Ricorso in materia penale

Indagine segreta: condizioni, principio di sussidiarietà e obbligo di motivazione

Indagine segreta: condizioni, principio di sussidiarietà e obbligo di motivazione

TF, 10.03.2026, 6B_460/2025

Fatti

Il 9 agosto 2022, alcuni agenti di polizia intendevano sottoporre a un controllo A., che stava urinando in un luogo pubblico. Quest'ultimo si dava alla fuga, si gettava in un fiume e vi svuotava il contenuto di tre bustine di cocaina che portava con sé. Il 6 dicembre 2022, A. vendeva 1.65 g di cocaina a un agente infiltrato. Al momento dell'arresto, opponeva resistenza. Una perquisizione domiciliare effettuata lo stesso giorno permetteva di rinvenire 35.57 g di cocaina e altri stupefacenti. Il Tribunale distrettuale di Uster, e in seguito il Tribunale cantonale di Zurigo, riconoscevano A.________ colpevole di infrazioni multiple alla legge sugli stupefacenti e di impedimento di atti dell'autorità. A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, sostenendo che le prove raccolte tramite l'indagine segreta e la successiva perquisizione fossero inutilizzabili, in quanto l'indagine segreta era illegale. In particolare, contestava l'esistenza di sufficienti sospetti e sosteneva che la misura violasse i principi di proporzionalità e di sussidiarietà, essendo possibili altre misure meno invasive (come una perquisizione o un'osservazione).

Diritto

Il Tribunale federale ricorda la distinzione tra l'indagine segreta (art. 298a segg. CPP) e l'infiltrazione (art. 285a segg. CPP). L'indagine segreta è una misura di breve durata e meno invasiva, in cui l'agente non utilizza una falsa identità supportata da documenti ufficiali. L'infiltrazione è più lunga, più intensa, richiede una "legenda  documentata ed è autorizzata solo per reati gravi elencati in un catalogo e con l'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Affinché un'indagine segreta sia legale, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative (art. 298b cpv. 1 CPP):

  1. Sufficienti sospetti (lett. a): Devono sussistere sospetti che sia stato commesso un crimine o un delitto. Un semplice vago sospetto può essere sufficiente per avviare la misura.

  2. Sussidiarietà (lett. b): Gli atti istruttori finora compiuti devono essere rimasti infruttuosi, oppure l'istruzione sarebbe altrimenti senza prospettive di successo o eccessivamente difficile. Questo principio concretizza quello della proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c CPP) e impone di esaminare le alternative.

Infine, il Tribunale federale rammenta che le decisioni delle istanze cantonali devono essere motivate (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF). Una motivazione insufficiente, che non permette di comprendere il ragionamento dell'autorità, costituisce una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e comporta l'annullamento della decisione.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina le due condizioni dell'indagine segreta:

  1. Riguardo ai sufficienti sospetti: Il Tribunale federale ritiene che questa condizione fosse adempiuta. Il comportamento di A.________ il 9 agosto 2022 (fuga precipitosa, tuffo in un fiume e, soprattutto, il fatto di essersi liberato di tre bustine di cocaina) era altamente sospetto. Tale comportamento, anche per un semplice consumatore, suggeriva un'attività di spaccio, giustificando l'avvio di un'indagine. La censura del ricorrente su questo punto è quindi respinta.

  2. Riguardo alla sussidiarietà: Su questo punto, il Tribunale federale dà ragione al ricorrente. Giudica la motivazione del Tribunale cantonale di Zurigo manifestamente insufficiente. L'istanza precedente si è limitata ad affermazioni generali e astratte, come il fatto che una perquisizione a casa di un piccolo spacciatore sia spesso infruttuosa o che un'osservazione sia complessa. Non ha spiegato perché, nel caso concreto, queste alternative non fossero praticabili. Il Tribunale federale sottolinea una contraddizione fondamentale: il pubblico ministero aveva emesso un mandato di perquisizione il 27 ottobre 2022, ossia quattro giorni prima di ordinare l'indagine segreta. Ciò suggerisce che il pubblico ministero considerasse inizialmente la perquisizione una misura adeguata. Il Tribunale cantonale non ha minimamente affrontato questo punto cruciale nella sua motivazione. Non fornendo un'analisi concreta e specifica al caso per giustificare il ricorso all'indagine segreta a scapito di altre misure, il Tribunale cantonale ha violato il suo obbligo di motivazione e, di conseguenza, il diritto di essere sentito del ricorrente.

Esito

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Annulla la sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo e rinvia la causa all'istanza precedente per una nuova decisione. Il Tribunale cantonale dovrà riesaminare la questione della sussidiarietà dell'indagine segreta e fornire una motivazione dettagliata e circostanziata, spiegando perché le misure alternative non erano ipotizzabili nel caso specifico. Le spese sono poste a carico del Cantone di Zurigo, che deve inoltre versare un'indennità al ricorrente per la procedura federale.


Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

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