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NewsletterRicorso in materia penale

6B_254/2024 - Crimini contro l'umanità, irretroattività della legge penale e principio di legalità

November 4, 2026

TF, 28.09.2026,6B_254/2024

Fatti

Tra il 1993 e il 1995, durante la prima guerra civile liberiana, A., membro e comandante della fazione armata ULIMO, ha partecipato a numerose vessazioni contro civili: omicidi, stupri, trattamenti crudeli, saccheggi, deportazioni forzate e utilizzo di un bambino soldato. Perseguito in Svizzera dal 2014, è stato condannato in prima istanza a vent'anni di reclusione per violazioni delle leggi di guerra. In appello, tale condanna è stata confermata e integrata da una dichiarazione di colpevolezza per crimini contro l'umanità ai sensi dell'art. 264a CP. A. e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) hanno entrambi presentato ricorso al Tribunale federale (consid. 5.2.2 e 5.3.3).

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Diritto

Il principio di legalità (art. 1 CP) esige che una condanna penale si fondi su una base legale sufficientemente precisa. Il principio di irretroattività (art. 2 cpv. 1 CP) vieta l'applicazione di una norma incriminatrice a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, salvo eccezioni legali, in particolare quando il nuovo diritto è più favorevole. Il diritto internazionale consuetudinario non può costituire, da solo, il fondamento di una condanna penale nel diritto svizzero (consid. 5.1.1, 5.1.2 e 5.3.3).

L'art. 264a CP, che punisce i crimini contro l'umanità, è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. L'art. 101 cpv. 3 CP prevede un'applicazione limitata nel tempo dell'imprescrittibilità di tali crimini, ma non consente di applicare retroattivamente la norma incriminatrice stessa. La retroattività delle norme sulla prescrizione deve quindi essere distinta da quella del diritto penale materiale (consid. 5.1.3.4 e 5.3.4.3).

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Applicazione al caso concreto

I fatti contestati ad A. erano anteriori al 2011. Sebbene i crimini contro l'umanità fossero riconosciuti nel diritto internazionale, nessuna disposizione svizzera permetteva allora di reprimerli specificamente. Le infrazioni di diritto comune e i crimini di guerra non presentavano un'identità giuridica con l'art. 264a CP. Inoltre, nessuna disposizione transitoria ne autorizzava l'applicazione retroattiva. La condanna per crimini contro l'umanità violava dunque gli art. 1 e 2 CP (consid. 5.3.3 e 5.3.4).

Per contro, i motivi relativi all'inefficacia della difesa, alla modifica dell'atto d'accusa e all'apprezzamento arbitrario delle prove sono stati respinti. La difesa è stata effettivamente garantita, l'accusa conteneva gli elementi essenziali e l'apprezzamento delle prove non era manifestamente insostenibile (consid. 3, 4 e 6).

La durata del procedimento, sebbene considerevole, era giustificata dalla sua eccezionale complessità, dalle difficoltà di assistenza giudiziaria e dalla pandemia. Non è stata riscontrata alcuna violazione del principio di celerità (consid. 7).

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Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso del MPC e accoglie parzialmente quello di A., assolvendolo dall'accusa di crimini contro l'umanità. Le condanne per crimini di guerra rimangono tuttavia intatte, così come la pena di vent'anni, l'espulsione di dieci anni e le pretese civili. La causa è rinviata alla Corte d'appello unicamente per riesaminare le spese e le indennità processuali (consid. 5.4 e 8).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra