Ricorso in materia penale

TPF, 04.03.2026, BE.2024.17
Fatti
Il 21 maggio 2024, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha avviato un'inchiesta fiscale speciale nei confronti di A. per sospette gravi infrazioni fiscali commesse tra il 2014 e il 2022. L'AFC sospetta che A. abbia celato il suo domicilio effettivo a Ginevra e l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando così indebitamente di un'imposizione secondo il dispendio nel Canton Vallese dal 2019.
Il 6 giugno 2024, su ordine dell'AFC, sono state effettuate perquisizioni nei locali di diverse società appartenenti o legate ad A., nonché presso i suoi rappresentanti fiscali. Sono stati sequestrati documenti cartacei, supporti di dati e copie forensi. Su richiesta di A., tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sigillo.
Il 26 giugno 2024, l'AFC ha presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un'istanza di rimozione dei sigilli. A. si è opposto a tale istanza, adducendo l'assenza di sufficienti sospetti, l'illiceità delle prove all'origine dell'inchiesta e la presenza di documenti coperti da segreto professionale.
Diritto
La procedura è retta dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA), completata dal Codice di procedura penale (CPP). La Corte dei reclami penali è competente a decidere su un'istanza di rimozione dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).
L'esame della Corte si limita all'ammissibilità della perquisizione. Essa deve verificare l'esistenza di indizi sufficienti e di sospetti precisi e oggettivamente fondati che giustifichino la misura coercitiva. In questa fase, la Corte non valuta la colpevolezza dell'imputato, ma esamina se i documenti sequestrati presentino una "potenziale utilità" per l'inchiesta.
L'opponente alla rimozione dei sigilli ha un dovere di collaborazione. Se invoca la mancanza di pertinenza o la protezione di un segreto professionale (dell’avvocato, notarile, medico), deve motivare le sue allegazioni in modo circostanziato, designando precisamente i documenti in questione e spiegando perché siano protetti o non pertinenti. Affermazioni generiche sono insufficienti.
Per quanto riguarda l'utilizzabilità delle prove (art. 141 CPP), non spetta al giudice che decide sulla rimozione dei sigilli pronunciarsi in via definitiva, salvo in caso di illiceità manifesta (ad es. prove ottenute con la tortura). La decisione finale sull'ammissibilità delle prove compete al giudice di merito.
Applicazione al caso concreto
La Corte ha esaminato le tre censure principali dell'opponente A.:
Assenza di sufficienti sospetti: La Corte ha ritenuto che i sospetti avanzati dall'AFC fossero sufficienti in questa fase dell'inchiesta. L'AFC ha presentato numerosi elementi oggettivi, concreti e precisi (acquisto di un immobile a Ginevra, procure bancarie, cariche di amministratore, multe disciplinari, frequenti transazioni borsistiche) che rendono verosimile l'esistenza di un domicilio e di un'attività lucrativa non dichiarati in Svizzera. Le spiegazioni di A. non sono state sufficienti a fugare tali sospetti. La Corte ha inoltre ritenuto che i documenti sequestrati (corrispondenza, contratti, contabilità, ecc.) presentassero un'evidente potenziale utilità per l'accertamento dei fatti.
Inutilizzabilità delle prove: A. sosteneva che l'inchiesta dell'AFC si basasse su documenti bancari trasmessi illecitamente dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nell'ambito di un altro procedimento. La Corte ha rifiutato di pronunciarsi nel merito della questione, ricordando che il suo ruolo non è quello di anticipare la decisione del giudice di merito sull'utilizzabilità delle prove. Ha constatato che non si trattava di un caso di illiceità manifesta che giustificasse un'immediata esclusione delle prove.
Violazione del segreto professionale: A. ha invocato in modo generico la presenza di documenti coperti dal segreto dell’avvocatonotarile e medico, senza fornire dettagli. La Corte ha giudicato tali allegazioni manifestamente insufficienti. Non nominando alcun professionista, non descrivendo la natura di alcun mandato e non indicando l'ubicazione dei documenti asseritamente protetti, A. è venuto meno al suo dovere di collaborazione. La Corte non è quindi tenuta a ricercare d'ufficio eventuali documenti protetti.
Esito
La Corte dei reclami penali ha accolto l'istanza dell'AFC. Ha ordinato la rimozione dei sigilli da tutti i documenti e supporti di dati sequestrati e la loro consegna all'AFC ai fini dell'inchiesta. Le spese della procedura di rimozione dei sigilli sono state unite a quelle del procedimento principale.
Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

