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NewsletterRicorso in materia penale

Ricusazione di una procuratrice federale: termine per agire e distinzione tra parzialità e gestione del procedimento

08 April 2026

TPF, 03.02.2026, BB.2025.115-121, BB.2025.133-139

Fatti

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto nel 2012 un procedimento penale per riciclaggio di denaro nei confronti di B., all'epoca direttore di un istituto, esteso nel 2013 all'ipotesi di amministrazione infedele e alla moglie A. per riciclaggio. Dopo una sospensione, l'istruttoria è ripresa nel marzo 2024. Nel settembre 2025, la procuratrice federale titolare del caso, H., ha informato le parti dell'imminente chiusura dell'istruttoria. Gli imputati e terzi interessati (i richiedenti) hanno presentato due istanze di ricusazione successive contro la procuratrice H. nei mesi di ottobre e novembre 2025. Essi rimproverano a lei, così come ai suoi predecessori, ripetuti rifiuti di ammissione delle prove, un'istruttoria condotta in modo parziale, un trattamento iniquo rispetto ad altri procedimenti e alla parte querelante, nonché il rifiuto di statuire su una richiesta di revoca di un sequestro. La seconda istanza è motivata dal rifiuto della procuratrice di stralciare dal fascicolo una decisione di chiusura derivante da una procedura di assistenza giudiziaria.

Diritto

La Corte dei reclami penali ricorda i principi che disciplinano la ricusazione di un magistrato penale.

  1. Termine per agire (art. 58 cpv. 1 CPP) : Un'istanza di ricusazione deve essere presentata «senza indugio» (solitamente entro 6-7 giorni) dal momento in cui si viene a conoscenza del motivo, a pena di decadenza. È contrario alla buona fede conservare motivi di ricusazione per farli valere in un secondo momento, ad esempio in caso di evoluzione sfavorevole del procedimento.
  2. Valutazione complessiva e "goccia che fa traboccare il vaso" : Quando un cumulo di incidenti fonda l'apparenza di prevenzione, una parte può invocare fatti risalenti a sostegno di un incidente recente (la "goccia che fa traboccare il vaso"). Tuttavia, ciò è possibile solo se l'incidente più recente costituisce di per sé un indizio di parzialità. Questo approccio non consente di costituire un "dossier privato" di errori da utilizzare nel momento ritenuto opportuno.
  3. Motivi di ricusazione (art. 56 lett. f CPP) : La garanzia di un tribunale imparziale (art. 30 Cost. e 6 CEDU) si applica anche ai procuratori. La ricusazione è giustificata se circostanze oggettive creano un'apparenza di prevenzione e fanno temere un'attività parziale. Le impressioni soggettive di una parte non sono decisive.
  4. Distinzione dai rimedi giuridici ordinari : La procedura di ricusazione non serve a contestare il modo in cui viene condotta l'istruttoria. Decisioni procedurali, anche qualora si rivelassero errate (rifiuto di assumere una prova, rifiuto di statuire), non fondano di per sé un sospetto di parzialità. Tali decisioni devono essere contestate mediante ricorso (art. 393 CPP). Solo errori particolarmente gravi o ripetuti, che violino seriamente i doveri del magistrato, possono giustificare una ricusazione.

Applicazione al caso concreto

La Corte esamina innanzitutto l'ammissibilità delle istanze. Rileva che i ricorrenti hanno tardato ad agire per numerosi motivi di doglianza, ammettendo di aver atteso "per quieto vivere". Tali doglianze sono pertanto tardive e irricevibili. La Corte entra nel merito esclusivamente per i motivi recenti: l'avviso di chiusura dell'istruzione e il rifiuto di stralciare un atto dal fascicolo. Nel merito, la Corte respinge tutti gli argomenti. Le censure dei ricorrenti riguardano la conduzione dell'istruzione, che rientra nelle competenze della procuratrice (art. 61 lett. a CPP). Il fatto che ritenga l'istruzione completa dopo oltre dieci anni e ne preveda la chiusura non è segno di parzialità, bensì un normale atto di gestione del procedimento. Allo stesso modo, il rifiuto di assumere determinate prove o di stralciare un atto dal fascicolo sono decisioni procedurali che devono essere impugnate tramite ricorso, e non mediante un'istanza di ricusazione. I ricorrenti tentano in modo inappropriato di utilizzare la procedura di ricusazione come sostituto dei mezzi di impugnazione ordinari per contestare le scelte strategiche della direzione del procedimento. La Corte conclude che nessun elemento oggettivamente verificabile permette di sospettare una prevenzione da parte della procuratrice.

Esito

La Corte dei reclami penali unisce i due procedimenti di ricusazione. Respinge le istanze nella misura in cui sono ammissibili e pone una tassa di giustizia di CHF 3'000.- a carico dei ricorrenti in solido.









Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra