Ricorso in materia penale

Infrazione alla legge sulla protezione degli animali (LPAn): Negligenza di un veterinario, dovere di diligenza e limiti della medicina non convenzionale

Infrazione alla legge sulla protezione degli animali (LPAn): Negligenza di un veterinario, dovere di diligenza e limiti della medicina non convenzionale

TF, 26.02.2026, 6B_725/2025

Fatti

Un veterinario (il ricorrente) era incaricato di seguire un cavallo affetto dalla sindrome di Cushing. Nel gennaio 2020, una collega lo allerta su un sospetto di tale patologia. Nonostante l'avvertimento, il veterinario si ostina a utilizzare un approccio esclusivamente omeopatico, senza intraprendere le necessarie indagini convenzionali. Nel giugno 2020, un altro collega, sollecitato dal ricorrente stesso, conferma la diagnosi tramite un prelievo di sangue e raccomanda un trattamento medico urgente secondo la medicina tradizionale (trattamento con Pergolide). Il ricorrente ignora queste conclusioni e prosegue con il proprio protocollo. Le condizioni del cavallo si aggravano notevolmente, manifestando segni di forte dolore. A fine settembre 2020, una quarta veterinaria constata le intense sofferenze dell'animale, che viene eutanizzato il 1° ottobre 2020. Una perizia giudiziaria ha successivamente stabilito che l'approccio non convenzionale era inadeguato, che il trattamento non aveva permesso di alleviare le sofferenze dell'animale e che mancava un monitoraggio a brevi intervalli, conforme alle regole dell'arte. Il veterinario è stato condannato in prima istanza, e poi in appello, per infrazione colposa alla Legge sulla protezione degli animali (LPAn). Egli presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale richiama i principi applicabili in materia di maltrattamento di animali per negligenza (art. 26 cpv. 2 LPAn). Questa infrazione, che costituisce un reato omissivo proprio, è realizzata quando l'autore, per un'imprevidenza colpevole (art. 12 cpv. 3 CP), trascura un animale e ne lede così la dignità. La lesione della dignità si verifica quando il benessere dell'animale è compromesso, in particolare non evitandogli dolori o sofferenze (art. 3 e 4 LPAn). Un veterinario, in quanto persona che si occupa di animali, ha un dovere di diligenza e una posizione di garante. Deve agire conformemente alle regole dell'arte medica per preservare il benessere degli animali a lui affidati. Il Tribunale federale esamina anche le censure formali del ricorrente, in particolare la presunta violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e l'accertamento arbitrario dei fatti (art. 9 Cost.), nonché i principi di commisurazione della pena (art. 47 CP).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale respinge tutte le censure del ricorrente.

  1. Sull'accertamento dei fatti e l'arbitrio: Il Tribunale giudica che la corte cantonale non ha accertato i fatti in modo arbitrario. Il fulcro del rimprovero non è un'azione, ma un'omissione: la mancanza di un adeguato monitoraggio e il rifiuto di attuare un trattamento convenzionale indicato. L'argomento secondo cui la proprietaria dell'animale preferiva una medicina complementare viene respinto. Infatti, con la sua inazione e la sua mancanza di informazione sulla gravità della situazione e sulle opzioni terapeutiche adeguate, il veterinario ha privato la proprietaria della possibilità di compiere una scelta informata. La valutazione della perizia giudiziaria da parte dell'istanza precedente è ritenuta sostenibile.

  2. Sulla violazione della LPAn: Il Tribunale federale conferma che il veterinario ha violato il suo dovere di diligenza. Di fronte a chiari "campanelli d'allarme" ("red flags") e a una diagnosi confermata, le regole dell'arte medica gli imponevano di proporre un trattamento convenzionale (multimodale con Pergolide) e di assicurare un monitoraggio ravvicinato per valutare l'efficacia del trattamento e il livello di dolore dell'animale. Ostinandosi in un approccio non convenzionale inefficace e astenendosi da ogni monitoraggio, egli ha, per negligenza, prolungato le sofferenze del cavallo e ne ha leso la dignità. La sua posizione di garante gli imponeva di essere proattivo, cosa che non è stato.

  3. Sulla commisurazione della pena: La pena di 50 aliquote giornaliere è giudicata conforme al diritto. La corte cantonale ha motivato correttamente la sua decisione e non ha abusato del suo potere di apprezzamento. La colpa è stata giustamente qualificata come grave, a causa della negazione, dell'ostinazione di fronte al parere dei colleghi e dell'indifferenza manifestata per la sorte dell'animale. Gli altri argomenti (assenza di precedenti, situazione personale, confronto con altri casi) sono scartati in quanto non pertinenti o infondati.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La condanna del veterinario per infrazione colposa alla Legge sulla protezione degli animali è confermata. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.








Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

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