
TF, 05.03.2026, 6B_384/2025
Fatti
Un cittadino del Kosovo, A., titolare di un permesso di domicilio (permesso C) e padre di due figli svizzeri, è stato condannato dalla Corte suprema del cantone di Berna a una pena detentiva di 35 mesi (di cui 6 da espiare) e all'espulsione dalla Svizzera per una durata di sei anni. Le condanne riguardano principalmente furti professionali e in banda, ricettazione, danneggiamento, violazione di domicilio, nonché lesioni personali semplici e minacce reiterate nei confronti della sua ex moglie, B..
I fatti includono una serie di furti con scasso in ville nel febbraio 2019, durante i quali il ricorrente è stato identificato grazie ai dati di telefonia mobile e al ritrovamento di oggetti rubati nella sua stanza. Ha inoltre partecipato a un altro furto con scasso in qualità di autista e palo. Inoltre, una ventina di orologi rubati sono stati rinvenuti presso il suo domicilio. L'imputato ha anche commesso gravi atti di violenza domestica, tra cui un'aggressione fisica che ha causato la frattura del naso alla sua ex moglie e minacce di morte, in particolare tramite una foto profilo minacciosa sull'applicazione "Viber".
Il ricorrente presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando le condanne per furto, ricettazione e minacce per accertamento arbitrario dei fatti. Si oppone principalmente alla sua espulsione, sostenendo che costituirebbe una misura sproporzionata che viola il suo diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) a causa dei suoi legami con i suoi due figli minorenni in Svizzera.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda di non essere un'autorità d'appello e di riesaminare l'accertamento dei fatti solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.). Una condanna può essere annullata solo se la valutazione delle prove da parte dell'istanza cantonale è manifestamente insostenibile. Il principio in dubio pro reo non ha una portata più ampia del divieto di arbitrio.
Per quanto riguarda l'espulsione giudiziaria, l'art. 66a cpv. 1 CP prevede un'espulsione obbligatoria per determinati reati, tra cui il furto qualificato. Il giudice può eccezionalmente rinunciarvi in virtù della clausola di rigore (art. 66a cpv. 2 CP) se l'espulsione pone lo straniero in una situazione personale grave e se il suo interesse privato a rimanere in Svizzera prevale sull'interesse pubblico alla sua partenza. Questa ponderazione degli interessi deve rispettare il principio di proporzionalità garantito dalla Costituzione (art. 5 cpv. 2 Cost.) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8 CEDU).
I criteri da considerare in questa valutazione includono la gravità del reato, la durata del soggiorno, il grado di integrazione, la situazione familiare (in particolare l'interesse superiore dei figli) e i legami con il paese d'origine. La giurisprudenza stabilisce che, in caso di condanna a una pena di due anni o più, l'interesse pubblico all'espulsione prevale generalmente, salvo circostanze eccezionali.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge le censure del ricorrente relative alla valutazione delle prove, definendole appellatorie. Ritiene che la corte cantonale non sia incorsa nell'arbitrio basandosi su un insieme di indizi convergenti (dati di telefonia, oggetti rubati ritrovati nella sua stanza, modus operandi simile) per condannarlo per i furti. Allo stesso modo, la condanna per ricettazione è confermata, essendo il gran numero di orologi rubati e le spiegazioni inverosimili del ricorrente sufficienti a stabilire, quantomeno, il dolo eventuale. Anche la condanna per minacce è mantenuta, poiché il contesto conflittuale con l'ex moglie giustifica l'interpretazione della foto profilo "Viber" come una minaccia diretta contro di lei.
Per quanto riguarda l'espulsione, il Tribunale federale procede a una ponderazione dettagliata degli interessi. Da un lato, l'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera è riconosciuto a causa della presenza dei suoi due figli. Tuttavia, tale interesse è relativizzato: il ricorrente è arrivato in Svizzera in età adulta (23 anni), non vive più con i figli da oltre sei anni, il suo diritto di visita è limitato ed esercitato in modo irregolare, e la relazione può essere mantenuta tramite mezzi di comunicazione moderni e visite in Kosovo, paese che i figli conoscono. Dall'altro lato, l'interesse pubblico alla sua espulsione è giudicato prevalente. Il ricorrente è stato condannato a una pena di 35 mesi, superando ampiamente la soglia dei due anni. Ha dimostrato una notevole energia criminale e ha commesso una recidiva specifica in materia di violenza domestica. La sua integrazione in Svizzera è definita "largamente carente": dipende dall'assistenza sociale, accumula debiti considerevoli (inclusi gli alimenti non pagati) e ha manifestato un persistente disprezzo per l'ordinamento giuridico svizzero. Inoltre, mantiene solidi legami sociali e familiari con il suo paese d'origine, il Kosovo, dove il suo reinserimento non presenterebbe difficoltà di rilievo.
Il Tribunale federale conclude che l'espulsione non pone il ricorrente in una situazione personale grave ai sensi della clausola di rigore e che, in ogni caso, la misura è proporzionata. L'interesse pubblico alla sicurezza e alla prevenzione di nuove infrazioni prevale chiaramente sull'interesse privato del ricorrente.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La sentenza della Corte suprema del cantone di Berna, che include la pena di 35 mesi di detenzione e l'espulsione dalla Svizzera per una durata di sei anni, è confermata. Anche la richiesta di assistenza giudiziaria è respinta, essendo il ricorso giudicato privo di possibilità di successo.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra