Ricorso in materia penale

TF, 10.02.2026, 6B_370/2025
Fatti
A.A.________ (il ricorrente) e un gruppo di società (le intimate), di proprietà dell'uomo d'affari F.________, hanno stipulato nel 2005 un "Memorandum of understanding" per una partnership finalizzata all'acquisto e alla vendita di beni immobiliari in Europa dell'Est (principalmente Romania, Moldavia e Bulgaria). L'accordo prevedeva che per ogni progetto approvato, sarebbe stata creata una società veicolo, con il 20% del capitale detenuto dal ricorrente e l'80% dal gruppo.
Poiché il ricorrente non disponeva dei fondi necessari, il gruppo finanziava interamente la sua partecipazione del 20% tramite prestiti. Oltre al finanziamento per l'acquisto dei terreni ("onshore"), il gruppo concedeva ulteriori prestiti al ricorrente per coprire i "costi aggiuntivi inerenti agli investimenti". Questi fondi venivano trasferiti su un conto svizzero del ricorrente ("finanziamento offshore") e dovevano servire a pagare spese accessorie legate ai progetti.
Nel 2007, il ricorrente ha utilizzato una parte significativa di questi fondi, destinati specificamente ai progetti immobiliari "M." e "I.", per scopi personali. In particolare, ha acquistato una Bugatti EB 110 SS (utilizzando 119'131.65 EUR dei fondi del progetto "M."), una Mercedes-Benz GL 450 (utilizzando 10'106.86 EUR dei fondi del progetto "M.") e una Ferrari Enzo (utilizzando 850'000 EUR dei fondi del progetto "I.________").
Il tribunale di prima istanza, giudicando in contumacia, ha condannato il ricorrente per appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e diminuzione dell'attivo in danno dei creditori a una pena detentiva di cinque anni. La Corte cantonale vallesana ha parzialmente accolto l'appello, riducendo la pena a 42 mesi di detenzione. Il ricorrente ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'assoluzione dall'accusa di appropriazione indebita.
Diritto
Il Tribunale federale ha esaminato diversi punti di diritto sollevati dal ricorrente:
Procedura in contumacia (art. 366 CPP): Una procedura in contumacia può essere avviata se l'imputato, regolarmente citato, non compare al dibattimento. L'art. 366 cpv. 3 CPP prevede un'eccezione al rinvio dell'udienza, consentendo di procedere immediatamente in contumacia se l'imputato si è messo volontariamente nell'impossibilità di partecipare. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ammette che un condannato in contumacia possa vedersi negare un nuovo processo se è dimostrato che ha rinunciato in modo inequivocabile a comparire o ha cercato di sottrarsi alla giustizia.
Qualità di ricorrere della parte lesa (art. 382 CPP): L'art. 382 cpv. 1 CPP conferisce la qualità per ricorrere a qualsiasi parte che abbia un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica di una decisione. Secondo la giurisprudenza (DTF 139 IV 78), l'accusatore privato (la parte lesa) ha un interesse giuridico a contestare la colpevolezza dell'imputato indipendentemente dalla formulazione di pretese civili formali nel procedimento penale, poiché l'esito sulla colpevolezza può influenzare un'eventuale futura azione civile. L'interesse sussiste anche per contestare decisioni accessorie, come la devoluzione di beni sequestrati.
Diritto di essere sentito e apprezzamento anticipato delle prove (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 139 cpv. 2 CPP): Il diritto di essere sentito include il diritto di richiedere l'assunzione di prove. Tuttavia, il giudice può rifiutare una richiesta probatoria tramite un apprezzamento anticipato, se giunge alla conclusione motivata che la prova richiesta non sarebbe in grado di modificare la sua convinzione. Tale rifiuto non deve essere arbitrario. In cause complesse di criminalità economica, la prova documentale (contratti, estratti conto) può essere considerata più affidabile delle testimonianze rese a distanza di molti anni.
Appropriazione indebita (art. 138 n. 1 cpv. 2 CP): Commette questo reato chiunque impiega indebitamente a proprio profitto o a profitto di un terzo valori patrimoniali che gli sono stati affidati. Nel contesto di un contratto di mutuo, i fondi sono considerati "affidati" se il prestito è stato concesso per uno scopo specifico e determinato, che serve anche a tutelare gli interessi del mutuante (ad esempio, riducendo il suo rischio). In tal caso, l'utilizzo dei fondi per uno scopo diverso da quello pattuito costituisce un'appropriazione indebita, poiché il mutuatario viola l'obbligo di conservare il controvalore dei beni ricevuti per lo scopo concordato.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale ha respinto tutte le censure del ricorrente:
Sulla procedura in contumacia: La Corte ha ritenuto che il ricorrente si fosse deliberatamente sottratto alla giustizia. Dopo essere stato rilasciato su cauzione, aveva lasciato la Svizzera, non aveva comunicato un domicilio di notifica valido e aveva fornito giustificazioni generiche e non comprovate per la sua assenza al dibattimento (l'impossibilità di viaggiare dalla Russia a causa del conflitto in Ucraina). Le autorità avevano dimostrato che il viaggio era possibile e il ricorrente non aveva fornito alcuna prova contraria. Pertanto, il tribunale di prima istanza era legittimato a procedere in contumacia ai sensi dell'art. 366 cpv. 3 CPP.
Sulla qualità per appellare delle intimate: Il Tribunale federale ha confermato che le società intimate avevano un interesse giuridicamente protetto a presentare un appello adesivo. Il loro interesse a veder riconosciuta la colpevolezza del ricorrente per tutti i reati contestati sussisteva indipendentemente dalla rinuncia alle pretese civili nel processo penale. Inoltre, avevano un interesse diretto e attuale a contestare la decisione di prima istanza sulla devoluzione della cauzione di 200'000 franchi, che chiedevano fosse loro attribuita.
Sul diritto di essere sentito: Il rifiuto della Corte cantonale di sentire come testimoni F.________ e un suo rappresentante non è stato ritenuto arbitrario. La Corte cantonale ha correttamente motivato che, data la complessità del caso e il lungo tempo trascorso (quasi vent'anni), i documenti scritti, in particolare il "Memorandum of understanding", costituivano prove più affidabili delle dichiarazioni testimoniali per determinare l'intenzione originale delle parti e la destinazione dei fondi.
Sull'appropriazione indebita: La Corte ha stabilito che la valutazione dei fatti da parte dell'istanza precedente non era arbitraria. Sulla base del "Memorandum of understanding" e delle stesse dichiarazioni iniziali del ricorrente, i fondi versati sul conto "offshore" non erano una commissione o un anticipo, ma prestiti con una destinazione specifica: coprire i "costi aggiuntivi" dei progetti immobiliari. Questo scopo determinato serviva anche a proteggere gli interessi del gruppo mutuante, garantendo la corretta esecuzione degli investimenti. Utilizzando quasi un milione di euro di questi fondi per acquistare auto di lusso, il ricorrente li ha distratti dallo scopo pattuito, violando l'obbligo di conservarne il controvalore e commettendo così il reato di appropriazione indebita.
Sulla commisurazione della pena: Il Tribunale federale ha ritenuto che la pena di 42 mesi non fosse manifestamente eccessiva e non costituisse un abuso del potere di apprezzamento del giudice. La Corte cantonale aveva tenuto conto di tutti i fattori rilevanti: la gravità dei reati, i motivi egoistici (brama di lusso), la mancanza di pentimento, i precedenti e il comportamento processuale del ricorrente (fuga all'estero e assenza ai dibattimenti). Anche la riduzione del 10% della pena per la violazione del principio di celerità in fase di appello è stata considerata adeguata.
Esito
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. Le spese giudiziarie sono state poste a carico del ricorrente, il quale è stato inoltre condannato a versare alle intimate un'indennità ridotta per le spese sostenute nella procedura federale.
Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

