Ricorso in materia penale

Tentato pericolo per la vita (art. 129 CP): Strangolamento, dolo diretto e portata del divieto della reformatio in peius

Tentato pericolo per la vita (art. 129 CP): Strangolamento, dolo diretto e portata del divieto della reformatio in peius

TF, 25.02.2026, 6B_280/2024

Fatti

Il 22 maggio 2018, a seguito di una lite riguardante un matrimonio combinato e la confessione della figlia di aver avuto rapporti sessuali con il suo ragazzo, A.A.________ ha tentato di strangolarla. All'interno di un veicolo fermo, seduto sul sedile posteriore dietro la figlia (passeggero anteriore), le ha prima stretto una catena attorno al collo per strangolarla. Quando la vittima è riuscita a liberarsi dalla catena, ha continuato a stringerle la gola a mani nude per diversi secondi, finché lei non è riuscita a fuggire. La vittima ha riportato ematomi, arrossamenti e petecchie sulla mucosa orale. Condannato in prima istanza per tentato pericolo per la vita a una pena detentiva di due anni con la condizionale e a un'espulsione dal territorio di sette anni, A.A.________ ha visto la sua sentenza confermata in appello dal Tribunale cantonale di San Gallo. Ricorre al Tribunale federale chiedendo la sua assoluzione.

Diritto

Il Tribunale federale richiama i presupposti del reato di pericolo per la vita (art. 129 CP). L'autore deve, in modo "senza scrupoli" (ossia con mancanza di scrupoli, in modo temerario o sfrenato), creare un pericolo di morte concreto e imminente per una persona. Sul piano soggettivo, il reato richiede il dolo diretto: l'autore deve aver voluto o accettato come certo la creazione di tale pericolo; il dolo eventuale non è sufficiente. Il tentativo (art. 22 CP) si realizza quando l'autore ha iniziato l'esecuzione di un crimine o di un delitto ma l'azione non viene portata a termine o il risultato non si verifica. La giurisprudenza ammette il tentativo di pericolo per la vita. Il Tribunale federale ricorda inoltre il principio del divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), che vieta all'autorità di ricorso di modificare una decisione a svantaggio dell'imputato quando solo quest'ultimo ha presentato ricorso. Infine, un accertamento dei fatti è considerato arbitrario (art. 97 cpv. 1 LTF) solo se è manifestamente insostenibile e se la censura è decisiva per l'esito del procedimento.

Applicazione al caso concreto

Il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti, in particolare la creazione di un pericolo di morte imminente. Il Tribunale federale dichiara questa censura inammissibile. Infatti, il ricorrente è stato condannato solo per un tentativo. L'istanza precedente, vincolata dal divieto della reformatio in peius (avendo il tribunale di primo grado negato il pericolo imminente), non poteva comunque condannarlo per il reato consumato. Di conseguenza, stabilire se il pericolo di morte imminente si sia effettivamente concretizzato non è decisivo per l'esito della controversia relativa al tentativo.

Nel merito, il ricorrente sostiene di non aver agito con dolo diretto, affermando che le sue azioni erano troppo deboli e che aveva volontariamente allentato la pressione della catena per usare le mani, un metodo meno pericoloso. Il Tribunale federale respinge questa argomentazione. In primo luogo, i referti medici (ematomi, petecchie, ecc.) e la testimonianza della vittima (difficoltà respiratorie) dimostrano la notevole intensità della violenza esercitata, che era oggettivamente idonea a causare un pericolo di morte. In secondo luogo, il Tribunale federale sottolinea che il passaggio dalla catena alle mani non è stato un atto volontario di de-escalation, ma la conseguenza della resistenza della vittima che era riuscita a liberarsi. Il fatto che l'imputato abbia immediatamente proseguito la sua aggressione con le mani dimostra, al contrario, la sua perseveranza e la sua determinazione delittuosa, il che fonda la conclusione dell'esistenza di un dolo diretto. Il fatto che non abbia inseguito la figlia dopo la sua fuga non cambia la qualificazione giuridica, poiché la soglia del tentativo era già stata ampiamente superata con gli atti di strangolamento. Il futile movente (rabbia) e la violenza dell'atto confermano il carattere "senza scrupoli" del comportamento.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La condanna per tentato pericolo per la vita è confermata, così come la pena di due anni di detenzione con la condizionale, l'espulsione di sette anni e la ripartizione delle spese. La domanda di gratuito patrocinio è respinta per mancanza di probabilità di successo del ricorso.




Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

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