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RR.2026.114 - Assistenza giudiziaria in Portogallo, decisione di chiusura e tardività del ricorso

November 1, 2026

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TPF, 24.09.2026, RR.2026.114

Fatti

Nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il Ministero pubblico centrale del Cantone di Vaud (Cellula For e Assistenza giudiziaria) ha emesso, il 12 agosto 2026, una decisione di chiusura che ordina la consegna di mezzi di prova (Fatti, p. 1).

Tale decisione di chiusura è stata validamente notificata al domicilio di A. in Svizzera il 18 agosto 2026, come attestato sia dall'elenco dei documenti allegati che dal tracciamento elettronico delle spedizioni della Posta Svizzera (Fatti, p. 1 e consid., p. 2).

Con ricorso datato 16 settembre 2026 ma depositato presso un ufficio della Posta Svizzera il 18 settembre 2026, A. ha presentato ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro tale decisione di chiusura (Fatti, p. 1).

Il Ministero pubblico vodese ha trasmesso, su richiesta della Corte adita il 22 settembre 2026, la decisione impugnata corredata della prova di consegna postale («Track & Trace»), che non figurava tra gli atti inizialmente prodotti dal ricorrente (Fatti, p. 1).

Diritto

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è l'autorità competente a conoscere dei ricorsi diretti contro le decisioni di chiusura della procedura di assistenza giudiziaria emesse dalle autorità cantonali o federali di esecuzione (art. 37 cpv. 2 lett. a LOAPeart. 25 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 80e cpv. 1 AIMP) (consid., p. 2).

Ai sensi dell’art. 80k AIMP, il termine di ricorso contro la decisione di chiusura è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione scritta dell'atto impugnato (consid., p. 2).

Conformemente alla legge sulla procedura amministrativa, applicabile per rinvio dell’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, il termine legale inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 PA) e scade l'ultimo giorno a mezzanotte, salvo proroga se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale (art. 20 cpv. 3 PA) (consid., p. 2).

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA), e la restituzione di un termine per inosservanza incolpevole può essere concessa solo su istanza espressa e motivata, da presentare entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 24 cpv. 1 PA) (consid., p. 2).

Un ricorso spedito dopo la scadenza del termine legale è irricevibile per tardività, senza che sia necessario ordinare uno scambio di scritti (art. 57 cpv. 1 PA a contrario) (consid., pag. 2).

Applicazione al caso concreto

Essendo la decisione impugnata stata recapitata al domicilio del ricorrente martedì 18 agosto 2026, il termine di ricorso di trenta giorni ha iniziato a decorrere mercoledì 19 agosto 2026 in applicazione dell'art. 20 cpv. 1 PA (consid., pag. 2).

Di conseguenza, il termine legale perentorio dell'art. 80k AIMP è scaduto giovedì 17 settembre 2026 a mezzanotte (consid., pag. 2).

Tuttavia, sebbene il ricorso rechi la data manoscritta del 16 settembre 2026, l'invio è stato affidato alla Posta Svizzera solo venerdì 18 settembre 2026, come attesta il timbro postale che fa fede (consid., pag. 2).

Il ricorso è stato dunque depositato dopo la scadenza del termine di trenta giorni (consid., pag. 2).

Non avendo il ricorrente né formulato una richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA né addotto alcun motivo legittimo di impedimento, il ricorso risulta manifestamente tardivo (consid., pag. 2).

Poiché la tardività determina immediatamente l'irricevibilità dell'atto, la Corte rinuncia ad assegnare un termine per la regolarizzazione formale ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 e 3 PA in merito all'assenza di firma originale sull'atto o all'omessa elezione di domicilio in Svizzera per la mandataria estera (consid., pag. 3).

Esito

La Corte dei reclami dichiara il ricorso irricevibile (dispositivo 1, consid., pag. 2).

Una tassa di giustizia fissata a 300 CHF è posta a carico del ricorrente soccombente (dispositivo 2, consid., pag. 3).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni