Ricorso in materia penale

TF, 13.03.2026, 7B_178/2026
Fatti
Il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo conduce un'inchiesta penale nei confronti di A.________ per sospetta truffa per mestiere. L'imputato è accusato di aver illecitamente ottenuto un totale di 28,1 milioni di franchi da 23 parti lese, abusando delle società da lui gestite. A causa della sua irreperibilità, nel 2013 è stato emesso un mandato di arresto nazionale, seguito da uno internazionale nel 2022. A.________ è stato arrestato nel Regno Unito il 30 novembre 2022 ed estradato in Svizzera il 25 settembre 2024, dove si trova da allora in carcerazione preventiva e poi di sicurezza.
Il 22 luglio 2025, il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato A.________ a una pena detentiva di 6 anni e mezzo. L'imputato ha presentato appello. La carcerazione di sicurezza è stata prorogata fino al 22 novembre 2025. Tuttavia, a causa di una svista, il titolo di detenzione è scaduto senza un'ulteriore proroga.
Ne è seguita una complessa serie di decisioni procedurali errate. Inizialmente, il Tribunale delle misure coercitive ha ordinato la continuazione della detenzione, ma la sua decisione è stata annullata per incompetenza materiale dal Tribunale d'appello (Obergericht). Successivamente, il Tribunale distrettuale ha emesso un nuovo ordine di carcerazione il 15 dicembre 2025, ma anche questa decisione è stata annullata dal Tribunale d'appello (III Camera penale) il 7 gennaio 2026, poiché era stata emessa senza un'udienza in contraddittorio, violando così il diritto di essere sentito dell'imputato. La causa è stata quindi rinviata alla I Camera penale del Tribunale d'appello, competente per il giudizio di merito.
Il 12 gennaio 2026, il Presidente della I Camera penale, dopo un'udienza, ha emesso una nuova ordinanza di carcerazione di sicurezza, constatando al contempo che la detenzione dal 23 novembre 2025 al 12 gennaio 2026 era stata illegittima. È contro questa ordinanza che A.________ ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo la sua immediata scarcerazione e lamentando una nuova violazione del suo diritto di essere sentito.
Diritto
Il Tribunale federale esamina due principali vizi procedurali.
In primo luogo, analizza la forma della decisione impugnata. Secondo l'art. 112 cpv. 1 LTF, le decisioni devono contenere una motivazione chiara e comprensibile. La giurisprudenza ha più volte criticato le cosiddette "Dass-Entscheide" (decisioni formulate in un'unica, lunghissima frase), ammettendole solo per casi molto brevi e semplici. Una decisione complessa, la cui motivazione si estende per diverse pagine in un'unica frase, viola questo requisito formale e deve essere annullata.
In secondo luogo, il Tribunale federale ribadisce i principi fondamentali del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 6 par. 1 CEDU), che include il diritto di replica. In qualsiasi procedimento giudiziario, e in particolare nelle procedure di verifica della detenzione, le parti hanno il diritto incondizionato di prendere conoscenza delle memorie della controparte e di potersi esprimere in merito, prima che il tribunale decida. Questo diritto vale a fortiori in un'udienza orale, il cui scopo principale è proprio quello di permettere un dibattito diretto e contraddittorio tra le parti, nel rispetto del principio della parità delle armi. Negare a una parte la possibilità di replicare alle argomentazioni orali della controparte costituisce una grave violazione del diritto di essere sentito. Tale violazione comporta, di regola, l'annullamento della decisione, a meno che il vizio non possa essere sanato nell'istanza superiore (impossibile in questo caso data la cognizione limitata del Tribunale federale) o che non abbia avuto alcuna influenza sull'esito del procedimento.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale constata che la decisione impugnata del 12 gennaio 2026 presenta gravi vizi.
Innanzitutto, la decisione è redatta come una "Dass-Entscheid", con una motivazione di circa sei pagine e mezza formulata in un'unica frase. Data la complessità procedurale del caso, questa forma è considerata inammissibile e viola l'art. 112 cpv. 1 LTF. Già solo per questo motivo, la decisione dovrebbe essere annullata.
Tuttavia, il Tribunale federale si concentra sulla censura principale del ricorrente: la violazione del suo diritto di replica. Dal verbale dell'udienza del 12 gennaio 2026 emerge che, dopo l'arringa del difensore e quella del pubblico ministero, il giudice ha esplicitamente dichiarato che la procedura non era "in contraddittorio" e ha negato al ricorrente e al suo difensore la possibilità di un secondo intervento o di una parola finale per replicare alle affermazioni del pubblico ministero.
Il Tribunale federale ritiene questo modo di procedere inaccettabile. Avendo scelto di tenere un'udienza orale, l'autorità inferiore era tenuta a garantirne il carattere contraddittorio. Negando il diritto di replica, ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente in modo palese. La violazione è tanto più grave in quanto la decisione impugnata si basa esplicitamente su argomentazioni avanzate dal pubblico ministero durante l'udienza, alle quali il ricorrente non ha potuto rispondere. Inoltre, il Tribunale federale sottolinea l'ironia della situazione: la causa era stata rinviata a questa istanza proprio perché la decisione precedente era stata annullata per la medesima violazione.
Di conseguenza, la censura del ricorrente è fondata. La richiesta di scarcerazione immediata viene tuttavia respinta, poiché la giurisprudenza costante stabilisce che i vizi procedurali non comportano automaticamente la liberazione se le condizioni materiali per la detenzione potrebbero essere ancora soddisfatte. La questione dovrà essere riesaminata correttamente dall'autorità inferiore.
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la decisione presidenziale del 12 gennaio 2026. Constata che il ricorrente si trova in stato di detenzione illegittima dal 23 novembre 2025. Rinvia la causa all'autorità inferiore affinché conduca senza indugio una nuova procedura di verifica della detenzione nel pieno rispetto del contraddittorio e emetta una nuova decisione formalmente corretta.
In via eccezionale, le spese giudiziarie e le ripetibili sono poste a carico del Cantone di Zurigo. Il Tribunale federale giustifica questa decisione con la "violazione qualificata del dovere di garantire la giustizia" da parte dell'autorità inferiore, che ha ripetuto un errore procedurale grave già sanzionato pochi giorni prima da un'altra sezione dello stesso tribunale.
Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

