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NewsletterRicorso in materia penale

7B_1111/2026 - Qualità di parte querelante sui generis di un comune, restituzione di assistenza sociale e pregiudizio irreparabile

November 7, 2026

TF, 13.10.2026,7B_1111/2026

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Fatti

Il 17 ottobre 2024, l’Ispettorato cantonale del lavoro e dell’aiuto sociale del Cantone del Vallese ha denunciato penalmente A.________ presso il Ministero pubblico per truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a CP), rimproverandole di aver occultato redditi e conti bancari all’estero per percepire indebitamente 40’085 franchi di aiuto sociale (consid. A.a).

Dopo aver trasmesso l’incarto al Comune di Sion e aver successivamente evocato un errore relativo alla natura di diritto pubblico dei crediti in restituzione, il Ministero pubblico ha infine riconosciuto al Comune di Sion la qualità di parte querelante «in sede civile e penale» con ordinanza del 27 gennaio 2026, sulla base degli art. 70 cpv. 2 LIAS/VSe104 cpv. 2 CPP (consid. A.b e A.c).

Con sentenza del 26 giugno 2026, il Giudice unico della Camera penale del Tribunale cantonale del Vallese ha respinto il ricorso presentato dall’imputata contro tale ordinanza, confermando l’attribuzione dello status di parte querelante sui generis al Comune (consid. B).

A.________ (di seguito: la ricorrente) ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale contro tale sentenza cantonale, concludendo in via principale affinché venga accertato che il Comune di Sion non dispone della qualità di parte querelante in sede penale o civile (art. 104 cpv. 1 lett. b, 115,118 CPP o art. 104 cpv. 2 CPP), in via subordinata affinché il suo status sia rigorosamente limitato all’esercizio dei diritti di parte querelante in sede penale ai sensi dell’art. 104 cpv. 2 CPP, con esclusione di qualsiasi pretesa civile, e richiedendo misure cautelari che vietino l’accesso all’incarto e l’utilizzo degli atti nella procedura amministrativa (consid. C).

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Diritto

Il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 LTF) è in linea di principio ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza relative allo status delle parti nel procedimento (art. 80 cpv. 1 LTF) (consid. 2.2).

Tuttavia, una decisione che riconosce la qualità di parte o di parte querelante a un terzo senza chiudere il procedimento penale costituisce una decisione incidentale che può essere oggetto di ricorso immediato solo se suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 3.1).

Secondo una giurisprudenza costante, l’ammissione di una parte querelante supplementare non causa di regola alcun pregiudizio irreparabile all’imputato; il semplice disagio di doversi confrontare con una parte in più o di vedere quest’ultima consultare l’incarto penale è inerente al processo repressivo e può essere riparato con la sentenza di merito (consid. 3.1 e 3.2.2).

Spetta al ricorrente dimostrare in modo circostanziato in che modo la decisione incidentale gli causerebbe un danno giuridico definitivo (art. 42 cpv. 2 LTF) (consid. 3.1).

L'art. 104 cpv. 2 CPP consente ai Cantoni di riconoscere la qualità di parte ad autorità incaricate di salvaguardare interessi pubblici, conferendo loro lo statuto di parte querelante sui generis (consid. 3.2.3).

Se l'utilizzo di atti penali in una procedura amministrativa parallela può eccezionalmente essere preso in considerazione sotto il profilo del pregiudizio irreparabile, ciò non avviene quando un ente pubblico svizzero agisce nel rispetto della legge per stabilire l'entità di un indebito e recuperare denaro pubblico tramite la via amministrativa imposta dal diritto cantonale (consid. 3.2.3).

Inoltre, l'imputato conserva la facoltà di richiedere alla direzione del procedimento penale misure specifiche di restrizione dell'accesso agli atti sensibili (art. 73 cpv. 2, 102 cpv. 1 e 108 CPP) o di opporsi a eventuali conclusioni civili dinanzi al giudice di merito (consid. 3.2.2 e 3.2.3).

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Applicazione al caso concreto

La ricorrente non dispone di alcun interesse giuridico attuale e pratico a contestare l'ammissione del Comune sotto il profilo degli art. 104 cpv. 1 lett. b e 118 CPP, dal momento che l'istanza precedente ha confermato che l'ente pubblico non rivestiva lo statuto di parte lesa ai sensi dell'art. 115 CPP, ma rientrava unicamente nell'art. 104 cpv. 2 CPP (consid. 2.3).

Il ricorso è dunque ammissibile solo nella misura in cui critica la qualità di parte querelante sui generis dedotta dall'art. 104 cpv. 2 CPP in relazione all'art. 70 cpv. 2 LIAS/VS (consid. 2.3).

Per quanto riguarda il requisito di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, la ricorrente sostiene che il Comune intimato utilizzerebbe gli atti del fascicolo penale nella procedura amministrativa parallela di restituzione delle prestazioni indebite (consid. 3.2.1).

Il Tribunale federale rileva che tale argomentazione è insufficiente a fondare la sua ammissibilità: il fascicolo penale è già stato comunicato senza che sia stato addotto alcun abuso concreto, e la ricorrente può sempre richiedere al Ministero pubblico restrizioni mirate all'accesso per i suoi dati sensibili in virtù degli art. 102 cpv. 1 e 108 CPP (consid. 3.2.2).

Inoltre, il Comune di Sion è un ente pubblico svizzero soggetto al principio di legalità e alle norme sulla protezione dei dati, che persegue un manifesto interesse pubblico al recupero dei fondi di assistenza sociale percepiti indebitamente (consid. 3.2.3).

La dualità delle vie di diritto deriva dagli imperativi del diritto cantonale — le pretese di restituzione dell'assistenza sociale rientrano esclusivamente nel diritto pubblico e non possono essere esercitate tramite adesione civile al processo penale — e non da una scelta tattica abusiva del Comune (consid. 3.2.3).

Poiché la ricorrente conserva peraltro tutti i suoi diritti di opposizione dinanzi al giudice penale di merito, essa non dimostra alcun pregiudizio irreparabile (consid. 3.2.3 e 3.3).

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Esito

Il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile (dispositivo 1, consid. 3.3).

L'istanza di misure provvisionali diviene priva di oggetto (dispositivo 2, consid. 4).

Le spese giudiziarie, fissate a 3'000 franchi, sono poste a carico della ricorrente, che soccombe (dispositivo 3, consid. 4).

Non vengono assegnate ripetibili al Comune intimato, essendosi quest'ultimo determinato tardivamente e non avendo formulato alcuna conclusione in tal senso (consid. 4).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra