Ricorso in materia penale

Coazione sessuale e violenza carnale coniugale mediante pressioni psicologiche e minacce

Coazione sessuale e violenza carnale coniugale mediante pressioni psicologiche e minacce

TF, 25.02.2026, 6B_303/2025

Fatti

Un uomo (il ricorrente) è stato riconosciuto colpevole di coazione sessuale, violenza carnale e minaccia nei confronti della moglie (l'opponente). I fatti si sono svolti in un contesto coniugale di dominio, umiliazioni e ripetute minacce verbali. Il ricorrente ha imposto rapporti sessuali alla moglie in due periodi di grande vulnerabilità fisica e psichica. In primo luogo, nel 2020, dopo un parto complicato che aveva richiesto punti di sutura e controindicato qualsiasi rapporto sessuale per sei settimane, ha costretto la moglie a subire una decina di penetrazioni anali. Quest'ultima, temendo il dolore vaginale e desiderando "avere pace", si è sottomessa nonostante il suo rifiuto verbale e il dolore espresso. In secondo luogo, nel 2022, durante la fine della terza gravidanza dell'opponente, segnata da complicazioni mediche (dolori, contrazioni, interruzione del lavoro), il ricorrente le ha imposto rapporti sessuali vaginali quasi quotidiani per due mesi. Le impediva di dormire e ignorava i suoi pianti e le sue espressioni di dolore. Inoltre, il ricorrente ha proferito gravi minacce nei confronti della moglie ("finirai sepolta in giardino", "ti spezzerò le gambe", ecc.), instaurando un clima di paura che ha infine indotto l'opponente a fuggire dal domicilio coniugale con i loro tre figli. Condannato in prima istanza a una pena di 5 anni e 3 mesi, la sua pena è stata ridotta in appello a 36 mesi, di cui sei da espiare. Egli ricorre al Tribunale federale per contestare la sua colpevolezza.

Diritto

Il Tribunale federale richiama le condizioni di applicazione dei vecchi articoli 189 (coazione sessuale) e 190 (violenza carnale) del Codice penale, applicabili nel caso di specie in assenza di lex mitior. Tali reati proteggono l'autodeterminazione sessuale e presuppongono l'assenza di consenso della vittima, l'intenzione dell'autore (è sufficiente il dolo eventuale) e l'uso di un mezzo di coazione. La coazione può derivare da "pressioni di ordine psichico", che non richiedono violenza fisica. Tali pressioni devono raggiungere un'intensità particolare, creando nella vittima un sentimento di impotenza o una situazione senza speranza che ne spezza la resistenza. La giurisprudenza parla di "violenza strutturale" quando tale coazione deriva dalla strumentalizzazione di legami sociali, come una relazione coniugale, per creare una dipendenza emotiva e una sottomissione. La valutazione dell'esistenza di tale coazione deve essere effettuata in modo globale, tenendo conto di tutte le circostanze della relazione. Sul piano soggettivo, l'autore deve sapere o, quantomeno, accettare l'eventualità che la vittima non sia consenziente (dolo eventuale). Tale consapevolezza si deduce da chiari segnali esterni, quali pianti, rifiuti verbali, espressioni di dolore o atteggiamenti di ritrazione fisica. Per quanto riguarda la minaccia (vecchio art. 180 CP), il reato è realizzato quando l'autore proferisce una minaccia grave, oggettivamente idonea ad allarmare o spaventare una persona ragionevole, e la vittima è effettivamente spaventata.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale respinge l'argomentazione del ricorrente, che tentava di minimizzare i fatti presentandoli come un semplice conflitto coniugale e isolando ogni elemento dal suo contesto. Il TF sottolinea che l'istanza cantonale ha correttamente proceduto a una valutazione globale della dinamica relazionale. Il TF ritiene che il clima di dominio, denigrazione e minacce abbia costituito una pressione psicologica di intensità sufficiente a configurare la coazione. Il fatto che la vittima "si lasciasse fare per avere pace" non è un segno di consenso, ma al contrario la manifestazione di una capitolazione di fronte a una pressione coercitiva percepita come ineluttabile. Cedere per evitare la rabbia del marito o ritorsioni sui figli è l'espressione stessa della coazione. Il TF ritiene che il ricorrente abbia scientemente sfruttato l'estrema vulnerabilità della moglie (post-partum e fine di una gravidanza a rischio) per soddisfare i propri desideri sessuali. Il fatto che la vittima non fosse socialmente isolata (lavoro, famiglia) non esclude l'esistenza di un'influenza psicologica nella sfera intima, caratterizzata dalla vergogna e dalla perdita di punti di riferimento della vittima, che non si rendeva più conto del carattere penale degli atti subiti. Per quanto riguarda l'intenzione, il TF giudica che il ricorrente non poteva ignorare l'assenza di consenso della moglie. I segnali erano evidenti e decifrabili: rifiuti verbali, pianti, espressioni di dolore, controindicazioni mediche a lui note. Persistendo nonostante questi segnali, ha agito, quantomeno, con dolo eventuale. L'esitazione della vittima a qualificare essa stessa i fatti come "violenza carnale" è una reazione psicologica nota nelle vittime soggette a influenza e non diminuisce in alcun modo la consapevolezza dell'autore. Infine, le minacce sono state giudicate gravi e credibili nel contesto di paura accertato, di cui la fuga della moglie con i figli è la prova più tangibile.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Conferma la condanna del ricorrente per coazione sessuale, violenza carnale e minaccia. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta e le spese giudiziarie sono poste a suo carico.







Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

© 2023-2026 Silex Legal (Ex Nunc Intelligence SA)

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