Ricorso in materia penale

Furto per mestiere, ricettazione, minaccia e proporzionalità dell'espulsione giudiziaria (art. 66a CP)

Furto per mestiere, ricettazione, minaccia e proporzionalità dell'espulsione giudiziaria (art. 66a CP)

TF, 05.03.2026, 6B_384/2025

Fatti

Un cittadino del Kosovo, A., titolare di un permesso di domicilio (permesso C) e padre di due figli svizzeri, è stato condannato dalla Corte suprema del Cantone di Berna a una pena detentiva di 35 mesi (di cui 6 da espiare) e all'espulsione dalla Svizzera per una durata di sei anni. Le condanne riguardano principalmente furto per mestiere e in banda, ricettazione, danneggiamento, violazione di domicilio, nonché lesioni semplici e minacce ripetute nei confronti della sua ex moglie, B..

I fatti includono una serie di furti con scasso in ville nel febbraio 2019, in cui il ricorrente è stato identificato grazie a dati di telefonia mobile e al ritrovamento di oggetti rubati nella sua camera da letto. Ha inoltre partecipato a un altro furto con scasso come autista e palo. Inoltre, una ventina di orologi rubati sono stati trovati presso il suo domicilio. L'imputato ha anche commesso gravi atti di violenza domestica, tra cui un'aggressione fisica che ha causato la frattura del naso alla sua ex moglie e minacce di morte, in particolare tramite un'immagine del profilo minacciosa sull'applicazione "Viber".

Il ricorrente presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando le sue condanne per furto, ricettazione e minaccia per apprezzamento arbitrario delle prove. Si oppone principalmente alla sua espulsione, sostenendo che costituirebbe una misura sproporzionata in violazione del suo diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) a causa dei suoi legami con i due figli minori in Svizzera.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda di non essere un'autorità di appello e di rivedere l'accertamento dei fatti solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.). Una condanna può essere annullata solo se l'apprezzamento delle prove da parte dell'istanza cantonale è manifestamente insostenibile. Il principio in dubio pro reo non ha una portata più ampia del divieto d'arbitrio.

Per quanto riguarda l'espulsione giudiziaria, l'art. 66a cpv. 1 CP prevede un'espulsione obbligatoria per determinati reati, tra cui il furto qualificato. Il giudice può eccezionalmente rinunciarvi in virtù della clausola di rigore (art. 66a cpv. 2 CP) se l'espulsione pone lo straniero in una grave situazione personale e se il suo interesse privato a rimanere in Svizzera prevale sull'interesse pubblico alla sua partenza. Questa ponderazione degli interessi deve rispettare il principio di proporzionalità garantito dalla Costituzione (art. 5 cpv. 2 Cost.) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8 CEDU).

I criteri da considerare in questa ponderazione includono la gravità della colpa, la durata del soggiorno, il grado di integrazione, la situazione familiare (in particolare l'interesse superiore dei figli) e i legami con il paese d'origine. La giurisprudenza stabilisce che, in caso di condanna a una pena di due o più anni, l'interesse pubblico all'espulsione prevale di regola, salvo circostanze eccezionali.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale respinge le censure del ricorrente relative all'apprezzamento delle prove, qualificandole come appellatorie. Ritiene che la corte cantonale non sia incorsa nell'arbitrio basandosi su un fascio di indizi convergenti (dati telefonici, oggetti rubati trovati nella sua camera, modus operandi simile) per condannarlo per i furti. Allo stesso modo, la condanna per ricettazione è confermata, poiché il gran numero di orologi rubati e le spiegazioni inverosimili del ricorrente sono sufficienti a stabilire, quantomeno, il dolo eventuale. Anche la condanna per minaccia è mantenuta, dato che il contesto conflittuale con la sua ex moglie giustifica l'interpretazione dell'immagine del profilo "Viber" come una minaccia diretta contro di lei.

Riguardo all'espulsione, il Tribunale federale procede a una ponderazione dettagliata degli interessi. Da un lato, l'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera è riconosciuto a causa della presenza dei suoi due figli. Tuttavia, questo interesse è relativizzato: il ricorrente è arrivato in Svizzera in età adulta (23 anni), non vive più con i figli da oltre sei anni, il suo diritto di visita è limitato ed esercitato in modo irregolare, e la relazione può essere mantenuta tramite mezzi di comunicazione moderni e visite in Kosovo, paese che i figli conoscono. Dall'altro lato, l'interesse pubblico alla sua espulsione è ritenuto preponderante. Il ricorrente è stato condannato a una pena di 35 mesi, superando ampiamente la soglia dei due anni. Ha dimostrato una notevole energia criminale e ha commesso una recidiva specifica in materia di violenza domestica. La sua integrazione in Svizzera è qualificata come "ampiamente carente": dipende dall'assistenza sociale, accumula debiti considerevoli (compresi alimenti non pagati) e ha manifestato un persistente disprezzo per l'ordinamento giuridico svizzero. Inoltre, mantiene solidi legami sociali e familiari con il suo paese d'origine, il Kosovo, dove il suo reinserimento non comporterebbe difficoltà maggiori.

Il Tribunale federale conclude che l'espulsione non pone il ricorrente in una grave situazione personale ai sensi della clausola di rigore e che, in ogni caso, la misura è proporzionata. L'interesse pubblico alla sicurezza e alla prevenzione di nuovi reati prevale nettamente sull'interesse privato del ricorrente.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La sentenza della Corte suprema del Cantone di Berna, che include la pena detentiva di 35 mesi e l'espulsione dalla Svizzera per una durata di sei anni, è confermata. Anche la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, essendo il ricorso giudicato privo di possibilità di successo.








Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

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