
TF, 13.10.2026,7B_1336/2025
Fatti
I coniugi C.________ sono i proprietari e amministratori della società A.________ SA (consid. A.a).
Nel 2021, contattati da B.________, hanno concordato di investire nella creazione di un'entità a Dubai (E.________), di cui avrebbero dovuto detenere la metà del capitale azionario, con l'onere delle spese di avvio da suddividere fino all'inizio dell'attività (consid. A.a).
Tra l'agosto 2021 e il febbraio 2022, un importo complessivo di 79’739 fr. 43 è stato versato direttamente dai conti bancari di A.________ SA per saldare cinque fatture relative alle spese di E.________, somma che è stata registrata a debito sul conto azionista della moglie (consid. A.a).
Nel luglio 2022, i coniugi C.________ e la società A.________ SA hanno sporto denuncia penale contro B.________ per truffa e abuso di fiducia, dopo aver scoperto che la struttura emiratina era stata costituita sotto una forma giuridica unipersonale di cui B.________ era l'unico titolare (consid. A.b).
Con ordinanza del 22 maggio 2025, il Ministero pubblico ginevrino ha negato la qualità di parte querelante ad A.________ SA, decisione confermata il 5 novembre 2025 dalla Camera penale di ricorso della Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra (consid. B).
A.________ SA (di seguito: la ricorrente) ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale contro tale sentenza cantonale, concludendo per il riconoscimento della propria qualità di parte querelante (consid. C).
Diritto
Ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 CPP, la parte querelante è il danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP che manifesta espressamente la volontà di partecipare al procedimento come accusatore privato o civile (consid. 2.1).
Per danneggiato si intende la persona i cui diritti sono stati toccati direttamente da un reato, ovvero il titolare del bene giuridico protetto dalla norma violata (consid. 2.1).
Nella fase di ammissione della costituzione di parte querelante, è sufficiente che il querelante renda verosimile la lesione diretta dei propri diritti causata dal reato denunciato (consid. 2.1).
La truffa (art. 146 CP) e l'abuso di fiducia (art. 138 CP) sono reati contro il patrimonio che tutelano gli interessi pecuniari e la conservazione dei valori affidati (consid. 2.2.3).
Nell'ambito della truffa, la persona ingannata (la vittima dell'inganno) non coincide necessariamente con il danneggiato: in caso di truffa triangolare, l'autore inganna una persona dotata di un potere di disposizione sul patrimonio di un terzo, provocando un pregiudizio direttamente subito da tale terzo titolare dei fondi (consid. 2.2.1).
Per quanto riguarda l'abuso di fiducia (art. 138 cpv. 1 n. 2 CP), il rapporto di fiducia non richiede un previo rapporto contrattuale formale; è sufficiente un rapporto di fatto o un accordo tacito che obblighi l'autore a destinare i valori a uno scopo determinato (consid. 2.3.2).
La lesione diretta richiesta dall'art. 115 CPP si riferisce al reato stesso e non al verificarsi di un danno materiale non compensato, dal momento che la parte querelante può intervenire nel procedimento al solo scopo di sostenere l'azione penale senza far valere pretese civili (consid. 2.1 e 2.3.3).
Applicazione al caso concreto
La decisione che esclude definitivamente la ricorrente dal procedimento penale costituisce una decisione finale che apre la via al ricorso in materia penale (art. 80 e90 LTF) (consid. 1).
Nel merito, la corte cantonale ha negato a torto la qualità di parte querelante alla ricorrente (consid. 2.3.4).
Sotto il profilo della truffa (art. 146 CP), la situazione denunciata corrisponde a una truffa triangolare: gli amministratori della società, agendo come raggirati dall'imputato, disponevano del potere legale di impegnare i fondi sociali e hanno effettuato trasferimenti addebitati direttamente sul conto di A.________ SA (consid. 2.3.1).
Il patrimonio direttamente impoverito da tali atti di disposizione è quello della persona giuridica, titolare dei beni prelevati, il che fonda il suo status di parte lesa direttamente, indipendentemente dal fatto che l'inganno mirasse inizialmente agli azionisti persone fisiche (consid. 2.3.1).
Per quanto concerne l'abuso di fiducia (art. 138 CP), gli ordini di pagamento emessi dalla società recavano l'espressa menzione di una partecipazione alle spese di apertura dell'entità a Dubai, caratterizzando in tal modo un rapporto di fatto e un accordo tacito di conservazione dei valori sociali per uno scopo preciso (consid. 2.3.2).
L'argomento basato sull'assenza di pregiudizio, per il motivo che la società detterebbe un credito compensativo iscritto al debito del conto azionista, è inoperante, poiché la qualità di parte querelante può essere esercitata esclusivamente per sostenere l'accusa pubblica senza richiedere l'esistenza di un danno civile residuo (consid. 2.3.3).
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e riforma la sentenza impugnata nel senso che la qualità di parte querelante è riconosciuta ad A.________ SA (dispositivo 1).
La causa è rinviata all'autorità cantonale per una nuova fissazione delle spese e delle ripetibili della procedura di ricorso cantonale (dispositivo 2).
Le spese giudiziarie federali, fissate a 3'000 franchi, nonché un'indennità per ripetibili di 2'000 franchi riconosciuta alla ricorrente, sono poste a carico di B.________, soccombente (dispositivi 3 e 4, consid. 3).