
TF, 12.02.2026, 6B_389/2025
Fatti
Il 9 dicembre 2021, verso le 06:45, A.________ (la ricorrente) era alla guida della propria auto e si accingeva a svoltare a destra dopo un passaggio pedonale. In quel punto, ha urtato B.________ (l'intimata), una pedone che stava attraversando la carreggiata da sinistra a destra sulle strisce. La vittima ha riportato lesioni gravi (frattura trimalleolare e fratture costali) e ha sporto denuncia penale. Condannata per lesioni personali colpose (art. 125 cpv. 1 CP) dal Tribunale distrettuale di Baden, e successivamente dal Tribunale cantonale di Argovia, la conducente è stata condannata a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da 40 franchi, con la condizionale. La donna ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione e l'archiviazione del procedimento. Invocando principalmente una violazione del principio di accusa e un accertamento arbitrario dei fatti da parte dell'istanza precedente.
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi giuridici pertinenti per risolvere la controversia:
- Il principio di accusa (art. 9 e 325 CPP) : Derivante dalle garanzie costituzionali e convenzionali (art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. ; art. 6 CEDU), tale principio assolve a una duplice funzione. Da un lato, delimita l'oggetto del processo (funzione di delimitazione): il tribunale può giudicare solo i fatti descritti nell'atto di accusa. Dall'altro, garantisce i diritti della difesa (funzione di informazione): l'imputato deve sapere esattamente di quali fatti è accusato per poter preparare efficacemente la propria difesa. Per un reato colposo, l'atto di accusa deve descrivere le circostanze che fondano la violazione del dovere di prudenza, nonché la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento.
- Le lesioni personali colpose (art. 125 cpv. 1 CP) : La condanna presuppone che l'autore abbia causato un danno all'integrità fisica di una persona violando un dovere di prudenza. Le condizioni sono:
- Una violazione di un dovere di prudenza: L'autore non ha dato prova della prudenza che le circostanze e la sua situazione personale gli imponevano.
- Un nesso di causalità (naturale e adeguata): Il comportamento imprudente è la causa del danno. La causalità adeguata è interrotta solo se un'altra causa (ad es. una colpa grave della vittima) è talmente preponderante da relegare il comportamento dell'autore in secondo piano.
- La prevedibilità e l'evitabilità: L'autore avrebbe dovuto e potuto prevedere il risultato dannoso, e quest'ultimo avrebbe potuto essere evitato se l'autore avesse agito con prudenza.
- I doveri del conducente verso i pedoni (art. 33 LCStr e art. 6, 47 OStr) : Il conducente deve dare prova di una prudenza particolare nell'avvicinarsi a un passaggio pedonale e, se necessario, fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che vi si trovano già o che stanno per impegnarlo.
- Il caso specifico del passaggio pedonale con isola spartitraffico (art. 47 cpv. 3 OStr) : Ogni parte del passaggio è considerata un passaggio indipendente. Tuttavia, la giurisprudenza (in particolare laDTF 129 IV 39) precisa che il dovere di prudenza del conducente è esteso. Non deve sorvegliare solo la propria corsia di circolazione, ma anche la corsia opposta e il marciapiede di sinistra. Deve prestare attenzione ai segnali che indicano che un pedone potrebbe attraversare la carreggiata in un'unica volta, senza fermarsi sull'isola, il che non costituisce un comportamento eccezionale. Tali segnali dipendono dalle circostanze, in particolare dal comportamento del pedone, dalla larghezza della strada e dalle dimensioni dell'isola (il rischio è maggiore su una strada stretta con un'isola piccola).
- L'arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF) : Il Tribunale federale interviene solo se l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza cantonale è manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario. L'arbitrio sussiste quando la decisione è insostenibile nella sua motivazione o nel suo risultato, oppure in palese contraddizione con la realtà. Il semplice fatto che sia possibile un'altra valutazione delle prove non è sufficiente.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina e respinge i motivi di ricorso punto per punto:
- Sulla violazione del principio di accusa: Il Tribunale federale ritiene che l'atto d'accusa (nella fattispecie, il decreto d'accusa che funge da atto d'accusa) descrivesse sufficientemente i fatti contestati. La conducente sapeva che le veniva imputata una disattenzione che aveva causato una collisione con una pedone su un passaggio. Il fatto che l'atto d'accusa non menzionasse la presenza di un'isola spartitraffico o il comportamento specifico della vittima non ha leso i suoi diritti di difesa. Ha sempre saputo da cosa doveva difendersi.
- Sull'accertamento arbitrario dei fatti: La ricorrente contesta la valutazione delle prove da parte dell'istanza cantonale, in particolare per quanto riguarda la distanza di visibilità e il calcolo dello spazio di frenata.
- L'istanza cantonale ha stabilito che la conducente avrebbe potuto e dovuto vedere il pedone a una distanza di almeno 25 metri. Tale conclusione, basata sulle dichiarazioni della vittima e su calcoli di plausibilità (velocità di camminata del pedone stimata a 1,5 m/s, ovvero 5,4 km/h, corrispondente a un'andatura normale), non è arbitraria.
- L'istanza cantonale ha calcolato uno spazio di frenata totale di 21,40 metri per un veicolo che viaggia a 40 km/h su strada bagnata (tenendo conto di un tempo di reazione di un secondo e di una decelerazione favorevole alla ricorrente).
- La ricorrente rimprovera al tribunale di aver calcolato lo spazio di frenata in un'unica fase di frenata d'emergenza, laddove la presenza di un isolotto avrebbe dovuto imporre un calcolo in due fasi. Il Tribunale federale respinge tale argomento. Conferma che, date le circostanze (strada secondaria, piccolo isolotto), vi erano chiari indizi che il pedone potesse attraversare in un'unica soluzione. Di fronte a tali indizi, la conducente avrebbe dovuto, non appena avvistato il pedone, essere pronta a effettuare una frenata d'emergenza. Il calcolo in un'unica fase non è pertanto arbitrario.
- Le altre critiche della ricorrente (come l'esistenza di "vuoti di memoria" della vittima o la propria versione dei fatti) sono qualificate come critiche appellatorie, che non dimostrano l'arbitrarietà della decisione cantonale.
- Sulla violazione dell'art. 125 CP: Sulla base dei fatti accertati senza arbitrio, la condanna è giustificata.
- Violazione del dovere di prudenza: La conducente ha mancato di attenzione e non ha rispettato il suo dovere di prudenza accresciuto nell'avvicinarsi a questo attraversamento pedonale con un piccolo isolotto.
- Evitabilità: L'incidente era evitabile. Se la conducente fosse stata attenta, avrebbe visto il pedone a una distanza di almeno 25 metri. Essendo il suo spazio di frenata di 21,40 metri, avrebbe avuto ampiamente la possibilità di fermarsi in tempo per evitare la collisione. Il comportamento del pedone non è stato sufficientemente straordinario da interrompere il nesso di causalità adeguata.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La condanna della conducente per lesioni personali semplici colpose è confermata. Le spese giudiziarie, pari a 3'000 franchi, sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra