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RR.2026.109 - Assistenza giudiziaria, trasmissione di una sentenza svizzera preesistente e difetto di legittimazione

November 1, 2026

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TPF, 23.09.2026, RR.2026.109

Fatti

Con domanda di assistenza giudiziaria del 9 luglio 2026, il Tribunale giudiziario di Mulhouse (Francia) si è rivolto al Ministero pubblico del Cantone di Basilea Città (Staatsanwaltschaft Basel-Stadt) al fine di ottenere la trasmissione di una decisione penale emessa il 4 marzo 2024 dalle autorità basilesi nei confronti di A., condannato per grave violazione delle norme della circolazione stradale; tale documento è richiesto dall'autorità francese per determinare se debba essergli inflitta in Francia un'interdizione dall'esercizio della professione di maestro di sport (Fatti, p. 2).

Con decisione di entrata nel merito e di chiusura del 23 luglio 2026, il Ministero pubblico basilese ha accolto la domanda di assistenza e ha ordinato la consegna di una copia del decreto d'accusa esecutivo del 4 marzo 2024 (Fatti, p. 2).

Il 24 agosto 2026, A. ha presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione di entrata nel merito e di chiusura del 23 luglio 2026 (Fatti, p. 2).

Il Ministero pubblico basilese ha prodotto l'incarto della causa il 7 settembre 2026 su richiesta della Corte (Fatti, p. 2).

Diritto

La procedura di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale è retta dalla legge sulla procedura amministrativa (PA), applicabile per rimando degli art. 39 cpv. 2 lett. b LOAPe12 cpv. 1 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) (consid., p. 2).

La decisione di chiusura dell'autorità cantonale di esecuzione è impugnabile dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale conformemente all'art. 80e cpv. 1 AIMP (consid., p. 2).

Ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP, ha legittimazione a ricorrere chiunque sia personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (consid., p. 2).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale e del Tribunale penale federale, la trasmissione di mezzi di prova già in possesso delle autorità di perseguimento penale svizzere al momento della ricezione della domanda di assistenza non costituisce una misura coercitiva nei confronti della persona interessata (consid., p. 3).

In tale configurazione, l'atto di assistenza si limita a prelevare e trasmettere documenti provenienti dagli incarti penali elvetici (consid., p. 3).

Poiché la consegna riguarda rapporti di polizia, atti istruttori o decisioni giudiziarie preesistenti derivanti da un procedimento svizzero, l'imputato o la persona condannata in tale procedimento è toccato solo in modo indiretto o riflesso; in mancanza di una lesione diretta e personale alla sua sfera giuridica protetta ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP, la sua legittimazione a ricorrere contro la trasmissione di tali documenti giudiziari è negata (consid., p. 3).

Applicazione al caso concreto

Il ricorso presentato da A. si oppone esclusivamente alla consegna alle autorità francesi di una copia del decreto d'accusa passato in giudicato emesso nei suoi confronti il 4 marzo 2024 dal Ministero pubblico del Cantone di Basilea Città (consid., p. 3).

Tale decisione figurava già negli archivi delle autorità repressive svizzere e non è stata oggetto di alcun sequestro o misura coercitiva subita direttamente dal ricorrente nell'ambito della procedura di assistenza (consid., p. 3).

Il ricorrente si limita ad allegare di essere personalmente e direttamente toccato per il motivo che il documento trasmesso servirà a valutare l'emissione di un'eventuale interdizione professionale in Francia (consid., p. 3).

In tal modo, non espone alcun argomento giuridico suscettibile di rimettere in discussione la giurisprudenza costante che disciplina l'art. 80h lett. b AIMP e omette di dimostrare in che modo subirebbe una misura coercitiva attuale (consid., p. 3).

Poiché il ricorrente è solo mediatamente interessato dall'utilizzo successivo di tale sentenza nel diritto estero, non dispone di alcun interesse diretto e degno di protezione ai sensi del diritto dell'assistenza giudiziaria (consid., p. 3).

La legittimazione ad agire risulta pertanto carente, il che comporta l'irricevibilità manifesta del ricorso (consid., p. 3).

Esito

La Corte dei reclami non entra nel merito del ricorso (dispositivo 1).

Le spese processuali, fissate sotto forma di tassa di giustizia in 2.000 CHF, sono poste a carico del ricorrente soccombente, mediante compensazione con l'anticipo spese di pari importo già versato (dispositivo 2, consid., p. 4).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni