
TF, 26.02.2026, 6B_725/2025
Fatti
Un veterinario (il ricorrente) era responsabile del monitoraggio di un cavallo affetto dalla sindrome di Cushing. Nel gennaio 2020, una collega lo avverte di un sospetto di tale patologia. Nonostante questo avvertimento, il veterinario si ostina a utilizzare un approccio esclusivamente omeopatico, senza intraprendere le necessarie indagini convenzionali. Nel giugno 2020, un altro collega, interpellato dallo stesso ricorrente, conferma la diagnosi tramite un prelievo di sangue e raccomanda un trattamento medico urgente secondo la medicina tradizionale (trattamento con Pergolide). Il ricorrente ignora tali conclusioni e prosegue con il proprio protocollo. Le condizioni del cavallo peggiorano gravemente, manifestando segni di forte dolore. A fine settembre 2020, una quarta veterinaria constata le intense sofferenze dell'animale, che viene soppresso il 1° ottobre 2020. Una perizia giudiziaria ha successivamente stabilito che l'approccio non convenzionale era inadeguato, che il trattamento non aveva permesso di alleviare le sofferenze dell'animale e che mancava un monitoraggio a brevi intervalli, conforme alle regole dell'arte. Il veterinario è stato condannato in prima istanza, e successivamente in appello, per infrazione colposa alla Legge sulla protezione degli animali (LPA). Presenta ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi applicabili in materia di maltrattamento di animali per negligenza (art. 26 cpv. 2 LPA). Tale infrazione, che è un reato omissivo proprio, si configura quando l'autore, per colpevole imprudenza (art. 12 cpv. 3 CP), trascura un animale e lede così la sua dignità. La lesione della dignità si realizza quando il benessere dell'animale è compromesso, in particolare non evitandogli dolori o sofferenze (art. 3 e 4 LPA). Un veterinario, in quanto persona che si occupa di animali, ha un dovere di diligenza e una posizione di garante. Deve agire conformemente alle regole dell'arte medica per preservare il benessere degli animali che gli sono affidati. Il Tribunale federale esamina inoltre le censure formali del ricorrente, in particolare la pretesa violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e l'accertamento arbitrario dei fatti (art. 9 Cost.), nonché i principi di commisurazione della pena (art. 47 CP).
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge tutti i motivi di ricorso.
- Sull'accertamento dei fatti e l'arbitrio: Il Tribunale ritiene che la corte cantonale non abbia accertato i fatti in modo arbitrario. Il fulcro dell'accusa non riguarda un'azione, bensì un'omissione: la mancanza di un follow-up adeguato e il rifiuto di attuare un trattamento convenzionale indicato. L'argomentazione secondo cui la proprietaria dell'animale preferisse una medicina complementare viene respinta. Infatti, con la sua inazione e la mancata informazione sulla gravità della situazione e sulle opzioni terapeutiche adeguate, il veterinario ha privato la proprietaria della possibilità di compiere una scelta consapevole. La valutazione della perizia giudiziaria da parte dell'istanza precedente è giudicata sostenibile.
- Sulla violazione della LPA: Il Tribunale federale conferma che il veterinario ha violato il suo dovere di diligenza. Di fronte a chiari "red flag" (segnali d'allarme) e a una diagnosi confermata, le regole dell'arte medica gli imponevano di proporre un trattamento convenzionale (multimodale con Pergolide) e di garantire un monitoraggio ravvicinato per valutare l'efficacia della terapia e il livello di sofferenza dell'animale. Ostinandosi in un approccio non convenzionale inefficace e astenendosi da qualsiasi controllo, ha, per negligenza, prolungato le sofferenze del cavallo e leso la sua dignità. La sua posizione di garante gli imponeva di essere proattivo, cosa che non è stata.
- Sulla determinazione della pena: La pena di 50 aliquote giornaliere è giudicata conforme al diritto. La corte cantonale ha correttamente motivato la sua decisione e non ha abusato del suo potere di apprezzamento. La colpevolezza è stata giustamente qualificata come grave, a causa della negazione, dell'ostinazione di fronte al parere dei colleghi e dell'indifferenza manifestata verso la sorte dell'animale. Gli altri argomenti (assenza di precedenti, situazione personale, confronto con altri casi) sono respinti in quanto irrilevanti o infondati.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La condanna del veterinario per infrazione colposa alla Legge sulla protezione degli animali è confermata. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra