Ricorso in materia penale

Disigillamento, segreto commerciale, proporzionalità e spese procedurali a carico di terzi non imputati

Disigillamento, segreto commerciale, proporzionalità e spese procedurali a carico di terzi non imputati

TF, 02.03.2026, 7B_206/2024

Fatti

Nell'ambito di un'inchiesta penale per bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 CP) contro il signor B., il Pubblico Ministero del Cantone di Svitto ha ordinato l'acquisizione di documenti relativi a conti presso tre banche. L'imputato B. ha richiesto l'apposizione dei sigilli su tale documentazione. Con decisione del 14 settembre 2022, il Tribunale dei provvedimenti coercitivi (TPC) del Cantone di Svitto ha accolto la richiesta di disigillamento del Pubblico Ministero. Un ricorso di B.________ contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale.

Successivamente, in data 6 ottobre 2023, la società A.________ S.A., in qualità di titolare di uno dei conti bancari interessati, ha a sua volta presentato una domanda di apposizione dei sigilli sui documenti che la concernevano. Con decisione del 9 febbraio 2024, il TPC non è entrato nel merito di una nuova istanza di disigillamento del Pubblico Ministero, ritenendo la domanda di apposizione dei sigilli della A.________ S.A. tardiva. Il TPC ha inoltre posto le spese procedurali, pari a CHF 700.--, a carico della A.________ S.A.

La A.________ S.A. ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del TPC e il rigetto della domanda di disigillamento.

Diritto

Il Tribunale federale rammenta i principi che disciplinano la procedura di disigillamento (art. 248 segg. CPP). La procedura di apposizione dei sigilli mira a proteggere i segreti in vista di una perquisizione di registrazioni e oggetti. Essa si applica solo se le persone interessate invocano in modo circostanziato motivi di protezione del segreto previsti dalla legge. In virtù del rinvio esaustivo dell'art. 248 cpv. 1 CPP, i soli motivi di protezione ammissibili sono quelli elencati all'art. 264 CPP. Il Tribunale federale chiarisce che il segreto commerciale, invocato dalla ricorrente, non rientra tra i motivi di protezione tutelati da queste disposizioni.

Viene inoltre richiamato il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost., art. 36 cpv. 3 Cost. e art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP), secondo cui le misure coercitive devono essere idonee, necessarie e adeguate per raggiungere lo scopo perseguito. Le misure che ledono i diritti fondamentali di persone non imputate devono essere applicate con particolare riserbo (art. 197 cpv. 2 CPP).

Infine, il Tribunale federale esamina la base legale per l'attribuzione delle spese procedurali (art. 416 segg. CPP). Secondo l'art. 423 cpv. 1 CPP, le spese procedurali sono a carico della Confederazione o del Cantone che ha condotto il procedimento, fatte salve disposizioni contrarie della legge. Le parti possono essere gravate di spese e indennità solo alle condizioni espressamente previste dalla legge. L'elenco dei soggetti tenuti al pagamento delle spese (imputato, accusatore privato, ecc., conformemente agli art. 426 e 427 CPP) è esaustivo, in ossequio al principio di legalità in materia di tributi. Il Codice di procedura penale non contiene alcuna base legale specifica che autorizzi a porre le spese di una procedura di disigillamento di prima istanza a carico di un terzo non imputato ma toccato dalla misura coercitiva.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale decide di non pronunciarsi sulla questione della tempestività della domanda di apposizione dei sigilli presentata dalla A.________ S.A. Infatti, il TPC aveva fornito una motivazione sussidiaria, affermando che, anche se la domanda fosse stata tempestiva, la richiesta di disigillamento del Pubblico Ministero sarebbe stata comunque accolta. Per ragioni di economia processuale, il Tribunale federale esamina direttamente questa motivazione di merito.

La censura relativa alla violazione del segreto commerciale viene respinta. Come stabilito in base ai principi di diritto, il segreto commerciale non costituisce un motivo legalmente valido per opporsi al disigillamento ai sensi degli art. 248 e 264 CPP.

Anche la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità è infondata. Il Tribunale federale ritiene che la perquisizione dei documenti bancari sia manifestamente rilevante per l'inchiesta, in particolare per verificare a chi appartenessero economicamente i beni che l'imputato B.________ aveva dichiarato come propri. La presentazione di un "Fiduciary Agreement" da parte della ricorrente non rende superflua la perquisizione, poiché la valutazione probatoria di tale documento spetta all'autorità di merito e non al TPC. La misura è quindi considerata proporzionata.

Tuttavia, il Tribunale federale accoglie la censura relativa all'attribuzione delle spese procedurali. La decisione del TPC di addebitare le spese alla A.________ S.A. è priva di una base legale nel Codice di procedura penale. La ricorrente è una terza persona non imputata e le disposizioni legali non prevedono la possibilità di imporle le spese per la procedura di disigillamento di prima istanza. Di conseguenza, l'imposizione delle spese viola il diritto federale.

Esito

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Il dispositivo n. 3 della decisione impugnata, relativo all'attribuzione delle spese procedurali alla A.________ S.A., viene annullato. La causa è rinviata al Tribunale dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Svitto per una nuova decisione sulle spese e le indennità della procedura cantonale. Per il resto, il ricorso è respinto, confermando così il disigillamento dei documenti bancari. Le spese giudiziarie federali sono parzialmente poste a carico della ricorrente, la quale riceve tuttavia un'indennità dal Cantone di Svitto per la parte in cui ha avuto successo.






Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

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