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NewsletterRicorso in materia penale

Dissequestro: sufficienti indizi di gravi reati fiscali, prove presumibilmente illecite e dovere di collaborazione dell'opponente

08 April 2026

TPF, 04.03.2026, BE.2024.17

Fatti

Il 21 maggio 2024, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha aperto un'inchiesta fiscale speciale nei confronti di A. per il sospetto di gravi reati fiscali commessi tra il 2014 e il 2022. L'AFC sospetta che A. abbia occultato il proprio domicilio effettivo a Ginevra nonché l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando così indebitamente di un'imposizione secondo il dispendio nel Cantone del Vallese dal 2019.

Il 6 giugno 2024, su ordine dell'AFC, sono state effettuate perquisizioni presso i locali di diverse società appartenenti o legate ad A., nonché presso i suoi consulenti fiscali. Sono stati sequestrati documenti cartacei, supporti dati e copie forensi. Su richiesta di A., l'insieme dei documenti sequestrati è stato posto sotto sigillo.

Il 26 giugno 2024, l'AFC ha presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un'istanza di dissequestro. A. si è opposto a tale istanza, eccependo l'assenza di sospetti sufficienti, l'illiceità delle prove all'origine dell'inchiesta e la presenza di documenti coperti dal segreto professionale.

Diritto

La procedura è retta dalla Legge sul diritto penale amministrativo (DPA), completata dal Codice di procedura penale (CPP). La Corte dei reclami penali è competente a statuire su un'istanza di dissequestro (art. 50 cpv. 3 DPA).

L'esame della Corte si limita all'ammissibilità della perquisizione. Essa deve verificare l'esistenza di indizi sufficienti e di sospetti precisi e oggettivamente fondati che giustifichino la misura coercitiva. In questa fase, la Corte non valuta la colpevolezza dell'imputato, ma esamina se i documenti sequestrati presentino un'"utilità potenziale" per l'inchiesta.

Chi si oppone al dissequestro ha un dovere di collaborazione. Se eccepisce la mancanza di pertinenza o la protezione di un segreto professionale (avvocato, notaio, medico), deve motivare le proprie allegazioni in modo circostanziato, indicando precisamente i documenti interessati e spiegando per quale motivo siano protetti o non pertinenti. Affermazioni generiche sono insufficienti.

Per quanto concerne l'utilizzabilità delle prove (art. 141 CPP), non spetta al giudice del dissequestro statuire in modo definitivo, salvo in caso di illiceità manifesta (ad es. prove ottenute tramite tortura). La decisione finale sull'ammissibilità delle prove spetta al giudice di merito.

Applicazione al caso concreto

La Corte ha esaminato i tre motivi principali sollevati dall'opponente A.:

  1. Assenza di sospetti sufficienti: La Corte ha ritenuto che i sospetti avanzati dall'AFC fossero sufficienti in questa fase dell'inchiesta. L'AFC ha presentato numerosi elementi oggettivi, concreti e precisi (acquisto immobiliare a Ginevra, procure bancarie, cariche di amministratore, multe disciplinari, frequenti transazioni borsistiche) che rendono verosimile l'esistenza di un domicilio e di un'attività lucrativa non dichiarati in Svizzera. Le spiegazioni di A. non sono state sufficienti a fugare tali sospetti. La Corte ha inoltre ritenuto che i documenti sequestrati (corrispondenza, contratti, contabilità, ecc.) presentassero un'evidente utilità potenziale per accertare i fatti.
  2. Inutilizzabilità delle prove: A. sosteneva che l'inchiesta dell'AFC si basasse su documenti bancari trasmessi illecitamente dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nell'ambito di un altro procedimento. La Corte ha rifiutato di pronunciarsi nel merito di tale questione, ricordando che il suo ruolo non è quello di anticipare la decisione del giudice di merito sull'utilizzabilità delle prove. Ha constatato che non si trattava di un caso di illiceità manifesta tale da giustificare un'esclusione immediata delle prove.
  3. Violazione del segreto professionale: A. ha invocato in termini generali la presenza di documenti coperti dal segreto professionale di avvocati, notai e medici, senza fornire ulteriori dettagli. La Corte ha ritenuto tali allegazioni manifestamente insufficienti. Non avendo indicato alcun professionista, non avendo descritto la natura di alcun mandato e non avendo specificato l'ubicazione dei documenti presumibilmente protetti, A. è venuto meno al suo dovere di collaborazione. La Corte non è pertanto tenuta a ricercare d'ufficio eventuali documenti protetti.

Esito

La Corte dei reclami ha accolto l'istanza dell'AFC. Ha ordinato il dissequestro di tutti i documenti e i supporti dati sequestrati e la loro consegna all'AFC ai fini dell'inchiesta. Le spese della procedura di dissequestro sono state riunite al procedimento principale.








Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra