
TF, 10.02.2026, 6B_370/2025
Fatti
Un uomo d'affari (il ricorrente) e un gruppo di investimento (le controparti) hanno stipulato una partnership tramite un "Memorandum of understanding" per l'acquisto e la rivendita di beni immobili nell'Europa dell'Est. Secondo l'accordo, il ricorrente doveva individuare opportunità, acquisire una partecipazione del 20% in ogni progetto e ricevere il 20% degli utili netti.
Il finanziamento era strutturato in due parti: un finanziamento "onshore" per l'acquisizione diretta dei terreni da parte di società di progetto e un finanziamento "offshore" per coprire i "costi aggiuntivi inerenti agli investimenti". Per quest'ultima parte, le controparti concedevano prestiti al ricorrente, versati sul suo conto personale presso una banca a Z.________.
Nel 2007, il ricorrente ha ricevuto diversi milioni di euro su tale conto per progetti specifici. Tuttavia, ha utilizzato una parte di questi fondi, per un totale di quasi un milione di euro, per acquistare a fini personali tre veicoli di lusso: una Bugatti EB 110 SS, una Mercedes-Benz GL 450 e una Ferrari Enzo.
Giudicato in contumacia in primo grado per la sua assenza, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e diminuzione dell'attivo a danno dei creditori, e condannato a una pena di cinque anni di reclusione. In appello, la Corte cantonale vallesana ha confermato la colpevolezza per appropriazione indebita ma ha ridotto la pena complessiva a 42 mesi. Il ricorrente presenta ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale esamina diverse questioni giuridiche sollevate dal ricorrente:
- Procedura contumaciale (art. 366 CPP): Un procedimento può svolgersi in assenza dell'imputato (procedura contumaciale) se, regolarmente citato, questi non compare senza giustificato motivo. L'art. 366 cpv. 3 CPP prevede un'eccezione che consente di avviare immediatamente la procedura contumaciale se l'imputato si è egli stesso messo nell'impossibilità di partecipare al dibattimento. La giurisprudenza, inclusa quella della Corte EDU, ammette tale procedura se l'accusato ha rinunciato in modo inequivocabile a comparire o ha cercato di sottrarsi alla giustizia.
- Legittimazione a ricorrere della parte querelante (art. 382 cpv. 1 CPP): Per ricorrere, una parte deve avere un "interesse giuridicamente protetto" alla modifica della decisione. Secondo la giurisprudenza (DTF 139 IV 78), la parte querelante conserva tale interesse per contestare la colpevolezza dell'imputato, anche se ha rinunciato a formulare conclusioni civili nel procedimento penale. Tale interesse deriva dal suo status di parte lesa e dalla sua volontà di vedere riconosciuto il reato.
- Diritto di essere sentito e valutazione anticipata delle prove (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 139 cpv. 2 CPP) : Il diritto di essere ascoltati include il diritto di richiedere l'assunzione di prove. Tuttavia, un'autorità può respingere una richiesta istruttoria tramite una "valutazione anticipata" se ha la certezza, senza arbitrio, che il mezzo di prova proposto non sia tale da modificare il proprio convincimento, già formatosi sulla base degli altri elementi agli atti.
- Appropriazione indebita (art. 138 cpv. 2 CP) : Tale reato è commesso da chiunque, senza diritto, impiega a proprio profitto o a profitto di terzi valori patrimoniali che gli sono stati affidati.
- Nozione di "valore affidato": Un valore si considera affidato quando il suo detentore ha l'obbligo di tenerlo a disposizione di terzi o di utilizzarlo per uno scopo specifico.
- Applicazione al contratto di prestito: Eccezionalmente, i fondi prestati possono essere considerati "affidati". È il caso in cui il prestito sia concesso per una destinazione chiaramente definita che serva anche a garantire gli interessi del mutuante (ad esempio, riducendone il rischio di perdita). L'utilizzo dei fondi per scopi diversi da quello pattuito costituisce quindi un impiego illecito.
- Elemento soggettivo: L'autore deve agire intenzionalmente e con l'intento di conseguire un ingiusto profitto.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge tutti i motivi di ricorso:
- Sulla procedura in contumacia: Il Tribunale federale conferma che le condizioni erano soddisfatte. Il ricorrente era stato regolarmente citato. La sua giustificazione, legata all'impossibilità di viaggiare dalla Russia a causa del conflitto in Ucraina, non è stata ritenuta credibile, tanto più che esistevano alternative di viaggio. Soprattutto, il suo comportamento generale (partenza dalla Svizzera dopo la liberazione su cauzione, occultamento del proprio domicilio, rifiuto di designare un indirizzo per le notifiche) dimostra la volontà di sottrarsi alla giustizia. Si è dunque colpevolmente posto nell'impossibilità di presenziare al proprio processo.
- Sulla legittimazione ad agire delle parti intimate: Il Tribunale federale conferma che le società lese avevano un interesse giuridicamente protetto a proporre un appello incidentale, anche in assenza di conclusioni civili. Il loro interesse a far riconoscere la colpevolezza del ricorrente e a ottenere la devoluzione delle garanzie era sufficiente a fondare la loro legittimazione a ricorrere.
- Sul diritto di essere ascoltati: Il rifiuto della corte cantonale di sentire alcuni testimoni e di disporre perizie non è stato arbitrario. La corte ha proceduto a una corretta valutazione anticipata, ritenendo che, in un caso di criminalità economica complesso e risalente nel tempo, i documenti scritti (contratti, estratti conto bancari) costituissero prove più affidabili rispetto a testimonianze riguardanti fatti avvenuti quasi vent'anni prima.
- Sull'appropriazione indebita: Il Tribunale federale convalida l'analisi della corte cantonale. I fondi versati sul conto "offshore" del ricorrente non costituivano una remunerazione né fondi nella sua libera disponibilità. Si trattava di prestiti specificamente destinati a coprire i "costi aggiuntivi" dei progetti immobiliari. Tale precisa destinazione serviva gli interessi dei mutuanti (le parti intimate), poiché era essenziale per la realizzazione degli investimenti comuni. Utilizzando tali fondi per acquistare auto di lusso, il ricorrente li ha distolti dallo scopo pattuito, commettendo così un'appropriazione indebita. Le sue stesse confessioni iniziali, in cui riconosceva di aver utilizzato il denaro per il proprio tenore di vita all'insaputa del socio, corroborano tale conclusione.
- Sulla commisurazione della pena e il principio di celerità: Il Tribunale federale ritiene che la pena di 42 mesi non sia eccessiva e che la corte cantonale abbia correttamente tenuto conto di tutti i fattori pertinenti (gravità della colpa, motivi egoistici, assenza di pentimento, comportamento processuale). La riduzione del 10% concessa per la violazione del principio di celerità (a causa di un periodo di inattività di due anni in appello) è giudicata adeguata e non costituisce un abuso del potere di apprezzamento.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La condanna del ricorrente a una pena detentiva di 42 mesi per appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta e diminuzione dell'attivo in danno dei creditori è confermata. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra