
TF, 13.10.2026, 7B_544/2026
Fatti
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sta conducendo un procedimento penale amministrativo contro ignoti in seno alla Banca A.________ SA per sospetta violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) (consid. A).
In tale contesto, il 22 maggio 2025 il DFF ha ordinato l’esibizione di numerosi documenti bancari.
La Banca A.________ SA ha ottemperato a tale ordine trasmettendo due supporti dati protetti da password, chiedendo tuttavia l’apposizione dei sigilli sui documenti contenuti nel secondo supporto (consid. A).
Con decisione del 16 marzo 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha accolto l’istanza di dissequestro presentata dal DFF e ha autorizzato la perquisizione dei documenti controversi (consid. B).
La Banca A.________ SA (di seguito: la ricorrente) ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale contro tale pronuncia.
La ricorrente ne chiede l’annullamento, il parziale rigetto dell’istanza di dissequestro e la restituzione o la distruzione di dieci documenti specificamente indicati, invocando la tutela del segreto commerciale nonché il segreto professionale dei giuristi d’impresa (consid. C).
Diritto
La decisione di dissequestro costituisce una decisione incidentale impugnabile immediatamente dinanzi al Tribunale federale qualora causi un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), il che è ammesso dalla giurisprudenza costante qualora la violazione di un segreto protetto sia invocata in modo circostanziato (consid. 1.2).
Nell’ambito del diritto penale amministrativo (DPA), la perquisizione di documenti deve avvenire con il massimo riguardo per i segreti privati, in particolare per i segreti commerciali (art. 50 cpv. 1 DPA) (consid. 2.1).
Tuttavia, chi si avvale di un segreto commerciale non può limitarsi a un’allegazione generica: spetta a lui dimostrare concretamente in che modo il suo interesse privato alla riservatezza prevalga sull’interesse pubblico all’accertamento della verità e al perseguimento penale (consid. 2.2 e 2.3.1).
In virtù dell’art. 50 cpv. 2 DPA e delle corrispondenti norme di procedura penale (art. 171e264 cpv. 1 lett. c CPP), il segreto professionale tutela le informazioni affidate ad avvocati indipendenti nell’ambito della loro tipica attività professionale (consid. 3.1 e 3.2).
Tale segreto non si applica alle attività puramente commerciali o accessorie, come le funzioni di compliance interna o di audit in materia di riciclaggio di denaro (consid. 3.2).
A differenza del diritto di procedura civile, che ha introdotto il diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi interni (in-house privilege ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC in vigore dal 1° gennaio 2025), il diritto penale e il diritto penale amministrativo non riconoscono alcun segreto professionale ai giuristi d’impresa dipendenti (consid. 3.3 e 3.4).
L’assenza deliberata di estensione di tale privilegio ai procedimenti repressivi costituisce un silenzio qualificato del legislatore federale, il che esclude qualsiasi colmamento per via analogica o interpretazione pretoria (consid. 3.4 e 3.5).
Applicazione al caso concreto
La ricorrente invoca in primo luogo il segreto commerciale per impedire la consultazione del proprio manuale interno del personale (Staff Manual), sostenendo che una divulgazione rischierebbe di avvantaggiare i suoi concorrenti commerciali (consid. 2.2 e 2.3.3).
Il Tribunale federale respinge tale censura: il semplice scioglimento dei sigilli a favore dell’autorità penale non rende il documento accessibile a terzi, ed eventuali restrizioni al diritto di consultazione degli atti potranno essere ordinate in seguito, se necessario (consid. 2.3.3).
Inoltre, il manuale contiene direttive organizzative indispensabili per determinare i processi interni e le responsabilità all’interno dell’istituto bancario, di modo che l’interesse pubblico al perseguimento penale prevale sull’interesse privato della banca (consid. 2.2, 2.3.4 e 2.4).
Per quanto riguarda i documenti elaborati dal suo servizio giuridico interno, la ricorrente si avvale di un’applicazione analogica dell’art. 167a CPC al diritto penale amministrativo e denuncia una lacuna della legge (consid. 3.5).
Il Tribunale federale respinge tale argomentazione: i lavori parlamentari dimostrano inequivocabilmente che il legislatore ha consapevolmente rifiutato di estendere la protezione del segreto dei giuristi d’impresa al diritto penale e al diritto penale amministrativo durante la revisione del CPC (consid. 3.4 e 3.5).
Tale rifiuto costituisce un silenzio qualificato della legge che vincola il giudice (consid. 3.5).
Di conseguenza, i giuristi d’impresa dipendenti non beneficiano di alcun segreto professionale opponibile al DFF, e la Corte dei reclami ha ritenuto a giusto titolo che i documenti interni oggetto di controversia dovessero essere sciolti dai sigilli (consid. 3.6).
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso (dispositivo 1, consid. 4).
Le spese giudiziarie, fissate a 4’000 CHF, sono poste a carico della ricorrente, che soccombe (dispositivo 2, consid. 4).