
TF, 11.02.2026, 6B_803/2025
Fatti
In primo grado, il Tribunale penale del Cantone di Zugo ha condannato A.________ per truffa professionale reiterata e violazione della Legge sui mercati finanziari (LFINMA) a una pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, oltre a un credito compensativo di 300.000 CHF. In sede di appello, il Tribunale cantonale di Zugo ha confermato i capi d'imputazione principali, ma ha assolto A.________ da alcuni punti secondari. Ha tuttavia inasprito la pena, portandola a sette anni di reclusione, e ha aumentato il credito compensativo a 798.296,20 CHF. Il Tribunale cantonale ha inoltre ordinato la vendita di un immobile sotto sequestro in Spagna. A.________ ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede l'assoluzione dai capi d'imputazione di truffa professionale e violazione della LFINMA, una rideterminazione della pena che tenga conto della violazione del principio di celerità, nonché una riduzione del credito compensativo e l'annullamento della vendita dell'immobile.
Diritto
Il Tribunale federale richiama diversi principi giuridici fondamentali:
- Principio dell'accusa (art. 9 e 325 CPP): L'atto d'accusa delimita l'oggetto del processo (funzione di delimitazione) e deve informare l'imputato dei fatti contestati in modo sufficientemente preciso da consentirgli di preparare la propria difesa (funzione di informazione). Il tribunale è vincolato ai fatti descritti nell'atto d'accusa, ma non alla loro qualificazione giuridica.
- Truffa (art. 146 CP): La truffa presuppone un artifizio, che induce la vittima in errore e la spinge a compiere un atto pregiudizievole per i propri interessi patrimoniali, al fine di ottenere un indebito profitto. L'artifizio è ravvisabile quando l'autore mette in atto un complesso di menzogne, utilizza manovre fraudolente o raggiri. La corresponsabilità della vittima esclude l'artifizio solo se la vittima avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione.
- Reati seriali: Nei casi di truffe commesse in serie secondo un modus operandi identico o simile ai danni di un gran numero di vittime, il tribunale può esaminare gli elementi costitutivi del reato (in particolare l'artifizio) in modo globale per l'insieme dei casi, senza dover procedere a un'analisi dettagliata per ogni singola vittima.
- Prescrizione per le violazioni della LFINMA: L'art. 52 LFINMA prevede un termine di prescrizione di sette anni per le "contravvenzioni". Il Tribunale federale deve determinare se tale disposizione, in quanto lex specialis, si applichi anche ai "delitti" previsti dalla LFINMA (come l'art. 44 LFINMA), o se prevalgano le norme generali del Codice penale (art. 97 CP) per i delitti.
- Principio di celerità (art. 5 CPP) : Le autorità penali devono condurre i procedimenti senza ritardi ingiustificati. Una violazione di tale principio può comportare una riduzione della pena. La valutazione dell'eccessiva durata dipende dalle circostanze del caso concreto (complessità della causa, comportamento delle parti e delle autorità, gravità degli addebiti).
- Credito compensativo (art. 71 CP) : Quando i valori patrimoniali ottenuti illegalmente non sono più disponibili per la confisca, il giudice ordina un credito compensativo di importo equivalente a favore dello Stato. Lo scopo è evitare che l'autore tragga profitto dal provento del reato. Il calcolo viene effettuato sulla base del principio del prodotto lordo, senza deduzione delle "spese" sostenute per commettere l'infrazione.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina e respinge uno ad uno i motivi di ricorso:
- Sulla violazione del principio di accusa: Il ricorrente sosteneva che l'atto d'accusa riguardasse solo le acquisizioni "originarie" di azioni della società B.________, mentre la sua condanna si basava anche su vendite tramite società terze. Il Tribunale federale ritiene che il termine "originario" nell'atto d'accusa avesse una mera funzione esplicativa per delimitare il procedimento svizzero da quelli esteri. L'atto d'accusa descriveva in modo sufficientemente dettagliato l'insieme delle transazioni fraudolente, garantendo così i diritti della difesa.
- Sulla truffa per mestiere (casi B.________ e G.________):
- Caso B.________: Il Tribunale federale conferma che il ricorrente ha messo in atto una struttura fraudolenta. La società B.________, presentata come una promettente impresa mineraria in Bolivia, era solo una scatola vuota. I fondi degli investitori venivano sistematicamente sottratti a favore del ricorrente tramite società da lui controllate. Le azioni vendute erano prive di valore. Il Tribunale federale convalida l'approccio dell'istanza precedente, che ha trattato tali fatti come reati in serie, senza che fosse necessaria un'analisi individuale di ogni singolo inganno.
- Caso G.________: Analogamente, il sistema di trading online G.________ era una pura simulazione. I clienti versavano fondi su conti dimostrativi senza alcun accesso al mercato interbancario. Si trattava di un sistema di tipo Ponzi. Il Tribunale federale giudica che i fatti siano stati accertati senza arbitrio e che la condanna per truffa per mestiere sia giustificata.
- Sulla prescrizione dell'infrazione alla LFINMA: Il Tribunale federale dirime la questione della prescrizione. Giudica che il testo dell'art. 52 LFINMA sia chiaro: si applica solo alle "contravvenzioni". Essendo l'infrazione contestata (art. 44 LFINMA) un "delitto", si applicano le norme generali del Codice penale. Trattandosi di un delitto continuato terminato nel maggio 2015, il termine di prescrizione applicabile è quello nuovo di dieci anni (entrato in vigore nel 2014). L'azione penale non era dunque prescritta al momento della sentenza di primo grado.
- Sulla determinazione della pena e il principio di celerità: Il Tribunale federale ritiene che l'istanza precedente non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Data l'estrema complessità della causa (dimensione internazionale, quasi 200 raccoglitori federali), la durata totale del procedimento (quasi nove anni) non è eccessiva al punto da giustificare una riduzione della pena superiore ai cinque mesi già concessi. Il ritardo di due anni tra la pronuncia orale e la motivazione scritta della sentenza di primo grado, sebbene lungo, è giudicato accettabile in considerazione dell'enorme carico di lavoro e del fatto che il ricorrente non fosse più in detenzione. Anche l'aggravamento della pena in appello è giudicato conforme al diritto, avendo il pubblico ministero presentato a sua volta appello.
- Sul credito compensativo: Il Tribunale federale conferma l'importo del credito compensativo. Il suo aumento in appello non è contrario al divieto di reformatio in peius, poiché il pubblico ministero aveva presentato un appello incidentale su questo punto. Il calcolo basato sul prodotto lordo dei reati è corretto: un delinquente non può dedurre le proprie "spese professionali" dal provento dei suoi crimini. È convalidata anche la decisione di ordinare la realizzazione del bene immobile in Spagna per coprire il credito.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Il ricorrente è condannato a sostenere le spese giudiziarie.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra