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NewsletterRicorso in materia penale

Inchiesta segreta: condizioni dell'indagine segreta, principio di sussidiarietà e obbligo di motivazione

08 April 2026

TF, 10.03.2026, 6B_460/2025

Fatti

Il 9 agosto 2022, alcuni agenti di polizia hanno tentato di controllare A.________, sorpreso a urinare sulla pubblica via. Quest'ultimo si è dato alla fuga, si è gettato in un fiume e vi ha svuotato il contenuto di tre bustine di cocaina che portava con sé. Il 6 dicembre 2022, A.________ ha venduto 1,65 g di cocaina a un agente infiltrato. Al momento dell'arresto, ha opposto resistenza. Una perquisizione domiciliare effettuata lo stesso giorno ha permesso di rinvenire 35,57 g di cocaina e altri stupefacenti. Il Tribunale distrettuale di Uster, e successivamente il Tribunale cantonale di Zurigo, hanno riconosciuto A.________ colpevole di molteplici infrazioni alla legge sugli stupefacenti e di impedimento di atti dell'autorità. A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, sostenendo che le prove derivanti dall'indagine segreta e dalla successiva perquisizione fossero inutilizzabili, in quanto l'indagine segreta era illegittima. In particolare, ha contestato l'esistenza di sospetti sufficienti e ha sostenuto che la misura violasse i principi di proporzionalità e sussidiarietà, essendo possibili altre misure meno incisive (come una perquisizione o un'osservazione).

Diritto

Il Tribunale federale ricorda la distinzione tra indagine segreta (art. 298a CPP) e infiltrazione (art. 285a CPP). L'indagine segreta è una misura di breve durata, meno intrusiva, in cui l'agente non utilizza una falsa identità supportata da documenti ufficiali. L'infiltrazione è più lunga, più intensa, richiede una "leggenda" documentata ed è autorizzata solo per reati gravi elencati in un catalogo e previa approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Affinché un'indagine segreta sia legittima, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative (art. 298b cpv. 1 CPP):

  1. Sospetti sufficienti (lett. a): devono sussistere sospetti che sia stato commesso un crimine o un delitto. Un semplice sospetto vago può essere sufficiente per avviare la misura.
  2. Sussidiarietà (lett. b): gli atti d'indagine svolti fino a quel momento devono essere stati infruttuosi, oppure l'indagine sarebbe destinata al fallimento o resa eccessivamente difficile senza tale misura. Questo principio concretizza quello di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c CPP) e impone di esaminare le alternative.

Infine, il Tribunale federale ricorda che le decisioni delle istanze cantonali devono essere motivate (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF). Una motivazione insufficiente, che non permette di comprendere il ragionamento dell'autorità, costituisce una violazione del diritto di essere ascoltati (art. 29 cpv. 2 Cost.) e comporta l'annullamento della decisione.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina le due condizioni dell'indagine segreta:

  1. Per quanto riguarda i sospetti sufficienti: il Tribunale federale ritiene che tale condizione fosse soddisfatta. Il comportamento di A.________ il 9 agosto 2022 (fuga precipitosa, salto in un fiume e, soprattutto, il fatto di essersi disfatto di tre distinti sacchetti di cocaina) era altamente sospetto. Tale comportamento, anche per un semplice consumatore, suggeriva un'attività di spaccio, giustificando l'apertura di un'inchiesta. Il motivo di ricorso su questo punto è pertanto respinto.
  2. Per quanto riguarda la sussidiarietà: il Tribunale federale dà ragione al ricorrente. Giudica la motivazione del Tribunale cantonale zurighese manifestamente insufficiente. L'istanza precedente si è limitata ad affermazioni generali e astratte, ad esempio che una perquisizione presso un piccolo spacciatore è spesso infruttuosa o che un'osservazione è complessa. Non ha spiegato per quale motivo, nel caso concreto, tali alternative fossero irrealizzabili. Il Tribunale federale sottolinea una contraddizione importante: il pubblico ministero aveva emesso un mandato di perquisizione il 27 ottobre 2022, ovvero quattro giorni prima di ordinare l'indagine segreta. Ciò suggerisce che il pubblico ministero considerasse inizialmente la perquisizione come una misura adeguata. Il Tribunale cantonale non ha affatto affrontato questo punto cruciale nella sua motivazione. Non fornendo un'analisi concreta e specifica al caso di specie per giustificare il ricorso all'indagine segreta a scapito di altre misure, il Tribunale cantonale ha violato il suo obbligo di motivazione e, di conseguenza, il diritto di essere ascoltati del ricorrente.

Esito

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Annulla la sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo e rinvia la causa per una nuova decisione. Il Tribunale cantonale dovrà riesaminare la questione della sussidiarietà dell'indagine segreta e fornire una motivazione dettagliata e circostanziata, spiegando perché le misure alternative non fossero ipotizzabili in questo caso specifico. Le spese sono poste a carico del Cantone di Zurigo, che deve inoltre versare un'indennità al ricorrente per la procedura federale.







Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra