
TF, 25.02.2026, 6B_303/2025
Fatti
Un uomo (il ricorrente) è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale, stupro e minacce nei confronti della moglie (l'intimata). I fatti si sono svolti in un contesto coniugale caratterizzato da dominio, umiliazioni e ripetute minacce verbali. Il ricorrente ha imposto rapporti sessuali alla moglie in due periodi di grande vulnerabilità fisica e psichica. In primo luogo, nel 2020, dopo un parto complicato che aveva richiesto punti di sutura e controindicava qualsiasi rapporto sessuale per sei settimane, ha costretto la moglie a subire una decina di penetrazioni anali. Quest'ultima, temendo il dolore vaginale e desiderando "avere pace", si è sottomessa nonostante il suo rifiuto verbale e il dolore espresso. In secondo luogo, nel 2022, verso la fine della terza gravidanza dell'intimata, segnata da complicazioni mediche (dolori, contrazioni, astensione dal lavoro), il ricorrente le ha imposto rapporti sessuali vaginali quasi quotidiani per due mesi. Le impediva di dormire e ignorava i suoi pianti e le sue espressioni di dolore. Inoltre, il ricorrente ha proferito gravi minacce nei confronti della moglie ("finirai sepolta in giardino", "ti spezzerò le gambe", ecc.), instaurando un clima di paura che ha infine spinto l'intimata a fuggire dal domicilio coniugale con i loro tre figli. Condannato in prima istanza a una pena di 5 anni e 3 mesi, la sua pena è stata ridotta in appello a 36 mesi, di cui sei da scontare. Ricorre al Tribunale federale per contestare la propria colpevolezza.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda le condizioni di applicazione dei precedenti articoli 189 (violenza sessuale) e 190 (stupro) del Codice penale, applicabili nel caso di specie in assenza di lex mitior. Tali reati tutelano l'autodeterminazione in ambito sessuale e presuppongono l'assenza di consenso della vittima, l'intenzione dell'autore (è sufficiente il dolo eventuale) e l'uso di un mezzo di coercizione. La coercizione può derivare da "pressioni di natura psichica", che non richiedono violenza fisica. Tali pressioni devono raggiungere un'intensità particolare, creando nella vittima un sentimento di impotenza o una situazione senza speranza che ne spezza la resistenza. La giurisprudenza parla di "violenza strutturale" quando tale coercizione deriva dallo sfruttamento di legami sociali, come una relazione coniugale, per creare una dipendenza emotiva e una sottomissione. La valutazione dell'esistenza di tale coercizione deve avvenire in modo globale, tenendo conto di tutte le circostanze della relazione. Sul piano soggettivo, l'autore deve sapere o, quantomeno, accettare l'eventualità che la vittima non sia consenziente (dolo eventuale). Tale consapevolezza si deduce da segni esteriori chiari, come pianti, rifiuti verbali, espressioni di dolore o atteggiamenti di chiusura fisica. Per quanto riguarda le minacce (art. 180 CP), il reato è integrato quando l'autore proferisce una minaccia grave, oggettivamente idonea a creare allarme o spavento in una persona ragionevole, e la vittima ne è effettivamente spaventata. art. 180 CP), l'infrazione è realizzata quando l'autore proferisce una minaccia grave, oggettivamente idonea ad allarmare o spaventare una persona ragionevole, e la vittima è effettivamente spaventata.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge l'argomentazione del ricorrente, che tentava di minimizzare i fatti presentandoli come un semplice conflitto coniugale e isolando ogni elemento dal suo contesto. Il TF sottolinea che l'istanza cantonale ha correttamente proceduto a una valutazione globale della dinamica relazionale. Il TF ritiene che il clima di dominio, denigrazione e minacce abbia costituito una pressione psichica di intensità sufficiente a configurare la coercizione. Il fatto che la vittima "si lasciasse fare per avere pace" non è segno di consenso, bensì la manifestazione di una capitolazione di fronte a una pressione coercitiva percepita come ineluttabile. Cedere per evitare l'ira del marito o ritorsioni sui figli è l'espressione stessa della coercizione. Il TF ritiene che il ricorrente abbia scientemente sfruttato la vulnerabilità estrema della moglie (post-partum e fine gravidanza a rischio) per soddisfare i propri desideri sessuali. Il fatto che la vittima non fosse socialmente isolata (lavoro, famiglia) non esclude l'esistenza di un condizionamento psicologico nella sfera intima, caratterizzato dalla vergogna e dalla perdita di punti di riferimento della vittima, che non realizzava più il carattere penale degli atti subiti. Per quanto riguarda l'intenzione, il TF giudica che il ricorrente non potesse ignorare l'assenza di consenso della moglie. I segnali erano evidenti e decifrabili: rifiuti verbali, pianti, espressioni di dolore, controindicazioni mediche a lui note. Persistendo nonostante tali segnali, ha agito, quantomeno, con dolo eventuale. L'esitazione della vittima a qualificare lei stessa i fatti come "stupro" è una reazione psicologica nota nelle vittime sotto condizionamento e non diminuisce in alcun modo la consapevolezza dell'autore. Infine, le minacce sono state giudicate gravi e credibili nel contesto di paura instaurato, di cui la fuga della moglie con i figli ne è la prova più tangibile.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Conferma la condanna del ricorrente per violenza sessuale, stupro e minacce. La richiesta di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta e le spese processuali sono a suo carico.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra