
TF, 25.02.2026, 6B_280/2024
Fatti
Il 22 maggio 2018, in seguito a una lite riguardante un matrimonio combinato e alla confessione della figlia di avere rapporti sessuali con il proprio fidanzato, A.A.________ ha tentato di strangolarla. All'interno di un veicolo fermo, seduto sul sedile posteriore dietro la figlia passeggera, le ha dapprima avvolto una catena attorno al collo per strangolarla. Quando la vittima è riuscita a liberarsi dalla catena, egli ha continuato a stringerle la gola a mani nude per diversi secondi, finché la giovane non è riuscita a fuggire. La vittima ha riportato ematomi, arrossamenti e petecchie sulla mucosa orale. Condannato in primo grado per tentato pericolo della vita a una pena detentiva di due anni con sospensione condizionale e all'espulsione dal territorio per sette anni, A.A.________ ha visto la sentenza confermata in appello dal Tribunale cantonale di San Gallo. L'uomo ricorre al Tribunale federale chiedendo l'assoluzione.
Diritto
Il Tribunale federale richiama le condizioni del reato di pericolo della vita (art. 129 CP). L'autore deve, in modo "scellerato" (ovvero con mancanza di scrupoli, in modo temerario o senza ritegno), creare un pericolo di morte concreto e immediato per una persona. Sul piano soggettivo, il reato richiede il dolo diretto: l'autore deve aver voluto o accettato come certo la creazione di tale pericolo; il dolo eventuale non è sufficiente. Il tentativo (art. 22 CP) si configura quando l'autore ha iniziato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, ma l'atto non è stato portato a termine o il risultato non si è verificato. La giurisprudenza ammette il tentativo di pericolo della vita. Il Tribunale federale ricorda inoltre il principio del divieto di reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), che vieta all'autorità di ricorso di modificare una decisione a svantaggio dell'imputato quando solo quest'ultimo ha presentato appello. Infine, un accertamento dei fatti è considerato arbitrario (art. 97 cpv. 1 LTF) solo se manifestamente insostenibile, e il motivo di ricorso deve essere decisivo per l'esito del procedimento.
Applicazione al caso concreto
Il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti, in particolare la creazione di un pericolo di morte immediato. Il Tribunale federale dichiara tale motivo inammissibile. Il ricorrente, infatti, è stato condannato solo per un tentativo. L'istanza precedente, vincolata dal divieto di reformatio in peius (avendo il tribunale di primo grado escluso il pericolo immediato), non avrebbe comunque potuto condannarlo per il reato consumato. Di conseguenza, stabilire se il pericolo di morte immediato si sia effettivamente realizzato non è decisivo per l'esito della controversia relativa al tentativo.
Nel merito, il ricorrente sostiene di non aver avuto l'intenzione diretta di mettere in pericolo la figlia, argomentando che i suoi atti erano troppo deboli e di aver volontariamente allentato la pressione della catena per usare le mani, un metodo meno pericoloso. Il Tribunale federale respinge tale argomentazione. In primo luogo, gli accertamenti medici (ematomi, petecchie, ecc.) e la testimonianza della vittima (difficoltà respiratoria) provano l'intensità considerevole della violenza esercitata, oggettivamente idonea a causare un pericolo di morte. In secondo luogo, il Tribunale federale sottolinea che il passaggio dalla catena alle mani non è stato un atto volontario di de-escalation, bensì la conseguenza della resistenza della vittima, che era riuscita a liberarsi.
Il fatto che l'imputato abbia immediatamente proseguito l'aggressione con le mani dimostra al contrario la sua perseveranza e determinazione delittuosa, il che fonda la conclusione dell'esistenza di un dolo diretto. Il fatto che non abbia inseguito la figlia dopo la sua fuga non cambia la qualificazione giuridica, essendo la soglia del tentativo già stata ampiamente superata dagli atti di strangolamento e soffocamento. Il movente futile (rabbia) e la violenza dell'atto confermano il carattere "scellerato" del comportamento.
Problematica
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La condanna per tentato pericolo per la vita è confermata, così come la pena di due anni di reclusione con sospensione condizionale, l'espulsione di sette anni e la ripartizione delle spese. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta a causa dell'assenza di probabilità di successo del ricorso.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra