Ricorso in materia penale

Truffa plurima per mestiere, commisurazione della pena, credito compensatorio e violazione della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)

Truffa plurima per mestiere, commisurazione della pena, credito compensatorio e violazione della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)

TF, 11.02.2026, 6B_803/2025

Fatti

Il Tribunale penale del Cantone di Zugo ha condannato A.________ per truffa plurima per mestiere e per violazione della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) a una pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, oltre a un credito compensatorio di CHF 300'000.

In appello, il Tribunale cantonale di Zugo ha parzialmente riformato la sentenza, prosciogliendo A.________ da alcune accuse minori di truffa per mestiere. Tuttavia, ha confermato le condanne principali e ha inasprito la pena, portandola a sette anni di detenzione. Inoltre, ha aumentato l'importo del credito compensatorio a CHF 798'296.20 e ha ordinato la realizzazione di un immobile sequestrato in Spagna.

A.________ ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo il proscioglimento dalle accuse principali, una nuova commisurazione della pena che tenga conto di una violazione del principio di celerità, la riduzione del credito compensatorio e l'annullamento dell'ordine di realizzazione dell'immobile.

Diritto

Il Tribunale federale ha esaminato diversi principi giuridici sollevati dal ricorrente:

  1. Principio accusatorio (art. 9 e 325 CPP): Questo principio delimita l'oggetto del processo giudiziario ai fatti descritti nell'atto d'accusa (funzione di delimitazione). Il tribunale è vincolato ai fatti, ma non alla loro qualificazione giuridica. L'atto d'accusa deve inoltre informare l'imputato in modo preciso e dettagliato sulle accuse mosse contro di lui, per permettergli di preparare un'adeguata difesa (funzione informativa).

  2. Truffa per mestiere (art. 146 CP): Si rende colpevole di truffa chi, con l'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, induce taluno con l'inganno astuto in errore, determinandolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale che lo pregiudica. L'astuzia è data se l'autore costruisce un edificio di menzogne, usa manovre fraudolente o astuzie particolari, oppure se la verifica delle sue affermazioni non è possibile, o non è ragionevolmente esigibile dalla vittima.

  3. Reato seriale: Nel caso di truffe commesse in serie, secondo uno schema identico o simile contro una moltitudine di vittime, il giudice può valutare gli elementi costitutivi del reato (in particolare l'astuzia) in modo globale per l'intera serie di atti, senza doverli analizzare individualmente per ogni singola vittima, a meno che un caso specifico si discosti significativamente dal modello operativo.

  4. Prescrizione per violazione della LFINMA (art. 44 LFINMA e art. 52 LFINMA): Il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione di sette anni previsto dall'art. 52 LFINMA si applicasse non solo alle contravvenzioni ma anche ai delitti finanziari come lex specialis. Il Tribunale federale chiarisce che il testo dell'art. 52 LFINMA menziona esplicitamente e unicamente le "contravvenzioni". Per i delitti, come la negoziazione di valori mobiliari senza autorizzazione (art. 44 LFINMA), si applicano i termini di prescrizione generali del Codice Penale (art. 97 CP), che per questo tipo di reato sono stati portati da sette a dieci anni il 1° gennaio 2014.

  5. Principio di celerità (art. 5 CPP): Le autorità penali devono condurre i procedimenti senza ritardi ingiustificati. La valutazione della durata ragionevole dipende dalle circostanze del caso concreto (complessità, gravità delle accuse, comportamento delle autorità e dell'imputato). Una violazione può comportare una riduzione della pena.

  6. Credito compensatorio (art. 71 e 73 CP): Se i valori patrimoniali ottenuti illecitamente non sono più disponibili per la confisca, il giudice ordina un credito compensatorio di importo equivalente a favore dello Stato. Tale credito mira a impedire che l'autore del reato tragga profitto dalla sua attività illecita. Il calcolo si basa sul "principio del lordo", ovvero non è possibile dedurre le spese sostenute per commettere il reato.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale ha respinto tutte le censure del ricorrente:

  • Principio accusatorio: Il Tribunale ha ritenuto che l'atto d'accusa fosse sufficientemente chiaro. Il riferimento all'"acquisto originario" di azioni della società B.________ era meramente esplicativo e serviva a delimitare il procedimento svizzero da altri procedimenti esteri, senza limitare l'oggetto dell'accusa. L'imputato era perfettamente in grado di comprendere di quali fatti fosse accusato.

  • Truffa per mestiere (casi B.________ e G.________): Le istanze cantonali hanno accertato in modo non arbitrario che il ricorrente era la mente dietro due schemi fraudolenti.

    • Nel caso B.________, ha ingannato sistematicamente gli investitori sul valore reale di azioni di una società mineraria fittizia, i cui fondi venivano distratti per scopi personali anziché essere investiti.

    • Nel caso G.________, ha gestito una piattaforma di trading online che utilizzava solo conti demo, senza mai eseguire operazioni reali sul mercato interbancario, appropriandosi dei depositi dei clienti. Il Tribunale federale ha confermato che si trattava di reati seriali e che l'approccio globale adottato dai giudici cantonali per valutare l'astuzia era corretto.

  • Prescrizione (violazione LFINMA): Il Tribunale federale ha confermato l'interpretazione dell'istanza precedente. L'art. 52 LFINMA si applica solo alle contravvenzioni. Per il delitto di cui all'art. 44 LFINMA, si applica il termine di prescrizione di dieci anni del Codice Penale. Poiché si trattava di un reato permanente conclusosi nel 2015, il nuovo termine di prescrizione era applicabile e il reato non era prescritto al momento della sentenza di primo grado.

  • Commisurazione della pena e principio di celerità: Il Tribunale cantonale ha correttamente motivato l'aumento della pena a sette anni, esercitando il proprio potere discrezionale senza violare il diritto federale. Ha inoltre riconosciuto una lieve violazione del principio di celerità, principalmente a causa della durata del procedimento di primo grado, concedendo una riduzione della pena di cinque mesi. Il Tribunale federale ha ritenuto questa valutazione adeguata, considerando l'enorme complessità del caso, il volume degli atti (quasi 200 faldoni) e la sua dimensione internazionale.

  • Credito compensatorio: L'aumento del credito compensatorio in appello non viola il divieto della reformatio in peius, poiché il Pubblico Ministero aveva presentato un appello adesivo contestando anche tale importo. Il calcolo basato sul "principio del lordo" è stato ritenuto corretto, poiché le spese sostenute per l'attività criminale non possono essere dedotte dai profitti illeciti. La stima dell'importo e l'ordine di realizzazione dell'immobile per soddisfare il credito sono stati giudicati conformi al diritto.

Esito

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. Ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale cantonale di Zugo, inclusa la condanna a sette anni di detenzione, l'importo del credito compensatorio e le relative modalità di esecuzione. Le spese giudiziarie sono state poste a carico del ricorrente.






Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

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