
TF, 24.11.2025, 1C_685/2025
Fatti
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso l'estradizione verso la Francia di un cittadino franco-camerunense, condannato a 18 mesi di reclusione per aver gestito illegalmente un esercizio commerciale e aver assunto dipendenti in modo fittizio. L'interessato ha presentato ricorso al Tribunale penale federale (TPF) sollevando l'eccezione di reato politico. La Corte dei reclami penali del TPF ha respinto sia l'eccezione che il ricorso, ritenendo che la Francia, in quanto parte della CEDU, fosse in grado di garantire condizioni di detenzione e cure conformi all'art. 3 CEDU. Il condannato ha quindi adito il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico.
Diritto
Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale (LTF), un ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza del TPF in materia di estradizione è ammissibile solo se si tratta di un "caso particolarmente importante". Ciò si verifica in particolare quando vi sono motivi per ritenere che il procedimento all'estero violi principi fondamentali o presenti altri gravi vizi. Spetta al ricorrente dimostrare che tali condizioni sono soddisfatte. Secondo una giurisprudenza costante, esiste una presunzione che gli Stati parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come la Francia, rispettino le garanzie fondamentali ivi previste (in particolare gli art. 3 e art. 6 CEDU). Tale presunzione può essere superata solo da elementi di prova concreti e incontestabili.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se la fattispecie possa essere qualificata come caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF.
In primo luogo, il ricorrente invoca un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU, facendo valere le condizioni di detenzione in Francia nonché esperienze passate. Il Tribunale federale respinge tale censura ricordando che esiste una presunzione secondo cui gli Stati parte della CEDU, tra cui la Francia, rispettano le garanzie derivanti da tale convenzione. Nonostante le difficoltà legate al sovraffollamento carcerario, si ritiene che la Francia sia in grado di adottare le misure necessarie per assicurare condizioni di detenzione conformi all'art. 3 CEDU. Inoltre, i fatti pregressi invocati dal ricorrente dimostrano che egli ha beneficiato di un'assistenza medica appropriata, inclusi ricoveri ospedalieri, il che non può essere qualificato come trattamento inumano o degradante.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU. Il Tribunale federale ritiene che le irregolarità allegate, prive di riscontri, relative a procedimenti precedenti, non siano sufficienti a giustificare un rifiuto dell'estradizione. Per quanto concerne il procedimento in corso, il ricorrente disporrà in Francia di tutti i diritti di difesa e potrà avvalersi dei rimedi giuridici interni. La presunzione di rispetto delle garanzie procedurali da parte della Francia non è dunque superata, in mancanza di elementi di prova concreti e incontestabili.
Il Tribunale federale conclude pertanto che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF, non essendo le sue allegazioni tali da far emergere un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
