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Imposte 2019: deduzione delle spese mediche e requisiti di motivazione del ricorso al Tribunale federale

13 April 2026

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TF, 26.03.2026, 9C_208/2026

Fatti

Una coppia di contribuenti ha contestato la propria tassazione per il periodo fiscale 2019 relativa alle imposte cantonali, comunali e all'imposta federale diretta. La controversia riguardava principalmente il rifiuto da parte dell'Amministrazione fiscale cantonale di Friburgo di ammettere in deduzione l'integralità delle spese mediche dichiarate dai coniugi.

L'amministrazione fiscale, nella sua decisione su reclamo, e successivamente il Tribunale cantonale di Friburgo, in sede di ricorso, hanno respinto la richiesta dei contribuenti. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che, per gran parte delle spese invocate (in particolare interventi di ambulanza e farmaci), i contribuenti non avessero fornito la prova di aver sostenuto personalmente tali costi e che questi non fossero stati coperti, anche solo parzialmente, dalla loro cassa malati. Di conseguenza, l'istanza cantonale ha ammesso in deduzione solo un importo di CHF 4'434.- (corrispondente a franchigie, quote di partecipazione, cure dentarie, occhiali e contributi ospedalieri), e ciò unicamente nella misura in cui tale importo eccedeva il 5% del reddito netto dei contribuenti.

I coniugi hanno quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale cantonale.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda i requisiti formali di motivazione di un ricorso, come definiti all'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge sul Tribunale federale (LTF). Un ricorso deve contenere conclusioni e una motivazione che esponga, in modo conciso, in che misura l'atto impugnato violi il diritto.

Non è sufficiente che il ricorrente critichi in modo generico la decisione impugnata (critica puramente appellatoria) o contrapponga la propria versione dei fatti a quella dell'istanza precedente. Il ricorrente deve discutere precisamente i considerandi della decisione contestata e dimostrare, punto per punto, in che modo il ragionamento dell'autorità inferiore sia contrario al diritto (ai sensi degli art. 95 LTF).

Quando viene invocata la violazione di diritti fondamentali, i requisiti di motivazione sono ancora più rigorosi (art. 106 cpv. 2 LTF). Allo stesso modo, per contestare l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove, il ricorrente deve dimostrare che questi sono manifestamente inesatti o basati su una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, il che equivale a una dimostrazione di arbitrio (art. 97 cpv. 1 LTF).

Infine, l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF consente al Tribunale federale di statuire con procedura semplificata e di non entrare nel merito di un ricorso la cui motivazione è manifestamente insufficiente.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che il ricorso non soddisfa manifestamente i requisiti di motivazione.

In primo luogo, sotto il profilo formale, il ricorso è firmato unicamente dal marito "p.o.", senza che sia allegata una procura della moglie. Il Tribunale federale rinuncia tuttavia a fissare un termine per sanare tale vizio, essendo l'esito del ricorso segnato per altri motivi.

In secondo luogo, nel merito, i ricorrenti sollevano diverse censure in modo non motivato:

  • Sostengono che l'Amministrazione fiscale cantonale non fosse rappresentata da una persona abilitata, senza tuttavia citare alcuna base legale né dimostrare in che modo ciò comporterebbe la nullità della decisione.
  • Chiedono implicitamente la ricusazione di una giudice cantonale a causa dei suoi atti istruttori, ma non dimostrano in che modo la sua imparzialità sarebbe stata compromessa (violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost.) né di aver sollevato tale censura tempestivamente dinanzi all'istanza cantonale.
  • Invocano il principio dell'autorità di cosa giudicata (res iudicata), ma non spiegano assolutamente in che modo la loro tassazione per il 2019 sarebbe già stata definita in modo definitivo.

In terzo luogo, e in modo decisivo, riguardo alla deduzione delle spese mediche, i ricorrenti non avviano alcuna discussione con il considerando centrale del Tribunale cantonale. Non cercano di dimostrare, prove alla mano, che l'apprezzamento delle prove da parte dell'istanza precedente fosse arbitrario o che quest'ultima abbia violato il diritto esigendo la prova che le spese non fossero coperte dall'assicurazione. Le loro critiche sono puramente appellatorie e si fondano su argomenti non pertinenti, come un richiamo al "diritto consuetudinario". Non dimostrano quindi in che modo l'accertamento dei fatti o l'applicazione del diritto da parte del Tribunale cantonale sarebbero errati.

Il Tribunale federale conclude che il ricorso è manifestamente insufficientemente motivato su tutti i punti.

Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso.

La decisione è resa con procedura semplificata conformemente all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie, fissate a 1'000 CHF, sono poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau