle misure, in particolare sotto il profilo della protezione della sua sfera privata (consid. 2.4, 4, 6.3-6.4).
Diritto
L'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Austria è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, dai suoi strumenti complementari e dagli accordi di Schengen. La AIMP si applica in via sussidiaria o in conformità al principio di favore, fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (consid. 1.1-1.2).
La decisione di chiusura è impugnabile dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF entro un termine di trenta giorni. La legittimazione a ricorrere spetta a chiunque sia personalmente e direttamente toccato dalle misure di assistenza e disponga di un interesse degno di protezione, in particolare l'occupante dei locali perquisiti e l'imputato i cui verbali di interrogatorio sono trasmessi (consid. 2.1-2.4).
Secondo l’art. 64 cpv. 1 AIMP, le misure coercitive presuppongono che i fatti descritti nella domanda integrino gli elementi oggettivi di un reato punibile in Svizzera. È sufficiente una valutazione prima facie: le qualificazioni penali dei due Stati non devono essere identiche ed è sufficiente la realizzazione di un solo reato svizzero (consid. 5.3.1-5.3.2).
L'art. 261bis CP punisce in particolare la diffusione pubblica di ideologie volte a sminuire sistematicamente determinati gruppi protetti. Il carattere pubblico è ammesso quando il comportamento avviene al di fuori di una cerchia privata basata su relazioni personali o di fiducia (consid. 5.4.1-5.4.2).
La proporzionalità richiede un sufficiente nesso di connessione tra le prove trasmesse e l'indagine estera. La persona interessata deve tuttavia identificare con precisione, sin dalla procedura di esecuzione, i documenti manifestamente privi di pertinenza, a pena di decadenza del suo diritto di sollevare tale censura in sede di ricorso (consid. 6.2.1-6.2.2).
Applicazione al caso concreto
Il saluto hitleriano filmato potrebbe costituire una diffusione propagandistica rientrante nell'art. 261bis CP, indipendentemente dalla presenza di spettatori durante la registrazione. In ogni caso, la diffusione di un canto nazionalsocialista su un treno, accompagnata da affermazioni che evocano la rinascita del Reich, è sufficiente per ammettere prima facie la doppia incriminazione. L'eventuale assenza di intenzione delittuosa dovrà essere esaminata dalle autorità austriache (consid. 5.5).
Per quanto riguarda la proporzionalità, i dati del telefono sono stati preventivamente selezionati. Nonostante un invito espresso, A. non ha indicato alcun file specifico da escludere dalla trasmissione, limitandosi a invocare genericamente la sua vita privata e i dati di terzi. È pertanto decaduto dal suo diritto di contestarne la trasmissione su tale base (consid. 6.3).
La perquisizione e la trasmissione degli oggetti sequestrati rimangono proporzionate, poiché la domanda complementare austriaca mirava espressamente a qualsiasi elemento suscettibile di provare un'attività nazionalsocialista, oltre ai soli dati inizialmente menzionati (consid. 6.4).
Esito
Il TPF respinge integralmente il ricorso. L'assistenza giudiziaria gratuita e la designazione di un difensore d'ufficio sono negate, essendo le conclusioni prive di probabilità di successo ai sensi dell'art. 65 PA. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 500, sono poste a carico del ricorrente (consid. 7-9).