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NewsletterRicorso in materia penale

Coazione, ostacolo ai servizi di interesse generale e libertà di manifestazione e di espressione: Blocco di un asse stradale da parte di attivisti climatici

30 March 2026

TF, 26.02.2026, 6B_830/2023

Fatti

Il 20 giugno 2020, una manifestazione non autorizzata per il clima, organizzata dal gruppo "Extinction Rebellion", si è tenuta sul ponte Quaibrücke a Zurigo. Vi hanno inizialmente partecipato circa 350 persone. Per motivi di sicurezza, la polizia ha chiuso il ponte al traffico stradale e ai tram, causando deviazioni e l'interruzione di cinque linee tranviarie.

La polizia ha inizialmente tollerato la manifestazione per circa 40 minuti, prima di ordinare ai manifestanti di liberare la carreggiata. In seguito al rifiuto di una parte degli attivisti, la polizia ha proceduto ai controlli d'identità.

La ricorrente, A.________, membro del gruppo "Doctors for XR", ha partecipato alla manifestazione. Dalle 13:06 alle 13:47, è rimasta sulla carreggiata, tenendo insieme ad altri uno striscione con la scritta "l'inazione del governo uccide". Non ha partecipato al "sit-in" (blocco seduto) e si è sottoposta volontariamente al controllo di polizia.

Assolta in primo grado dal Tribunale distrettuale di Zurigo, è stata riconosciuta colpevole di coazione (art. 181 CP) e di intralcio ai servizi di interesse generale (art. 239 CP) in appello dal Tribunale cantonale di Zurigo, che l'ha condannata a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da 100 franchi con la condizionale. La donna ricorre contro tale decisione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione.

Diritto

Il Tribunale federale esamina la condanna alla luce dei reati contestati e dei diritti fondamentali invocati.

  1. Intralcio ai servizi di interesse generale (art. 239 cpv. 1 CP): Tale reato è integrato da chiunque, intenzionalmente, ostacoli, disturbi o metta in pericolo l'esercizio di un'impresa di trasporto pubblico. Il bene giuridico protetto è l'interesse della collettività alla fornitura ininterrotta di tali servizi. La giurisprudenza richiede che il disturbo raggiunga una certa intensità e durata. Una semplice deviazione di una linea di autobus non è sufficiente; occorre dimostrare un'effettiva perturbazione del servizio, come ritardi significativi per gli utenti, che interessino un numero considerevole di veicoli.
  2. Coazione (art. 181 CP): Commette coazione chiunque, usando violenza, minaccia o limitando in altro modo la libertà d'azione di una persona, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. La "limitazione della libertà d'azione" deve superare chiaramente la soglia di ciò che è socialmente tollerato ed essere paragonabile per intensità alla violenza o a una minaccia grave. Per i blocchi stradali, una semplice deviazione minore non è sufficiente a costituire coazione. Il reato è punibile solo se illecito, il che, nel contesto di azioni politiche, richiede una ponderazione degli interessi tra i diritti fondamentali dei manifestanti e i diritti dei terzi coinvolti.
  3. Libertà di espressione e di riunione (art. 16 e 22 Cost.. ; art. 10 e 11 CEDU) : Queste libertà fondamentali sono centrali in una democrazia. Includono il diritto di organizzare manifestazioni sul suolo pubblico (uso accresciuto), che può essere soggetto a un obbligo di autorizzazione. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e del Tribunale federale, le autorità devono mostrare una "certa tolleranza" verso le manifestazioni pacifiche, anche se non autorizzate. Tuttavia, tale tolleranza non conferisce un'immunità penale. Una condanna penale è ammissibile se i manifestanti perturbano intenzionalmente e in modo eccessivo la vita quotidiana e le attività legittime altrui, andando oltre i disagi inevitabili legati al normale esercizio di tali libertà. Un comportamento volto deliberatamente a causare una perturbazione maggiore non gode dello stesso livello di protezione.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale respinge le argomentazioni della ricorrente e conferma la decisione dell'istanza precedente.

  1. Sui fatti e sull'intenzione: Il Tribunale federale ritiene che la valutazione delle prove da parte dell'istanza cantonale non sia arbitraria. L'argomento secondo cui la ricorrente agiva in qualità di personale sanitario e avrebbe ricevuto l'autorizzazione della polizia a restare non è stato ritenuto credibile. Allo stesso modo, il Tribunale rileva che la ricorrente, partecipando attivamente al blocco della carreggiata oltre il periodo di tolleranza, era consapevole che i suoi atti comportavano una perturbazione maggiore del traffico e ha accettato tale risultato (agendo almeno con dolo eventuale). Il fatto che la polizia abbia fisicamente chiuso il ponte è una conseguenza diretta e prevedibile delle azioni dei manifestanti.
  2. Realizzazione delle infrazioni:
    1. Ostacolo ai servizi di interesse generale: Il blocco del Quaibrücke, un nodo nevralgico della rete di trasporti pubblici zurighese, ha causato l'interruzione completa di cinque linee di tram per diverse ore. Tale perturbazione, per durata, ampiezza e localizzazione, raggiunge chiaramente il grado di intensità richiesto dall'art. 239 CP.
    2. Coazione: Il blocco ha provocato un "caos considerevole nella circolazione", ritardi importanti e ingorghi per un gran numero di automobilisti. Tale ostacolo supera ampiamente il quadro di un semplice disagio e raggiunge l'intensità di una coazione penalmente rilevante. L'atto è giudicato illecito poiché la manifestazione non era autorizzata e il mezzo utilizzato (blocco totale di un asse maggiore) era sproporzionato. I manifestanti avrebbero potuto scegliere luoghi meno perturbatori per esprimere il loro messaggio.
  3. Esame sotto il profilo delle libertà fondamentali: La condanna costituisce una restrizione alle libertà di espressione e di riunione della ricorrente. Tuttavia, tale restrizione è giudicata giustificata e proporzionata.
    1. Si basa su una base legale (art. 181 e 239 CP).
    2. Mira a interessi legittimi: la sicurezza pubblica, il mantenimento dell'ordine e la protezione dei diritti e delle libertà di terzi (gli utenti della strada e dei trasporti pubblici).
    3. È necessaria e proporzionata: le autorità hanno mostrato tolleranza lasciando che la manifestazione si svolgesse per 40 minuti. La condanna non sanziona la partecipazione a una manifestazione non autorizzata in sé, ma il fatto di aver deliberatamente causato una perturbazione grave ed eccessiva, che non è coperta dalla protezione dei diritti fondamentali. Il Tribunale federale sottolinea che lo scopo dell'azione era proprio quello di perturbare, il che indebolisce la protezione costituzionale.
    4. La pena inflitta (una pena pecuniaria con la condizionale) è giudicata lieve e non genera un "effetto dissuasivo" ("chilling effect") sproporzionato sull'esercizio delle libertà politiche.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso. La condanna della ricorrente per coazione e ostacolo ai servizi di interesse generale è confermata. Le spese giudiziarie sono a carico della ricorrente.


Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra