
TPF, 08.09.2026, RR.2026.89
Fatti
Con domanda di assistenza giudiziaria del 18 settembre 2021, le autorità giudiziarie di Roma hanno richiesto il sequestro e la restituzione all'Italia di un frammento di affresco antico proveniente da scavi illegali nella zona di Pompei e messo in vendita su un sito internet svizzero (Fatti A).
Il Ministero pubblico centrale del Cantone di Vaud (MP-VD) ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato, il 22 ottobre 2021, il sequestro conservativo del reperto archeologico depositato presso una galleria a Ginevra (Fatti B).
Con decisione del 7 aprile 2023, la giustizia italiana ha ordinato la confisca dell'affresco e la sua restituzione allo Stato italiano (Fatti D).
In seguito all'intervento dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), le autorità italiane hanno notificato direttamente in Svizzera, tramite lettera raccomandata del 14 maggio 2025 ed e-mail del 26 maggio 2025, un avviso di confisca a F., detentore di fatto dell'oggetto, indicando i mezzi di ricorso esperibili dinanzi al giudice dell'esecuzione italiano (Fatti E e F, consid. 2.3 e 2.4).
Con decisione di chiusura dell'8 maggio 2026, notificata al legale della società A. SA il 2 luglio 2026, il MP-VD ha revocato il sequestro e ordinato la consegna definitiva dell'affresco alle autorità italiane (Fatti H, K e consid. 1.5).
A. SA ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il 13 luglio 2026, chiedendo l'annullamento di tale consegna (Fatti L).
Diritto
L'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e dai suoi protocolli addizionali, integrata dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), da vari strumenti multilaterali e bilaterali sulla protezione dei beni culturali, nonché, in via sussidiaria, dalla legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) (consid. 1.1 e 1.2).
Ai sensi dell'art. 74a cpv. 1 e 3 AIMP, gli oggetti sequestrati a titolo conservativo possono essere consegnati all'autorità estera ai fini di confisca o di restituzione all'avente diritto, di regola sulla base di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente (consid. 2.1.1).
L'autorità di esecuzione gode di un ampio potere di apprezzamento, ma deve accertarsi che la procedura estera rispetti i diritti fondamentali minimi derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II e che le pretese dei terzi acquirenti in buona fede siano tutelate secondo l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP (consid. 2.1.1 e 2.1.2).
La notifica diretta di atti procedurali per via postale a persone residenti in Svizzera è lecita in virtù dell'art. 16 del Secondo Protocollo addizionale alla CEAG e dell'art. 52 CAAS (consid. 2.7).
Il principio di non retroattività delle leggi penali non si applica all'assistenza internazionale, la quale soggiace alle norme in vigore al momento in cui l'autorità statuisce (consid. 3).
Applicazione al caso concreto
La ricorrente ha la legittimazione a ricorrere in quanto detentrice e mandante depositaria dell'opera antica al momento del sequestro (consid. 1.4.2).
Nel merito, la ricorrente rimprovera alle autorità italiane di aver violato il diritto di essere ascoltato di F., notificandogli direttamente la comunicazione di confisca senza passare per il suo rappresentante legale costituito in Svizzera (consid. 2).
La Corte respinge tale doglianza poiché la nomina del legale svizzero di F. non era nota ai magistrati italiani al momento della loro comunicazione, non contenendo gli atti trasmessi in precedenza tale elezione di domicilio (consid. 2.5).
Inoltre, la lettera delle autorità italiane del 14 maggio 2025 esponeva chiaramente lo stato del procedimento e menzionava il mezzo di ricorso idoneo dinanzi al giudice dell'esecuzione, rispettando così i requisiti del diritto di essere ascoltato (consid. 2.6).
La notifica tramite posta raccomandata è conforme all'art. 52 CAAS e, in assenza di elementi contrari, la finzione di notifica al termine del periodo di giacenza postale si applica pienamente (consid. 2.7 e 2.8).
Infine, la regola della doppia incriminazione è rispettata: la ricorrente non può invocare l'assenza di una base legale al momento dell'acquisizione dell'affresco nel 1994, poiché il diritto determinante è quello in vigore nel giorno in cui l'autorità di assistenza giudiziaria svizzera statuisce (consid. 3).
Esito
La Corte dei reclami penali respinge il ricorso (dispositivo 1, consid. 4).
La decisione del Ministero pubblico centrale del Cantone di Vaud che ordina la restituzione del frammento di affresco archeologico all'Italia è confermata (consid. 2.9 e 4).
Una tassa di giustizia di 5.000 CHF è posta a carico della ricorrente (dispositivo 2, consid. 5).