
TF, 02.03.2026, 7B_206/2024
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta e frode ai danni dei creditori (art. 163 CP) avviato nei confronti dell'imputato B.________, il Ministero pubblico del Cantone di Svitto ha ordinato l'esibizione di documenti relativi a diversi conti bancari. L'imputato ha immediatamente richiesto l'apposizione dei sigilli su tali documenti.
Con decisione del 14 settembre 2022, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Svitto ha accolto l'istanza di dissequestro del Ministero pubblico. Un ricorso dell'imputato contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale.
Il 6 ottobre 2023, la società A.________ S.A., titolare di uno dei conti interessati, ha a sua volta richiesto l'apposizione dei sigilli sui documenti ivi relativi. Con decisione del 9 febbraio 2024, il Giudice dei provvedimenti coercitivi non è entrato nel merito della nuova istanza di dissequestro del Ministero pubblico, motivando che la richiesta di apposizione dei sigilli da parte della società era tardiva. Ha tuttavia posto le spese processuali, pari a 700 CHF, a carico di A.________ S.A.
La società A.________ S.A. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di tale decisione, il rigetto dell'istanza di dissequestro e l'annullamento delle spese poste a suo carico.
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi giuridici applicabili alla procedura di dissequestro e all'imputazione delle spese processuali.
- Procedura di dissequestro (art. 248 e 264 CPP): La procedura di apposizione dei sigilli mira a tutelare il segreto. Essa può essere invocata solo se la persona interessata fa valere in modo sostanziale l'esistenza di motivi di protezione del segreto previsti dalla legge. L'art. 248 cpv. 1 CPP rinvia in modo esaustivo all'elenco dei motivi di protezione del segreto di cui all'art. 264 CPP. Il Tribunale federale precisa che il segreto commerciale (Geschäftsgeheimnis), invocato dalla ricorrente, non figura in tale elenco e non costituisce pertanto un motivo valido per opporsi al dissequestro.
- Principio di proporzionalità (art. 5 Cost. e 197 CPP): Ogni misura coercitiva deve rispettare i principi di proporzionalità, idoneità e necessità. Essa deve essere ordinata solo se il suo scopo non può essere raggiunto con misure meno incisive e se la sua gravità è giustificata dall'importanza del reato perseguito. L'art. 197 cpv. 2 CPP esige particolare cautela quando la misura coercitiva lede i diritti fondamentali di terzi non imputati.
- Spese processuali (art. 416 CPP): Il Tribunale federale sottolinea il principio di legalità in materia di spese (art. 423 cpv. 1 CPP). Le spese processuali sono in linea di principio a carico dello Stato, salvo espressa disposizione di legge contraria. La legge elenca in modo esaustivo le persone a cui possono essere addebitate le spese: l'imputato (art. 426 CPP) e la parte querelante (art. 427 CPP). Non esiste alcuna base legale nel Codice di procedura penale che consenta di addebitare le spese di una procedura di dissequestro di prima istanza a un terzo non imputato che sia semplicemente toccato dalla misura coercitiva. La giurisprudenza ha già stabilito che l'art. 428 CPP (spese nella procedura di ricorso) non è applicabile per analogia alla procedura di prima istanza dinanzi al Tribunale dei provvedimenti coercitivi.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina le censure della ricorrente.
- Sul dissequestro: Il Tribunale federale sceglie, per economia processuale, di non pronunciarsi sulla tardività della domanda di sequestro. Si basa sul ragionamento sussidiario dell'istanza precedente, che riteneva che, anche se la domanda fosse stata ricevibile, il dissequestro avrebbe dovuto essere concesso.
- La censura relativa alla violazione del segreto commerciale è respinta, poiché tale motivo non è tutelato dagli art. 248 e 264 CPP.
- Anche la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità è respinta. La ricorrente sosteneva che la produzione di un contratto fiduciario ("Fiduciary Agreement") rendesse superflua la consultazione dei documenti bancari. Il Tribunale federale ribatte che non spetta al Tribunale dei provvedimenti coercitivi procedere a un apprezzamento anticipato delle prove. I documenti bancari sequestrati sono manifestamente pertinenti per l'inchiesta, in particolare per verificare a chi debbano essere economicamente attribuiti i beni in questione. La misura è quindi giudicata proporzionata.
- Anche la violazione del diritto di essere sentito è respinta, non essendo l'istanza precedente tenuta a rispondere a ogni argomento, ma solo ai punti essenziali, cosa che ha fatto.
- Sulle spese processuali: Il Tribunale federale rileva che l'istanza precedente ha posto le spese di 700 CHF a carico della ricorrente, un terzo non imputato, senza disporre di una base legale per farlo. Gli art. 426 e 427 CPP non si applicano alla ricorrente e nessuna altra disposizione giustifica tale addebito. La decisione di porre le spese a carico della società A.________ S.A. viola quindi il diritto federale.
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, che poneva le spese processuali a carico della società A.________ S.A. La causa è rinviata al Tribunale dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Svitto per una nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della procedura cantonale. Per il resto, il ricorso è respinto, confermando così il dissequestro dei documenti bancari. Le spese giudiziarie federali sono parzialmente poste a carico della ricorrente, e un'indennità per ripetibili le viene assegnata a carico del Cantone di Svitto per la parte in cui ottiene ragione.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra