Ricorso in materia penale

TF, 19.03.2026, 7B_1062/2025
Fatti
Il ricorrente, A.A.________, è stato condannato per appropriazione indebita plurima (art. 138 CP) a danno della defunta madre. Tra il 2006 e il 2008, ha utilizzato una procura generale per effettuare ingenti prelievi in contanti e trasferimenti di fondi dai conti della madre, per un importo totale di diverse centinaia di migliaia di franchi. La madre aveva subito un ictus nell'aprile 2006, che l'aveva resa incapace di discernimento riguardo a tali transazioni finanziarie.
Nel gennaio 2007 è stata istituita una curatela. Dopo un primo curatore che non ha esercitato il suo mandato, il 1° aprile 2009 è stato nominato un secondo curatore, D.________, rimasto in carica fino al decesso della madre nell'ottobre 2009.
Davanti al Tribunale federale, il ricorrente ha sostenuto che il procedimento penale era prescritto. Egli afferma che il curatore D.________ e l'autorità di protezione degli adulti avevano, o avrebbero dovuto avere, conoscenza degli atti illeciti durante il mandato di curatela nel 2009. Di conseguenza, il termine di tre mesi per presentare una querela penale (art. 31 CP) sarebbe iniziato a decorrere e sarebbe scaduto in quel periodo, rendendo inammissibile qualsiasi procedimento successivo.
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi che regolano il termine per la presentazione della querela penale per i reati perseguibili a querela, come l'appropriazione indebita (art. 138 n. 1 cpv. 4 CP).
Secondo l'art. 31 CP, il diritto di querela si prescrive in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto conosce l'autore e il reato. La giurisprudenza richiede una conoscenza certa e affidabile dei fatti. Un semplice sospetto non è sufficiente. L'avente diritto deve disporre di informazioni sufficientemente solide da far apparire un'azione penale come promettente e da proteggerlo da un'eventuale accusa di calunnia. Tale conoscenza deve riguardare tutti gli elementi costitutivi del reato, compresi gli aspetti soggettivi (l'intenzione dell'autore).
In modo cruciale, il Tribunale federale sottolinea che il termine per la querela inizia a decorrere solo dal momento della conoscenza effettiva. Il fatto che l'avente diritto (o il suo rappresentante legale, come un curatore) avrebbe potuto o dovuto venire a conoscenza del reato usando maggiore diligenza non è rilevante per l'inizio della decorrenza del termine. Una violazione dei doveri di diligenza da parte del rappresentante della vittima non fa scattare il termine di prescrizione della querela.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se la conclusione dell'istanza cantonale, secondo cui né il curatore D.________ né l'autorità di protezione degli adulti avevano la conoscenza necessaria per sporgere querela nel 2009, sia arbitraria.
Il Tribunale conferma la valutazione dell'istanza inferiore. Il curatore D.________ ha testimoniato di aver tentato senza successo di contattare il ricorrente per redigere un inventario dei beni della madre. Sebbene avesse ottenuto alcuni documenti bancari e notato dei prelievi, non aveva né una visione d'insieme dell'entità delle transazioni, né conoscenza del contesto o dei motivi di queste ultime. Non poteva quindi determinare con certezza se tali operazioni fossero illegittime o se servissero ai bisogni della madre. La sua impressione che il ricorrente "vivesse alle spalle della madre" era un sospetto, non la conoscenza certa richiesta dalla legge. La revoca della procura generale era una misura precauzionale dovuta alla mancata cooperazione del ricorrente e per evitare una responsabilità personale, non la conferma di un reato accertato.
Il Tribunale federale respinge l'argomento del ricorrente secondo cui il curatore "avrebbe dovuto sapere". In conformità con i principi giuridici, solo la conoscenza effettiva e certa fa decorrere il termine di querela. Il fatto che indagini più approfondite avrebbero potuto rivelare i reati è irrilevante. Il Tribunale conclude quindi che l'istanza cantonale non è incorsa nell'arbitrio nel giudicare che il curatore non disponeva delle informazioni necessarie per presentare una querela penale nel 2009. Il termine per la querela non aveva quindi iniziato a decorrere in quel momento.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

